• C. 2444 EPUB Proposta di legge presentata il 10 giugno 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2444 Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2444


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FOSSATI, BENI, ARGENTIN, BINETTI, CARNEVALI, COCCIA, COSCIA, FARAONE, MALPEZZI, MOLEA
Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali
Presentata il 10 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La legge quadro n. 104 del 1992 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione organica del diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specie a seguito dei princìpi contenuti nella storica sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, e ad essa hanno costantemente fatto riferimento tutte le norme approvate successivamente sino ad oggi.
      Tale legge fondamentale è però datata, poiché risente di una visione dello Stato che ancora non aveva pienamente attuato il decentramento amministrativo, la riforma del Servizio sanitario nazionale in termini di aziendalizzazione e l'autonomia scolastica. Sono quindi intervenute l'attuazione dell'autonomia scolastica con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 99, la rimodulazione delle competenze legislative regionali a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001, numerose riforme scolastiche a partire da quella Berlinguer del 1997, seguita da quella Moratti del 2003, poi da quella Fioroni del 2007 e quindi da quella Gelmini del 2008 e, infine, è stata ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che introduce anche in Italia il principio di inclusione scolastica, più ampio di quello di integrazione, poiché si fonda sui diritti umani e sui criteri dell’International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
      È poi intervenuta la sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale che, proprio in un clima di contenimento della spesa pubblica, ribadisce il principio che il diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito, non può essere affievolito o limitato a causa di problemi di bilancio.
      Infine è stata approvata la legge n. 170 del 2010 sul riconoscimento dei diritti all'inclusione anche di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), che ha ampliato l'ambito di realizzazione dei princìpi delle politiche inclusive italiane, princìpi che sono stati estesi anche agli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), con la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del 27 dicembre 2012.
      Inoltre, la prassi applicativa della precedente normativa sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha cominciato, negli ultimi tre lustri, a perdere di qualità a causa dei drastici tagli alla spesa pubblica, che hanno reso sempre più difficile la stipula degli accordi di programma che avevano garantito negli anni novanta il coordinamento dei diversi servizi territoriali a sostegno del progetto globale di inclusione scolastica e sociale. La situazione era inoltre peggiorata a causa del crescente numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole statali, della mancata concomitante formazione iniziale e obbligatoria in servizio sulle didattiche inclusive dei docenti curricolari, della presenza di un crescente numero di docenti per il sostegno precari, moltissimi dei quali sprovvisti del prescritto titolo di specializzazione, e della conseguente discontinuità della loro assegnazione allo stesso alunno e alla stessa classe.
      Ciò ha determinato, come alcune recenti ricerche hanno mostrato, una crescente delega del progetto di inclusione ai soli docenti per il sostegno, una progressiva uscita degli alunni con disabilità dalla classe e una crescita esponenziale del contenzioso per ottenere un maggior numero di ore di sostegno, che ha visto nella quasi totalità dei casi soccombere l'amministrazione scolastica che è stata anche condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
      Negli ultimi anni le famiglie degli alunni con disabilità hanno anche cominciato a ottenere pronunce giudiziali circa l'eccessivo numero di alunni nelle classi frequentate dai loro figli, perché ciò, unitamente all'eccessivo numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe e senza che l'amministrazione tenesse conto della presenza in essa di numerosi alunni con DSA e di altri con BES, sta determinando un calo nella qualità del processo di inclusione scolastica, anche a causa della mancata individuazione con legge dei livelli essenziali delle prestazioni per l'inclusione medesima e della formulazione di indicatori idonei a valutare la qualità della stessa.
      Si è così venuta determinando nell'opinione, sia degli addetti ai lavori che della società in generale, una crescente preoccupazione per la tenuta della scelta inclusiva operata in Italia a partire alla fine degli anni sessanta, documentata dalla dispersione scolastica degli alunni con disabilità e dalla loro fuga verso forme di classi speciali o differenziali, denunciate in molti articoli e saggi sia stampati che diffusi on line, a seguito di numerosi convegni e seminari, nonché dalle Linee-guida sull'inclusione scolastica, emanate dal MIUR il 4 agosto 2009.
      Le associazioni di persone con disabilità e loro familiari si sono da tempo preoccupate di questa pericolosissima deriva e hanno cominciato a fare pressione sul MIUR, sul Governo e sui sindacati; ma non avendo ottenuto risposte organiche e concrete, hanno deciso di presentare alla Camere, nella XV legislatura, una proposta di legge (atto Camera n. 2003), depositata nel 2006, di cui prima firmataria è stata l'onorevole Zanotti, che tuttavia non ha avuto seguito a causa del termine della legislatura. La proposta di legge non è stata ripresentata nella successiva legislatura a causa delle difficoltà incontrate per la debolezza dei Governi soggetti a crisi ricorrenti.
