• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/06300 il 31 luglio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativo a disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06300presentato daPRODANI Aristesto diMartedì 7 ottobre 2014, seduta n. 304

PRODANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
il 31 luglio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativo a disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto è stato approvato dalle commissioni riunite cultura e attività produttive un emendamento recante l'articolo aggiuntivo 13-bis, presentato dall'interrogante, che intendeva introdurre modifiche normative al regime di tax free shopping vigente prevista dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 793 del 1981 che disciplina lo sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Unione europea, in pratica i turisti extracomunitari;
a seguito del parere vincolante della Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo è stato riscritto prevedendo l'istituzione di un gruppo di lavoro sul tax free shopping, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di «individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo»;
tale gruppo – costituito da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri – avrebbe dovuto essere istituito, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2014;
inoltre, secondo l'articolo 13-bis entro cinque mesi dall'inizio della propria attività il gruppo summenzionato – cui non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti – deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministero dell'economie e delle finanze e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
il termine dei 45 giorni è spirato e ad oggi il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora istituito il gruppo di lavoro;
a detta dell'interrogante questo ritardo, immotivato e inspiegabile, nuoce gravemente a un settore che necessita di opportuni chiarimenti normativi;
in base a un meccanismo previsto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, infatti, il commerciante può decidere di ricorrere a un operatore di servizi tax free shopping invece di procedere nel punto vendita allo sgravio immediato dell'IVA in favore del turista extracomunitario nel caso di spese superiori a 154,95 euro legate all'acquisto di beni di uso personale o familiare;
il problema riguarda proprio l'entità dell'effettivo rimborso effettuato dalle società di tax free shopping che non copre tutto il valore dell'IVA cui lo Stato rinuncia e che la normativa vigente prevede debba essere restituito al turista in uscita dal territorio nazionale entro 3 mesi dall'acquisto. Questo «differenziale», che non è fissato da alcuna disposizione di legge, raggiunge e a volte supera il 30 per cento dell'importo dell'IVA dovuta;
secondo le informazioni sul fatturato annuale forniti dall'operatore che gestisce l'80 per cento delle transazioni di rimborso tax free shopping in Italia (Global Blue) – pari ad oltre 6 miliardi di euro nel 2013 – tale differenziale si colloca tra i 280 e i 320 milioni di euro;
le criticità legate al ricorso di operatori di servizi tax free shopping risultano evidenti utilizzando il cosiddetto refund calculator pubblicato sul sito www.globalblue.com, dove si può anche constatare che, a parità di importo speso, i rimborsi riconosciuti in Italia (dove l'IVA vigente è 22 per cento) sono inferiori ai rimborsi che il medesimo operatore riconosce ad esempio in Spagna, dove l'IVA vigente è al 21 per cento;
le uniche soluzioni possibili, secondo l'interrogante che le ha presentate in forma di emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 83 del 2014, sono due: mantenere l'assetto attuale dell'articolo 38-quater summenzionato, introducendo però limiti al differenziale ad oggi generato in favore degli operatori tax free shopping (nulla a che vedere con restrizioni ai margini di guadagno) oppure stabilire che il rimborso sia effettuato dall'Amministrazione dello Stato, che affida in concessione il servizio di sgravio a un operatore di servizi di pagamento, alle condizioni stabilite in un apposito capitolato di appalto;
quest'ultima soluzione sembrerebbe preferibile, visto che eliminerebbe alla radice le criticità esaminate consentendo inoltre allo Stato di avere immediata contezza dei flussi turistico-commerciali provenienti dai Paesi emergenti, terzi all'Unione europea, oltre a un insieme di dati utili a tracciare una strategia promozionale coerente;
l'operatività del gruppo di lavoro ministeriale, quindi, è quanto mai una priorità per porre ordine a una situazione che attualmente disincentiva gli acquisti dei turisti extracomunitari nel nostro Paese e contribuisce a ridurne l'appetibilità turistico-commerciale –:
se il ministro interrogato intenda istituire immediatamente il gruppo di lavoro summenzionato per garantire entro cinque mesi l'adozione di soluzioni operative utili al rilancio del turismo dello shopping minato da «zone grigie» presenti nella normativa vigente. (4-06300)