• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02616/029 premesso che: una politica consapevole al fine di prevenire la violenza negli stadi deve essere tesa a garantire una maggiore responsabilizzazione dei tifosi e un aumento delle...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02616/029presentato daATTAGUILE Angelotesto diGiovedì 2 ottobre 2014, seduta n. 301

La Camera,
premesso che:
una politica consapevole al fine di prevenire la violenza negli stadi deve essere tesa a garantire una maggiore responsabilizzazione dei tifosi e un aumento delle possibilità di afflusso di nuovi capitali in favore delle società sportive;
nell'ottica al contrasto alla violenza negli stadi la previsione di un limite alla proprietà di quote o di azioni delle società sportive da parte di una sola persona o di un solo soggetto giuridico, andrebbe ad eliminare la possibilità di accordi tra i detentori di quote o di azioni finalizzati a una conduzione «combinata» della società, così consentendo sia la riduzione dei costi di gestione relativi ai soggetti che controllano la società, che la considerazione per il tifoso e, parallelamente, il «rispetto» dello stesso tifoso per tutti i beni e gli interessi della società che «sentirebbe» come propri e riguardo ai quali assumerebbe un atteggiamento di protezione e di tutela;
la partecipazione attiva del tifoso è il «naturale» antidoto alla violenza, misura che potrebbe essere attuata attraverso la previsione, negli statuti societari dei club di calcio, di un organo consultivo che vada ad assicurare un'adeguata informazione dell'opinione pubblica, cosi attuando un'importante collegamento tra le società sportive e i tifosi, e ciò anche al fine di assicurare un tifo disciplinato e responsabilizzato;
si ritiene opportuno, per i motivi sopra emarginati, prevedere in primo luogo, che le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata non possano essere detenute o intestate ad un soggetto, o comunque a soggetti a questo collegabili, limitando il possesso o comunque il numero di azioni o di quote a non più del 30 per cento del capitale sociale, ed in secondo luogo, l'istituzione di un organo consultivo formato da persone elette ogni anno dagli abbonati alla società sportiva, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, al quale sottoporre preventivamente i bilanci e la proposta annuale della programmazione sportiva,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche con provvedimenti emergenziali, al fine di prevedere, anche in via sperimentale, in primo luogo, che le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata non possano essere detenute o intestate ad un soggetto, o comunque a soggetti a questo collegabili, limitando il possesso o comunque il numero di azioni o di quote a non più del 30 per cento del capitale sociale, ed in secondo luogo, l'istituzione di un organo consultivo formato da persone elette ogni anno dagli abbonati alla società sportiva, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, al quale sottoporre preventivamente i bilanci e la proposta annuale della programmazione sportiva.
9/2616/29. Attaguile.