      Adesso, dopo il Governo di larghe intese e, comunque a seguito della recente attenzione mostrata da tutti partiti verso i problemi di una scuola di qualità e soprattutto dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 con il quale il Governo ha approvato il programma d'azione per l'attuazione della Convenzione del 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013, le associazioni si sono sentite incoraggiate a riprendere l'originaria proposta di legge, integrandola e arricchendola di nuove soluzioni e ci hanno chiesto di presentarla, fiduciose che le Camere possano approvarla in tempi brevi e all'unanimità, com’è avvenuto per tutte le leggi importanti sui diritti delle persone con disabilità, trattandosi anche di norme che possono essere attuate con invarianza finanziaria e che le poche spese previste derivano da uno spostamento interno di fondi da alcuni capitoli di bilancio ad altri.
      La proposta di legge è orientata a migliorare la qualità dell'inclusione scolastica cercando di eliminare le cause negative indicate e individuando soluzioni innovative, rispondenti alle mutate disposizioni costituzionali e legislative nonché a una maggiore consapevolezza dell'attuale valore per tutta la scuola della realizzazione della qualità dell'inclusione.
      Le soluzioni proposte sono frutto del dibattito culturale da tempo presente nel Paese, nelle riviste specializzate e in numerosi convegni e seminari.
      Esse sono state affinate in seno all'Osservatorio del MIUR sull'inclusione scolastica e sono quindi frutto non solo di proposte delle associazioni ma hanno recepito indicazioni e osservazioni provenienti dai tecnici dello stesso Ministero, che le associazioni hanno ritenuto di fare proprie.
      L'articolo 1 indica le finalità e le conseguenti azioni che la mutata situazione storico-politico-culturale dell'inclusione suggeriscono al Paese, prime fra tutti la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti curricolari delle singole classi e «l'accomodamento ragionevole», in virtù del quale i princìpi contenuti nelle singole disposizioni di legge devono essere realizzati in ogni caso, sia pur con qualche adeguamento che tuttavia non ne snaturi il contenuto. Ciò anche accogliendo un'osservazione contenuta nel documento del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla necessità di adeguamento della nostra normativa alla citata Convenzione del 2006.
      Esso, inoltre, estende le norme conseguenti ai princìpi enunciati, in quanto compatibili, a tutti gli alunni con BES.
      La definizione di BES comprende, oltre alla categoria della disabilità (ai sensi della legge n. 104 del 1992), anche quella dei disturbi evolutivi specifici (fra i quali i disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi della legge n. 170 del 2010) e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
      Il concetto di BES (special educational needs) compare nel 1978, in Gran Bretagna, nel Rapporto Warnock, con l'intento di superare la distinzione tra alunni «handicappati» e alunni «non handicappati», additando la maggior complessità di un approccio che consideri non solo la menomazione ma soprattutto le potenzialità positive. Poco più di quindici anni dopo, con la Dichiarazione di Salamanca, il concetto di BES viene assunto come definizione, a livello internazionale, per indicare quell'ambito educativo che ricomprende la disabilità, le difficoltà di apprendimento e lo svantaggio (disabilities, learning difficulties and disadvantages).
      Per quanto riguarda le tipologie di BES relative all'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, queste sono individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psico-pedagogiche e didattiche.
      Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici o, fisiologici ovvero anche per motivi psicologico, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
      Infine è disciplinato il trattamento dei dati sensibili per fini istituzionali da parte delle scuole, nonché dell'amministrazione centrale e periferica.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale, attualmente assente nel nostro sistema, che sovrintende alle scelte delle politiche generali sull'inclusione sociale e anche scolastica delle persone con disabilità. In esso si prevede che in seno all'Osservatorio istituito a seguito della legge di ratifica della citata Convenzione operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia istituita una sezione relativa all'inclusione scolastica che assorbirebbe così l'attuale Osservatorio del MIUR, garantendo in tal modo maggiore coordinamento e unità di azione.
      L'articolo 3 contiene la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di inclusione scolastica, indicandone già alcuni, nonché l'obbligo di individuazione degli indicatori di qualità.
      L'articolo 4, in applicazione dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, istituisce quattro specifici ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, ai quali si accede, per i primi due, con la laurea magistrale quinquennale e, per il terzo e il quarto, con la laurea triennale più la laurea magistrale biennale. Si accede direttamente all'anno di specializzazione senza passare per l'anno abilitante con il tirocinio formativo attivo, che comunque può essere volontariamente frequentato prima o dopo aver frequentato l'anno di specializzazione. Chi aspira a conseguire la specializzazione per il sostegno didattico con un successivo anno di studio di 60 crediti formativi universitari deve però conseguire durante i cinque anni 30 crediti formativi relativi alle didattiche inclusive che divengono insegnamenti obbligatori per tutti i futuri docenti curricolari.
      I nuovi ruoli di sostegno assicurano una scelta professionale univoca inquadrando tali docenti in appositi ruoli, dai quali si può uscire, non più con la normale mobilità come oggi avviene, ma solo con il passaggio di ruolo.
      L'articolo 5, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede l'obbligo di formazione iniziale per i docenti curricolari, per i dirigenti scolastici e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario operante con gli alunni con disabilità. Le modalità attuative della formazione in servizio saranno concordate tra il MIUR e i sindacati tramite la contrattazione collettiva.
      È introdotto anche per i docenti delle scuole secondarie l'obbligo di 2 ore di programmazione mensile, come già previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria, da svolgere nell'ambito dell'orario di servizio non di lezione.
