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Atto a cui si riferisce:
C.2529 Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2529


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARAZZITI, NICOLETTI
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani
Presentata il 9 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! In vista del prossimo esame periodico universale (UPR) del nostro Paese da parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, previsto per i mesi di ottobre e novembre 2014, l'Italia sarà chiamata a presentare il proprio rapporto nazionale sul monitoraggio dello stato dei diritti umani entro il prossimo 21 luglio 2014.
      Questo termine rappresenta un ulteriore stimolo alla necessaria attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani. La risoluzione citata, introducendo i cosiddetti Princìpi di Parigi, descrive le competenze e caratteristiche della Commissione nazionale, la cui composizione deve garantire pluralismo e indipendenza dal Governo (operativa e finanziaria), attraverso un mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, un ampio potere di indagine e risorse adeguate.
      La promozione dei diritti umani è uno degli scopi delle Nazioni Unite (articoli 1(3) e 55-56 della Carta delle Nazioni Unite): il compito principale di supervisione e applicazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani spetta al Consiglio per i diritti umani, organo sussidiario dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Italia, al momento della presentazione della propria candidatura a membro del Consiglio per il triennio 2007-2009, aveva assunto i seguenti impegni: istituire una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani, attuare lo Statuto della Corte penale internazionale, ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura.
      Si ritiene urgente che l'Italia provveda quanto prima all'istituzione di tale Commissione, tenuto conto che altri Stati europei (Spagna, Germania, Grecia, Irlanda, Regno Unito e Francia) si sono dotati di una Commissione nazionale a tutela dei diritti umani da alcuni anni. I modelli esistenti descrivono quattro tipologie di commissione, distinte per poteri e compiti: con poteri incisivi e quasi giudiziari (Irlanda e Regno Unito); con poteri consultivi (Francia); con poteri significativi, come quelli che caratterizzano un difensore civico nazionale (Spagna); con compiti di documentazione, ricerca e analisi politica e monitoraggio (Germania).
      Pur ricordando i rilevanti contributi del Comitato permanente sui diritti umani istituito all'interno della III Commissione della Camera dei deputati, della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani presso il Senato della Repubblica, nonché del Comitato interministeriale dei diritti umani, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, gli organismi sopracitati, pur svolgendo un ruolo importante nella promozione dei diritti umani, non presentano i requisiti prescritti dalla risoluzione n. 48/134.
      La presente proposta di legge, al fine di garantire l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani, come sancite dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel giugno del 1993, ha lo scopo di istituire una Commissione nazionale indipendente.
      L'articolo 1, affermando i princìpi generali che ispirano la presente proposta di legge, ricorda il ruolo specifico, in tema di diritti umani, delle amministrazioni dello Stato, e segnatamente del Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani.
      L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. La Commissione è un organo collegiale indipendente composto da cinque componenti, di cui uno con la funzione di Presidente: i componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che possono formulare candidature a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. La prima nomina del Presidente e dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      Il mandato dei componenti della Commissione è di cinque anni, rinnovabili due volte previa verifica ogni due anni. I membri della Commissione non possono ricoprire altre cariche elettive o governative, né incarichi per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.
      L'articolo 3 disciplina le competenze della Commissione, che possono essere sintetizzate nelle quattro seguenti aree di intervento: sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali, in sinergia e integrazione con le altre autorità di garanzia esistenti a tutela di specifici ambiti dei diritti umani.
      La Commissione si avvale della collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), con funzioni consultive, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento e alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Inoltre, nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può rivolgere alle pubbliche amministrazioni, a soggetti o enti pubblici richiesta formale di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti umani: a tale richiesta di chiarimenti i suddetti soggetti sono tenuti a rispondere entro quarantacinque giorni. La Commissione può altresì chiedere ai medesimi soggetti di accedere a banche dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La Commissione ha il potere di effettuare visite, accessi e verifiche, in caso si sia verificata la violazione, previa notifica all'amministrazione responsabile.
      L'articolo 4 concerne l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria qualora venga a conoscenza di fatti che possano costituire una violazione dei diritti umani.
      L'articolo 5 stabilisce che la Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del supporto organizzativo di un proprio ufficio di segreteria composto da dieci dipendenti, compreso il direttore, iscritti in apposito ruolo del personale della Commissione, posto alle sue esclusive dipendenze. A tale ruolo possono accedere, mediante concorso, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali che svolgono attività attinenti ai compiti della Commissione, individuate nei Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia, in possesso delle qualificazioni e dei requisiti previsti. La sede della Commissione è stabilita in Roma: a questo fine è attribuito ad essa un immobile idoneo, scelto tra i beni confiscati alle organizzazioni criminali, individuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora l'individuazione dell'immobile risulti impossibile, l'Agenzia del demanio assegna provvisoriamente alla Commissione un immobile di proprietà dello Stato.
      L'articolo 6 afferma che nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce e divulga valutazioni periodiche da parte di soggetti e organismi e delle maggiori associazioni di settore a tutela dei diritti umani, senza oneri finanziari ulteriori.
      L'articolo 7 sancisce la facoltà della Commissione di avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali, di università e di centri di studio e di ricerca che operano nel campo della promozione dei diritti umani, senza oneri finanziari ulteriori.
      L'articolo 8 prevede che i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 siano convocati annualmente dalla Commissione in un'apposita Conferenza, nell'ambito delle celebrazioni per la giornata mondiale dei diritti umani, il 10 dicembre. La Commissione può audire ogni sei mesi le maggiori associazioni a tutela dei diritti umani, e almeno una volta l'anno, esercitando un potere consultivo su eventuali violazioni dei diritti umani nei rispettivi settori di competenza.
      L'articolo 9 introduce l'obbligo del segreto d'ufficio a carico dei componenti della Commissione e delle persone di cui si avvale.
      L'articolo 10 afferma che la Commissione è tenuta a presentare una relazione illustrativa sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, ivi comprese le valutazioni acquisite ai sensi dell'articolo 6, entro il 30 aprile. La suddetta relazione è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i Ministri interessati. Le attività della Commissione sono diffuse attraverso la pubblicazione, anche con strumenti informatici, di un bollettino, nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significative.
      Gli articoli 11 e 12 disciplinano le spese di funzionamento della Commissione e la sua copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i princìpi contenuti nella Costituzione e nel diritto internazionale, umanitario, pattizio e consuetudinario.
      2. Al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani, che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani).

