• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01082 il Fondo, istituito con legge n. 266 del 23 dicembre 2005, finalizzato a indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie a seguito di investimenti sul mercato finanziario, si alimenta...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01082presentato daSBERNA Mariotesto diMercoledì 8 ottobre 2014, seduta n. 305

SBERNA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
il Fondo, istituito con legge n. 266 del 23 dicembre 2005, finalizzato a indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie a seguito di investimenti sul mercato finanziario, si alimenta con gli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario;
la legge n. 166 del 27 ottobre 2008, all'articolo 3 comma 345-quater, ha disposto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al suddetto Fondo e ha stabilito il termine di due anni per la prescrizione e la conseguente devoluzione al fondo;
il termine di due anni si è però rivelato insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario. Inoltre si è verificato che molti intermediari non abbiano rivolto, così come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 2067, al verificarsi delle condizioni di dormienza del conto, ai relativi titolari l'invito a impartire disposizioni e l'avviso che, decorso il termine previsto dalla legge, il rapporto sarebbe stato estinto e le somme devolute al summenzionato Fondo. Tutto questo ha fatto sì che molte persone si sono viste devolvere al Fondo i propri risparmi dopo la prescrizione di 2 anni, senza essere stati avvertiti dall'intermediario;
proprio per questo i decreti-legge n. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita «dormienti»;
tuttavia si è così verificata una disparità di trattamento per tutti i risparmiatori la cui prescrizione è avvenuta tra l'entrata in vigore della legge 166 del 2008 quella del decreto legislativo 179 del 2012 non avendo quest'ultimo carattere retroattivo;
per ovviare alla disparità di trattamento il Ministero dello sviluppo economico ha indetto, tramite la CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) s.p.a due bandi di rimborso volti ad indennizzare i consumatori danneggiati per le modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e per la scarsa disponibilità e tempestività dell'informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche;
i due bandi hanno rimborsato i risparmiatori le cui polizze erano scadute entro il 31 dicembre 2009. Il secondo bando ha corrisposto un rimborso proporzionalmente ridotto a causa dell'accoglimento di domande per un importo superiore allo stanziamento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;
rimane una disparità di trattamento tra i risparmiatori in quanto sono del tutto esclusi dal rimborso coloro la cui prescrizione è avvenuta tra il 1o gennaio 2010 e il 20 ottobre 2012, data dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 2012 –:
se non intenda finanziare un terzo e ultimo bando che, eliminando le disparità di trattamento verificati, permetta a tutti i risparmiatori di rientrare in possesso del proprio denaro. (3-01082)