      L'articolo 6 sulla continuità didattica prevede, in attesa della piena attuazione dei ruoli di sostegno, l'obbligo di permanenza decennale nel posto di sostegno e la facoltà di ulteriore permanenza sulla base di incentivazione concordata tra MIUR e sindacati; si prevede anche l'obbligo per i docenti precari che il loro incarico abbia una durata superiore a un anno per garantire la continuità con lo stesso alunno. Tutto a seguito di contrattazione collettiva.
      L'articolo 7 riprende i contenuti dell'intesa del 20 marzo 2008; la certificazione di disabilità a fini scolastici dovrà essere prodotta con un'unica visita per le certificazioni medico-legali ad altri fini, come la pensionistica di invalidità o le indennità, nella logica della semplificazione amministrativa. Alla luce dei princìpi dell'ICF e dell'intesa la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale vengono sostituiti dal profilo di funzionamento alla cui formulazione parteciperanno non solo gli operatori dell'azienda sanitaria locale (ASL) ma anche le famiglie e un docente della scuola di appartenenza dell'alunno. Al piano educativo individualizzato segue la formulazione da parte dei soli docenti del piano degli studi personalizzato, secondo la terminologia introdotta dalla legge n. 53 del 2003 di riforma dell'allora Ministro Moratti.
      L'articolo 8 prevede l'istituzione di un sistema di rilevazione di dati sugli alunni con disabilità, su quelli con DSA e su quelli con BES. Si riprende poi la formulazione dell'organico funzionale di sostegno nell'ambito di reti di scuole sulla base di quanto già stabilito dall'articolo 50 del decreto legge n. 5 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2013.
      L'articolo 9 prevede anche per gli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione l'obbligo di formazione obbligatoria iniziale e in servizio e di continuità, obbligo gravante sugli enti locali che forniscono tale personale e che si estende anche agli enti convenzionati dei quali solitamente tali enti si avvalgono.
      L'articolo 10 introduce una novità suggerita dal bisogno di evitare l'eccessivo ricorso ai tribunali amministrativi regionali per le controversie sul numero di ore di sostegno, sul numero di alunni per classe e sull'eccessivo numero di alunni con disabilità nella stessa classe, nonché dalla necessità di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Si prevede infatti l'obbligo di un tentativo di conciliazione da esprimere prima di agire in giudizio; sono fissati termini brevissimi onde evitare ritardi nell'acquisizione di un maggior numero di ore rispetto a quelle originariamente assegnate, sia di sostegno didattico che di assistenza. È questo un caso di giurisdizione condizionata già presente nel nostro ordinamento, ad esempio per le controversie in materia tributaria.
      L'articolo 11 riguarda gli aspetti organizzativi territoriali di supporto all'inclusione e prevede un riordino degli organismi operanti nel settore. Si prevede l'istituzione da parte delle regioni di un comitato interassessorile simile a quello interministeriale di cui all'articolo 2 e si prevede, altresì, l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale regionale che assume i compiti e le risorse finanziarie e umane dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, che vengono soppressi, e che coordina i gruppi di lavoro territoriali costituiti da reti di scuole in ambito provinciale e sub-provinciale, siano essi di vecchia istituzione, che di nuova formazione come i centri territoriali di supporto per le nuove tecnologie o i centri territoriali per l'inclusione casi di alunni con DSA o con BES. Ciò consente un riordino tra tutti questi organismi.
      L'articolo 12 reca le disposizioni di attuazione.
      L'articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della presente legge.
      L'articolo 14 individua le fonti di finanziamento degli interventi, specie formativi, previsti dalla legge facendo espresso riferimento ai fondi stanziati dall'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2013.
      L'articolo 15 interviene sull'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 58 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, laddove si prevede che la commissione, che formula la diagnosi funzionale e indica le risorse necessarie al progetto inclusivo di ogni alunno con disabilità, è integrata con un medico legale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). In realtà la diagnosi funzionale è formulata dall'unità multidisciplinare della ASL o di un centro convenzionato o accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e riguarda la descrizione del profilo di funzionamento dell'alunno, evidenziando le difficoltà e i potenziali di apprendimento (e non l'ammontare delle risorse, riservato al piano educativo individualistico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010); mentre la commissione di cui deve far parte il medico legale dell'INPS, al fine di evitare i falsi invalidi, è la commissione medico legale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006 per l'individuazione degli alunni come persone con disabilità.
      L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.
      Con la presente proposta di legge si ritiene vengano risolti parecchi problemi da tempo sollevati da più parti e in particolare dalle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, che si prevede offrano la loro disponibilità collaborativa all'amministrazione scolastica e agli altri enti coinvolti nel processo di inclusione scolastica, specie con riguardo alle consulenze sull'individuazione dei bisogni didattici conseguenti alle specificità derivanti dalle differenti disabilità.
      Si ritiene che con questa proposta di legge la cultura e la prassi dell'inclusione scolastica in Italia riescano a fare ulteriori passi avanti di qualità con vantaggio per la scuola tutta e dei singoli alunni con disabilità unitamente ai loro compagni.
      Le associazioni, nostro tramite, chiedono alle Camere di farsi interpreti del desiderio delle famiglie degli alunni con disabilità di miglioramento delle pari opportunità di scolarizzazione per realizzare pienamente i diritti umani dei loro figli.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, di seguito denominata «Convenzione ONU», ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica garantisce, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, i seguenti interventi:

          a) adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni e della documentazione da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con esse convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;

          b) effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell’International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

           c) obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'inclusione scolastica;

          d) obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed

ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di inclusione scolastica;

          e) effettiva collaborazione delle scuole con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con le famiglie e con gli esperti da loro indicati nell'ambito dei gruppi di studio di lavoro di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente articolo, e all'articolo 15, comma 2, della medesima legge n. 104 del 1992, per la puntuale formulazione, la realizzazione e la verifica congiunta del piano educativo individualizzato, anche in relazione agli accordi di programma territoriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della citata legge n. 104 del 1992 e agli articoli 14 e 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

          f) obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa criteri e strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;

          g) accomodamento ragionevole di cui agli articoli 2 e 24 della Convenzione ONU;

          h) istituzione di appositi ruoli per il sostegno didattico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

          i) garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          l) garanzia della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli alunni per i quali l'autorità sanitaria ne ha prescritto l'uso;

          m) individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'inclusione scolastica;

          n) individuazione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'inclusione scolastica nelle singole

classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, di seguito denominato «sistema di certificazione».

      2. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

          «5. All'individuazione dell'alunno come persona con disabilità e all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità, gli operatori delle aziende sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, i docenti curricolari delle singole classi e il personale insegnante specializzato della scuola».

      3. Rientrano fra i bisogni educativi speciali le aree:

          a) della disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) dei disturbi evolutivi specifici, che ricomprendono, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e, per la comune origine nell'età evolutiva, i disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, il funzionamento cognitivo-intellettivo limite o il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della citata legge n. 170 del 2010;

          c) dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

      4. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, non rientranti nelle disposizioni delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 8 ottobre 2010, n. 170, individuati sulla base di criteri oggettivi, nonché di fondate valutazioni psico-pedagogiche e didattiche,

sono attivati percorsi individualizzati e personalizzati, nonché le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, per il tempo necessario al superamento della difficoltà.
      5. Con riferimento all'integrazione delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per il trattamento dei dati sensibili per finalità istituzionali da parte delle istituzioni scolastiche, nonché dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si applicano i princìpi dell'articolo 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi.
      6. Gli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli alunni con bisogni educativi speciali.
      7. Al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica anche tramite la partecipazione agli accordi di programma da parte di reti di scuole, la Repubblica riconosce gli organismi di rappresentanza e di coordinamento delle istituzioni scolastiche autonome di livello regionale, interregionale o nazionale, indipendentemente dalla forma di costituzione giuridica, sia sotto forma di rete ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sia sotto forma di associazione ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, quali soggetti atti a concorrere alla definizione delle politiche scolastiche territoriali, in regime di sussidiarietà e di reciproca collaborazione con l'amministrazione scolastica, centrale e periferica, nonché con gli enti pubblici e privati.
Art. 2.
(Comitato interministeriale).

