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Atto a cui si riferisce:
S.1/00011 premesso che: la tariffa d'igiene ambientale (Tia) applicata nei comuni è stata introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 1997 come nuovo sistema di finanziamento comunale della...



Atto Senato

Mozione 1-00011 presentata da LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
martedì 2 aprile 2013, seduta n.007

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, CALIENDO, PERRONE, BRUNO, TARQUINIO, CASSANO, IURLARO, MANDELLI, GALIMBERTI, LIUZZI, BRUNI - Il Senato,

premesso che:

la tariffa d'igiene ambientale (Tia) applicata nei comuni è stata introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 1997 come nuovo sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni per sostituire gradualmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993, con un prelievo proporzionale alla quantità del servizio reso, in base al principio europeo del «chi più inquina più paga». La tariffa è stata riscritta con l'introduzione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Tia 2) che però per anni è stato privo delle norme attuative e che solo nel 2011 ha visto le prime applicazioni negli enti locali;

dal 2013 tutte queste forme di prelievo sono state sostituite dalla Tares, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed il cui gettito servirà a coprire anche i costi di altri servizi degli enti locali quali ad esempio i costi relativi a polizia locale, illuminazione pubblica nonché manutenzione del verde e delle strade;

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in sostituzione della Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e della Tia (tariffa di igiene ambientale), con l'obiettivo di risolvere la qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto (Iva);

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della Tares e ha differito ad aprile 2013 la concreta operatività del tributo. Il quadro normativo finale che si delinea con le predette modifiche ha visto stemperare alcune rigidità iniziali, ma non ha contribuito ad eliminare tutte le criticità della disciplina, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti gestionali;

successivamente, con l'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è stato posticipato al 1° luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares;

considerato che:

la disciplina relativa alla Tares, a seguito delle modifiche introdotte con la citata legge di stabilità e con il citato decreto-legge n. 1 del 2013, evidenzia alcune contraddizioni che richiedono un'attenta ed approfondita valutazione e l'adozione di urgenti interventi correttivi;

in relazione alle scadenze collegate ai versamenti della Tares per l'anno 2013, emerge in tutta evidenza la necessità di definire, con maggiore certezza, l'articolazione e la scadenza delle rate, che, nell'attuale formulazione, rischiano di essere accorpate in due sole scadenze, con conseguente ulteriore aggravio per i contribuenti;

lo slittamento della prima rata del versamento della Tares al 1° luglio 2013 non è coerente con l'impianto normativo della Tares, che impone la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In assenza di adeguati correttivi non è verosimile che i pagamenti dovuti ai gestori del servizio di igiene urbana possano procedere con normale cadenza, in assenza dei flussi finanziari derivanti dalle prime due rate del tributo, tradizionalmente incassate nel corso del primo semestre dell'anno;

considerato inoltre che:

il comma 23 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha una formulazione generica che rischia di generare un possibile contenzioso che potrebbe minare il fondamento stesso del prelievo. Si prevede che il piano finanziario annuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe per la componente rifiuti del tributo, sia approvato "dall'autorità competente" senza individuarla con certezza;

l'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ipotizza un ampliamento delle competenze degli "enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei", anche nel caso del servizio rifiuti, fino a comprendere la determinazione delle tariffe sia pure per quanto di competenza. Tale formulazione è in evidente contrasto con le potestà regolamentari comunali in materia di Tares, che includono, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, la determinazione delle tariffe, sulla base dei costi determinati con il piano finanziario e nell'ambito dei criteri dettati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

impegna il Governo:

1) a promuovere l'adozione, con la massima urgenza, di apposite misure finalizzate ad abrogare l'art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, consentendo a ciascun Comune di applicare il previgente sistema di tassazione dei rifiuti urbani, riservando a successivi provvedimenti una possibile sostanziale revisione della disciplina del tributo in questione, finalizzata anche al contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini;

2) a prevedere, in caso di mancata abrogazione delle norme, un differimento al 1° gennaio 2014 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla Tares, di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge;

3) a prevedere, in caso di mancato differimento della data di entrata in vigore della Tares, l'adozione di specifiche misure volte a definire la scadenza temporale delle tre rate di versamento del tributo, evitando che, alla data del 1° luglio 2013, i contribuenti debbano provvedere al versamento contestuale di due rate della Tares.

(1-00011)