• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/06176 è fondamentale la funzione delle vaccinazioni come strumento essenziale per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive, si segnala tuttavia che negli ultimi anni sono...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06176presentato daSBROLLINI Danielatesto diVenerdì 26 settembre 2014, seduta n. 299

SBROLLINI, D'INCECCO, GELLI e CARNEVALI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
è fondamentale la funzione delle vaccinazioni come strumento essenziale per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive, si segnala tuttavia che negli ultimi anni sono state numerose le sentenze che hanno avuto ad oggetto i presunti danni delle vaccinazioni;
in particolare, per quanto riguarda le vaccinazioni militari;
con la sentenza dei 24 gennaio 2014, il giudice della sezione lavoro del tribunale di Ferrara ha condannato il Ministero della salute a risarcire la famiglia di Francesco Finessi, militare di leva deceduto a 22 anni per un linfoma Non Hodgkin, riconoscendo un nesso di causalità tra le patologie, anche mortali e le modalità di somministrazione dei vaccini;
il 19 giugno scorso il Tar del Friuli ha accolto il ricorso di Andrea Rinaldelli, padre di Francesco Rinaldelli l'alpino di Potenza Picena, scomparso nel 2008 all'età di 26 anni, a causa di un linfoma di Hodgkin, sviluppatosi quando prestava servizio al petrolchimico di Porto Marghera nell'ambito della cosiddetta missione Domino, ovvero presso un sito altamente inquinato, dove, a causa di bonifiche si erano verificate importanti emissioni di diossina. Il giudice ha di fatto cancellato il diniego proveniente dal comitato di verifica dei Ministero della difesa, chiedendo un riesame sulla base delle argomentazioni presentate dai ricorrenti. Queste riguardano, specificatamente, la correlazione tra le somministrazioni dei vaccini senza adeguate anamnesi e senza rispettare i protocolli e la complessa questione dei servizio prestato al petrolchimico;
lo stesso Tar ha infine considerato carente la valutazione dei Ministero della difesa, in quanto risulta, anche da uno studio scientifico condotto per conto dei Ministero della difesa da istituzioni civili (cosiddetto Progetto Signum), l'esigenza di approfondire, nella ricerca delle origini di alcune patologie particolarmente diffuse nel personale militare, anche alcune variabili emerse nel corso dello studio stesso, tra le quali, in particolare, il carico vaccinale, associato a condizioni di impiego operativo caratterizzate da un elevato livello di stress;
negli stessi giorni la corte di appello di Lecce ha condannato il Ministero della salute a risarcire la famiglia di Fabio, militare morto nel 2002 di leucemia;
le valutazioni sul possibile ruolo delle modalità di effettuazione dei vaccini come fattore capace di determinare o codeterminare patologie, in particolare tumorali, risalgono anche ai lavori delle passate tre Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, da cui ha preso il via l'applicazione reale del principio dei consenso informato;
non viene messa in discussione la funzione storica delle vaccinazioni come strumento essenziale per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive, ma viene esercitata la massima attenzione rispetto ai possibili effetti di somministrazione multiple in tempi ravvicinati, specialmente al personale militare destinato a missioni, sia in Italia che fuori dal territorio nazionale; alla completezza dell'anamnesi vaccinale; all'acquisizione del consenso informato; all'osservanza dei protocolli vaccinali dettati dall'Amministrazione della difesa e validati da quella della salute, così come raccomandato anche nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, per altro richiamato anche nel protocollo Difesan;
la Commissione sopra citata ha ribadito come criterio orientativo per l'azione delle istituzioni la necessità «di ispirare la legislazione in materia di indennizzi ad un criterio probabilistico, che prescinda dall'accertamento puntuale di un nesso di causalità tra esposizione ad agenti patogeni di varia natura e malattie invalidanti e si concentri sulle circostanze di fatto che consentono di identificare, in determinati contesti ambientali ed operativi, cause possibili o concomitanza di cause possibili riguardo all'insorgere delle patologie, secondo un principio di multifattorialità causale che consente di prescindere da spiegazioni unilaterali, suscettibili di dare luogo a condanne spesso ingiustificate e, ad altrettanto ingiustificate assoluzioni»;