      1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria. A tal fine, il Presidente e i quattro

componenti di cui al comma 3 non possono essere scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.
      3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione, in possesso di un'esperienza pluriennale anche in ambito internazionale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.
      4. Il Presidente e i quattro componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che possono formulare candidature a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. La prima nomina del Presidente e dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il Presidente e i quattro componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di due volte, previa verifica ogni due anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono promosse le procedure per la nomina dei nuovi componenti.
      6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative né incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico.
      7. Al Presidente della Commissione è corrisposta un'indennità di funzione pari a 60.000 euro annui, mentre ai componenti spetta un'indennità pari a 40.000 euro annui.
      8. La Commissione dispone di 150,000 euro annui per lo svolgimento delle sue attività di ricerca, di svolgimento di audizioni di esperti, di pubblicazione di una relazione annuale.
      9. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del componente da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.
      10. Restano salve le competenze degli organi e delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3.
(Competenze della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) monitorare il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in Italia nonché studiare e proporre tutte le più opportune modalità di sinergia e integrazione con le altre autorità di garanzia già esistenti, con riferimento ad ambiti specifici dei diritti umani;

          b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza dei princìpi e delle norme in materia, nei vari ambiti pubblici;

          c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

          d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

          e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

          f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e con i corrispondenti organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

          g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini della successiva trasmissione agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;

          h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, come i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti, comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

          i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti i temi della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

          l) promuovere presso le pubbliche amministrazioni l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento destinati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

      2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, la Commissione si avvale, con funzioni consultive, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento e alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
      3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei componenti l'incarico di coordinarne le attività.
      4. Le leggi di esecuzione di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.
      5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
      6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e g), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previe intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella banca dati

nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.
      7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera g), può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione, previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, il personale di cui la Commissione può avvalersi, entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio, ai sensi della normativa vigente, nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, nonché le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione e dell'ulteriore personale ad esso assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità per l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti e degli organismi di cui all'articolo 6.
      9. Il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      10. Con apposita delibera adottata dalla Commissione sono definite, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8, le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4.
(Obbligo di rapporto).

      1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato, anche attraverso segnalazioni di individui.

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

      1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria, appositamente istituito, la cui composizione è fissata nel numero massimo di dieci unità, compreso il direttore. È istituito a questo fine un apposito ruolo del personale della Commissione, posto alle sue esclusive dipendenze. A tale ruolo possono accedere, mediante concorso, i dipendenti civili dello Stato in servizio presso le amministrazioni dell'interno, degli affari esteri e della giustizia, in possesso delle qualificazioni e dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 8. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nelle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dalle quali provengono i dipendenti di cui al periodo precedente è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli importi relativi ai corrispondenti costi, iscritti nello stato di previsione del Ministero rispettivamente interessato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla Commissione.
      2. Nell'ambito dell'ufficio di segreteria è selezionato un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione.


      3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i princìpi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
      4. Il direttore e il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.
      5. La sede della Commissione è stabilita in Roma. Alla Commissione è attribuito un immobile idoneo, scelto tra i beni confiscati alle organizzazioni criminali, individuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'individuazione dell'immobile ai sensi del periodo precedente risulti impossibile, l'Agenzia del demanio assegna provvisoriamente alla Commissione un immobile di proprietà dello Stato.
Art. 6.
(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti e organismi).

      1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce e divulga le valutazioni, acquisite attraverso audizioni e consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani e delle

maggiori associazioni di settore per la tutela dei diritti umani.
      2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7.
(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).

      1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge e operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.
      2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.
(Rapporti con le associazioni).

      1. I soggetti di cui agli articoli 6 e 7 sono convocati annualmente dalla Commissione in un'apposita Conferenza, in concomitanza con le celebrazioni della giornata mondiale dei diritti umani, il 10 dicembre, fatta la salva la possibilità di audire le maggiori associazioni per la tutela dei diritti umani ogni sei mesi.

Art. 9.
(Segreto d'ufficio).

      1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale

per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Relazione annuale della Commissione e informazione).

      1. La Commissione presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, ivi comprese le valutazioni acquisite ai sensi dell'articolo 6, e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e della protezione dei diritti umani nel territorio nazionale.
      2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i Ministri interessati.
      3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere pubblicato anche con strumenti telematici.

Art. 11.
(Spese).

      1. Le spese di funzionamento della Commissione, eccetto quelle per il funzionamento dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 5, comma 1, sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, all'onere derivante dall'attuazione

della presente legge, pari a euro 370 mila euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.