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Atto a cui si riferisce:
C.5/03671 in occasione del vertice UE/Canada nell'ottobre 2008 venne stabilito di avviare trattative volte a concludere un ampio accordo economico e commerciale con il Canada; le trattative sono...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-03671

L'Accordo di Libero Scambio UE – Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), mira alla più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE. Nel corso dell'ultimo Vertice UE-Canada, svoltosi lo scorso 26 settembre ad Ottawa, è stata annunciata la conclusione, sotto il profilo politico, dei negoziati per il CETA, analogamente a quella per il correlato negoziato per un Accordo Quadro (Strategie Partnership Agreement – SPA).
Come noto, il CETA – il cui negoziato era stata avviato nel maggio 2009 – è un Accordo mirante a facilitare le relazioni commerciali tra il Canada e l'Unione Europea grazie ad una serie di misure innovative ed ambiziose che spaziano dalla liberalizzazione degli scambi alla facilitazione dell'accesso al government procurement, ovvero agli appalti pubblici, all'apertura del mercato dei servizi, all'offerta di condizioni favorevoli per gli investimenti ed alla protezione delle indicazioni geografiche.
Nell'Accordo è di precipuo interesse per noi il tema delle regole di origine, l'accesso al mercato degli appalti pubblici e, soprattutto, la protezione delle Indicazioni Geografiche (IIGG). L'intesa raggiunta su queste questioni può essere considerata soddisfacente anche per quanto riguarda le Indicazioni Geografiche, avendo ottenuto l'applicazione del principio di coesistenza dei marchi e l'accettazione della clausola di grandfathering (esenzione) ed altri obblighi in termine di differenziazione con i marchi precedentemente registrati in Canada.
Per la UE l'intesa raggiunta con il Canada è un risultato positivo di tutto rilievo, in quanto stabilisce un precedente importante per futuri negoziati commerciali multilaterali. Da parte italiana ci si può ritenere soddisfatti dei risultati raggiunti dal negoziato per questo Accordo, che abbiamo sostenuto con convinzione, ritenendolo suscettibile di consolidare le relazioni tra UE e Canada.
Vi è quindi motivo di ritenere che l'attuazione del CETA condurrà ad un considerevole, e positivo, aumento delle opportunità commerciali ed economiche, consentendo un migliore accesso reciproco ai mercati e più vantaggiose opportunità di investimento. Auspichiamo pertanto che le discussioni di carattere tecnico tuttora in corso – così come il lavoro di traduzione e di «ripulitura» linguistica dei testi – possa essere finalizzato velocemente.
Conclusi i negoziati politici, infatti, la stesura del testo viene ora perfezionata in alcune discussioni di carattere tecnico che si stanno svolgendo nel competente comitato a Bruxelles (CPC – Comitato di Politica Commerciale).
Come ricordato dall'Onorevole Interrogante, tra le questioni ancora da chiarire vi è anche la natura dell'Accordo, ovvero se esso sia da ritenersi «misto» o di esclusiva competenza dell'Unione. Il Consiglio è pressoché unanime nel ritenere l'Accordo «misto». Da parte italiana si condivide tale valutazione – in quanto il CETA tratta in misura rilevante questioni di competenza mista o esclusiva degli Stati Membri, quali la proprietà intellettuale, i trasporti, la sicurezza sul lavoro, gli investimenti – e sosterrà tali linea nelle sedi competenti.
Indipendentemente dalla natura «mista» o di esclusiva competenza dell'UE dell'Accordo, la valutazione sull'opportunità di chiedere il parere della Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) potrà essere effettuata una volta noto il testo finale dell'Accordo stesso.