• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01428/026 in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1428/26 presentato da ALESSANDRA BENCINI
mercoledì 8 ottobre 2014, seduta n. 327

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (atto Senato n. 1428),
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
per quanto riguarda l'introduzione del compenso orario minimo applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale, occorre assicurare che tale consultazione garantisca, comunque, la più ampia partecipazione ed, al contempo, prevedere che il compenso minimo venga introdotto in via sperimentale ossia per un periodo di tempo che, però, onde evitare distorsioni, non dovrebbe eccedere i 36 mesi, prevedendone esplicitamente una valutazione degli effetti;
il salario minimo per legge è efficace nel garantire una retribuzione minima nei Paesi in cui la contrattazione collettiva non è particolarmente sviluppata. Dove, però, esiste, e vuoI essere mantenuto, un importante ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva, è necessario scongiurare che la definizione di un salario minimo legale possa arrivare a danneggiare i lavoratori, livellando verso il salario minimo (tendenzialmente inferiore rispetto ai minimi contrattuali) anche i minimi tabellari che la contrattazione al contrario potrebbe riuscire a incrementare;
la rivisitazione delle forme contrattuali non può in alcun modo prendere le mosse se non dall'attuazione effettiva della previsione circa l'introduzione del compenso orario minimo;
impegna il Governo:
a rendere effettiva l'introduzione, in via sperimentale, nei settori non ancora coperti dalla contrattazione collettiva, per un periodo di tempo non superiore ai 36 mesi, del compenso orario minimo, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione.
(numerazione resoconto Senato G4.208)
(9/1428/26)
BENCINI