• Testo DDL 1619

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Atto a cui si riferisce:
S.1619 Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1619
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DONNO, SIMEONI, BERTOROTTA, MANGILI, GAETTI, PUGLIA, MORRA, SANTANGELO, BUCCARELLA, SERRA, CAPPELLETTI e MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

Onorevoli Senatori. -- L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma che «La tutela della Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale», ovvero una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell'organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.

Il concetto «salute» rappresenta nel nostro Paese uno dei principi cardini del nostro ordinamento. L'articolo 32 della Costituzione stabilisce, infatti, che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Lo Stato attraverso i suoi strumenti ha l'obbligo di garantire un uguale condizione di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini per il benessere psico-fisico di tutta la collettività.

La storia sulla riforma della Salute è caratterizzata da una serie di revisioni normative varate in Italia negli ultimi trenta anni. La prima grande riforma si concretizzò con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, nota come «Riforma sanitaria».

Il legislatore ha definito all'articolo 1 della suddetta legge che «[..] la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini».

Con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale si definì un servizio pubblico sanitario, caratterizzato da principi di universalità, di uguaglianza e di globalità degli interventi, per la prevenzione delle malattie e per garantire un libero accesso ai cittadini alle cure in condizioni di equità e uniformità.

L’Unione europea ha previsto, altresì, all'articolo 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione, che: «Ogni individuo ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cura mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali». Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è dunque garantito un elevato livello di protezione della salute umana.

L'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce al primo comma che le aziende sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie. Il terzo comma, sancisce che «Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza».

Pertanto, per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale occorre essere iscritti presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza. Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al Servizio sanitario nazionale, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. Tale disposizione è in contrasto, dunque, con il diritto alla salute e con il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e con i principi ispiratori contenuti nella legge n. 833 del 1978.

Una persona è considerata senza dimora quando versa in uno stato di povertà materiale e immateriale, che è connotato dal forte disagio abitativo, cioè dall'impossibilità o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un'abitazione in senso proprio.

La povertà in Italia è un fenomeno di estrema rilevanza sociale e le persone senza fissa dimora sono coloro che, in tale panorama, vivono una condizione estrema. In base alla rilevazione condotta dall'ISTAT nel 2011, si evidenzia che il numero stimato di persone senza dimora è compreso tra 43.425 e 51.872.

Il presente provvedimento è volto a modificare la disposizione contenuta nel citato articolo 19 e in particolare, si propone di estendere l'iscrizione ai suddetti elenchi anche per le persone senza fissa dimora e prive della residenza anagrafica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio».

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.