la Commissione stessa ha ritenuto, nell'interesse della stessa amministrazione, di auspicare che «vengano individuate e rimosse inerzie, omissioni, ritardi che possono pregiudicare gravemente la salute, l'equilibrio psicologico e le condizioni materiali di persone che ai sono trovate e si trovano ad affrontare situazioni di per sé drammatiche, che a loro volta non devono essere ulteriormente aggravate da comportamenti suscettibili di alimentare lo stato d'animo di abbandono»;
non possa più accadere che, come ha sottolineato la stessa Commissione d'inchiesta, «l'insistenza sugli indiscutibili vantaggi tratti dalla collettività dal ricorso alla profilassi vaccinale, appaia in qualche modo elusivo, al di là dell'intenzione soggettiva dell'interlocutore, rispetto alle circostanze di fatto che la Commissione ha inteso appurare»;
le surrichiamate sentenze dei tribunali, ampiamente riprese dai media e rilanciate dal web, amplificano la percezione di pericolosità dei vaccini e, certamente, possono minare la credibilità scientifica delle istituzioni e generare un'ingiustificata e pericolosa diffidenza verso le stesse istituzioni preposte alla tutela della salute dei cittadini e dei militari;
gli aspetti istituzionali, mediatici e giudiziari disegnano bene la complessità di una situazione in cui cresce l'allarmismo, la disinformazione e si profilano nuove iniziative giudiziarie che, se pure importanti per affrontare casi concreti, hanno bisogno dei livello politico-istituzionale per risolvere con equilibrio il problema generale di una corretta e consapevole procedura di vaccinazione e di anamnesi vaccinale –:
quali iniziative intenda adottare per rispondere in modo adeguato alla censura espressa dal Tar del Friuli in data 19 giugno 2014, per non avere l'Amministrazione preso adeguatamente in esame le osservazioni dei ricorrenti in ordine alla ritenuta incidenza causale degli intensi e ravvicinati cicli vaccinali;
quali iniziative intenda assumere perché venga data piena attuazione alle norme riguardanti l'obbligo di segnalazione dei casi avversi all'AIFA e affinché l'ispettorato generale della sanità militare adotti una direttiva che stabilisca con precisione termini e modalità di effettuazione dell'anamnesi vaccinale da parte dei personale vaccinatore;
quali misure intenda assumere affinché sia garantita per tutti l'applicazione reale dei principio dei consenso informato ad essere sottoposti o meno a vaccinazioni;
con quali modalità intenda intervenire per assicurare la piena tutela dei diritto alla salute ai militari attualmente in servizio nonché a quelli futuri, e per riconoscere come vittime dei dovere coloro che si sono ammalati o sono deceduti per accertate patologie causate o concausate da modalità di somministrazione dei vaccini durante il servizio militare, riconoscendo agli stessi e alle loro famiglie la corresponsione dei benefici previsti dalla normativa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 1988 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vista anche la direttiva SGD-G-022 «Direttiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito del Ministero della Difesa» del gennaio 2012;
se non ritenga di doversi attivare affinché il Comitato di verifica per le cause di servizio, nel valutare le pratiche relative alla casistica surrichiamata, preveda una maggiore interlocuzione con le parti ricorrenti, anche sulla scorta di quanto indicato nella relazione conclusiva della Commissione uranio impoverito, e come evidenziato nella sentenza del tribunale del Friuli;
a quali conclusioni siano arrivati i lavori del Gruppo interforze sull'aggiornamento della direttiva tecnica per l'applicazione dei decreto 31 marzo 2003 sulle procedure vaccinali;
quali iniziative intenda attivare affinché vengano riprese ed applicate in pieno le proposte di intervento e di prevenzione indicate nelle Relazione conclusiva della più volte citata Commissione d'inchiesta parlamentare sull'uranio impoverito;
se ritenga opportuno prevedere un intervento normativo, anche temporalmente circoscritto, per estendere i benefici di cui all'articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, alle «gravi patologie che determinano l'impossibilità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovvero il decesso, del militare», che si sia manifestato, in occasione o entro cinque anni dalla somministrazione di farmaci/vaccini per immunochemioprofilassi previsti dalle disposizioni vigenti. (4-06176)