Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/02715 FABBRI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
l'attuale sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili prevede la possibilità di accesso...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-02715 presentata da CAMILLA FABBRI
giovedì 25 settembre 2014, seduta n.318
FABBRI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
l'attuale sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili prevede la possibilità di accesso a tariffe premianti per impianti che utilizzano quale combustibile un materiale legnoso non costituito da legno vergine, comprendendolo tra le biomasse utilizzabili per la produzione di energia. In particolare, il decreto ministeriale 6 luglio 2012, recante «Nuovi incentivi alle fonti rinnovabili», al capo 6 «Impianti ibridi», Parte I «Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili», riporta in tabella 6.A la lista dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa;
tra le tipologie di rifiuti ammesse all'incentivo sono compresi alcuni codici CER relativi a scarti di legno (030101, 030105, 030199, 170201, 191207) che vengono utilizzati anche all'interno del sistema produttivo di riciclo del legno, ovvero nel comparto del legno-arredo;
il decreto prevede inoltre un forte sostegno incentivante all'utilizzo a fini energetici di alcuni materiali classificati come sottoprodotto. Tali materiali sono riportati in tabella 1.A «Elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomassa e biogas»; al punto 4 tale tabella riporta i sottoprodotti provenienti da attività industriali e nello specifico i «sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti». Questa voce permette l'ingresso nelle centrali di combustione a biomasse di materiale legnoso, non giuridicamente rifiuto ma classificato come "sottoprodotto" ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006; per questo tipo di materiale, infatti, non esistono linee guida o atti normativi di qualsiasi genere che definiscono le caratteristiche chimico-fisiche del legno affinché possa essere utilizzato per la produzione di energia elettrica come sottoprodotto. Questo significa che, potenzialmente, qualsiasi residuo legnoso, anche se costituito da legno trattato, potrebbe essere classificato come sottoprodotto e quindi bruciato in impianti a biomassa, senza un'effettiva tracciabilità dei flussi e un adeguato controllo delle emissioni;
la possibilità per determinati impianti di produzione di energia elettrica di ricevere incentivi grazie all'utilizzo di scarti provenienti dall'industria del legno, sia se classificati come rifiuto che come sottoprodotto, ha fatto sì che importati flussi di rifiuti legnosi vengano distratti dal circuito delle raccolte differenziate e vengano impiegati come combustibile in centrali a biomasse per la produzione di energia, a discapito del loro riciclo nel comparto produttivo del legno, capace invece di riutilizzare il materiale e rimetterlo nella «tecno sfera» ottenendo un ritorno superiore in termini ambientali, occupazionali ed economici, e che rappresenta uno dei principali settori del made in Italy, visto che l'Italia è Paese precursore a livello mondiale del riciclo del legno;
un siffatta di gestione dei flussi di materiale legnoso di scarto è inoltre in evidente contrasto con quanto previsto dalla direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, che definisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti, dando priorità al riciclaggio degli stessi rispetto al loro recupero energetico;
la preferibilità del riciclaggio degli scarti legnosi rispetto al loro utilizzo come combustibile per la produzione di energia elettrica è confermata da uno studio sul LCA (life cycle assessment, analisi del ciclo di vita), che ha valutato i carichi energetici e ambientali relativi a un processo o un'attività, effettuato attraverso l'identificazione dell'energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell'ambiente durante l'intero ciclo di vita del materiale;
lo studio LCA ha permesso di confrontare le pratiche di gestione del legno post-consumo per la produzione di pannelli truciolari (attività R3: riciclo e recupero di sostanza organiche non utilizzate come solventi) e ai fini di produzione energetica (attività R1: utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia). Lo studio ha poi quantificato e confrontato l'impronta di carbonio, ovvero il contributo dei gas ad effetto serra rilasciati direttamente ed indirettamente dalle attività coinvolte nei sistemi produttivi. I risultati ottenuti restituiscono un profilo ambientale-climatico delle due attività indagate molto differente: complessivamente l'attività di riciclo del legno post-consumo in pannelli truciolari equivale a circa un terzo dell'impronta di carbonio della combustione con recupero energetico. La quantificazione comprende le attività di trasporto dei materiali, di consumo di materiali ausiliari, di consumi energetici ed idrici, di produzione di rifiuti e le emissioni dirette in atmosfera di anidride carbonica, dovute alla combustione del materiale legnoso;
si ritiene quindi necessario una verifica dello stato del mercato degli scarti di legno a seguito dell'entrata in vigore del sistema incentivante previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, anche alla luce della direttiva europea 2008/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che prevede che la Commissione europea abbia il compito di analizzare l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano biomassa e di proporre, se del caso, misure correttive,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda adottare adeguate misure per ripristinare la corretta gerarchia nella gestione dei rifiuti costituiti da scarti di materiale legnoso;
quali misure intenda adottare per regolamentare la possibilità di classificare come sottoprodotti gli scarti di materiale legnoso utilizzato a fini energetici, e il conseguente accesso agli incentivi;
quali misure intenda adottare, anche di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalla gestione dei materiali legnosi di scarto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal dettato comunitario.
(4-02715)