      1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato adotta le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attività in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli altri organismi che svolgono o coordinano attività istituzionali in materia di diritti delle persone con disabilità al fine di assicurarne la coerenza nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo.
      3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato ed è composto dai seguenti membri:

          a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;

          b) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato;

          c) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato;

          d) il Ministro della salute o un suo delegato;

          e) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un suo delegato;

          f) i Ministri che, a seconda delle materie, sono invitati a partecipare di volta in volta;

          g) due rappresentanti indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

      4. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominato «Osservatorio».
      5. Il Comitato fissa annualmente gli indirizzi per la formulazione del piano nazionale per le politiche sociali sulla condizione delle persone con disabilità e ne approva il testo predisposto dall'Osservatorio.
      6. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, è integrato con la presenza di tutti rappresentanti dei Ministeri e degli organismi presenti nel Comitato. Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di coordinare, a livello tecnico, le varie proposte formulate dai diversi organismi istituiti presso i rispettivi Ministeri.
      7. Nell'ambito dell'Osservatorio è costituita, senza oneri aggiuntivi per l'erario, una sezione concernente gli interventi per la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, la cui composizione è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
      8. La sezione dell'Osservatorio di cui al comma 7, che ha compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli atti normativi concernenti la qualità dell'inclusione scolastica, è presieduta dal direttore della direzione generale per lo studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si riunisce normalmente presso la stessa direzione generale, che provvede a svolgerne i compiti di segreteria; alla scadenza del mandato dei membri dell'Osservatorio, i componenti della sezione restano in carica fino alla vigilia della riunione del nuovo Osservatorio.

Art. 3.
(Livelli essenziali delle prestazioni e indicatori di qualità).

      1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni certificati con disabilità non grave.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata un'intesa sullo schema di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sulla base dell'intesa prevista dal medesimo comma 2.
      4. Rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche di cui al comma 2 anche gli indicatori idonei a valutare e ad autovalutare, nell'ambito del sistema di certificazione, la qualità dell'inclusione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, anche in relazione ai tempi e agli organismi competenti.
      5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e l'Osservatorio.
      6. L'autovalutazione e la valutazione delle singole scuole, attuate ai sensi del comma 4, sono funzionali alla formulazione di un piano annuale per l'inclusione scolastica, approvato dal collegio dei docenti, i cui contenuti minimi sono indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.
(Ruoli per il sostegno didattico).

      1. Sono istituiti quattro ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.
      2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, sono requisiti per l'accesso ai ruoli:

          a) per la scuola primaria e dell'infanzia, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

          b) per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

      3. Nei ruoli di cui al presente articolo sono inseriti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente i docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, nominati su posti di sostegno in organico di diritto.
      4. Il passaggio dal ruolo di sostegno a quello di scuola dell'infanzia o primaria può avvenire solo secondo le norme che disciplinano il passaggio di cattedra.
      5. Il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, fermo restando il possesso dei titoli relativi al percorso di formazione e al tirocinio formativo attivo, può essere disposto sulla base delle disponibilità dei posti messi a concorso per il passaggio di cattedra.

Art. 5.
(Formazione del personale della scuola).

      1. Il consiglio di classe, ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica, si avvale della professionalità dei docenti per il sostegno di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      2. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare, con esito positivo, il corso di specializzazione previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
      3. La formazione iniziale dei docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, deve prevedere almeno trenta crediti formativi universitari vertenti sugli aspetti della didattica per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità come condizione di ammissione alla laurea magistrale all'anno abilitante.
      4. All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio delle lezioni, tutti i docenti delle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a redigere per ciascun alunno con disabilità il piano degli studi personalizzato coerente con il suo piano educativo individuale, che indica le scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, in funzione del quale devono essere previste idonee attività formative rivolte al personale docente svolte dall'università, da centri di ricerca e da esperti segnalati anche dalle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
      5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata

e degli altri alunni della stessa classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.
      6. Tutti i docenti assegnati a una classe nella quale è presente un alunno con disabilità certificata sono tenuti annualmente, nell'ambito dell'orario di servizio non di insegnamento, a partecipare ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilita e degli alunni con bisogni educativi speciali non inferiore a 20 ore.
      7. I docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado sono tenuti ad effettuare, nell'ambito dell'orario di servizio non di insegnamento, almeno 2 ore mensili di programmazione per una presa in carico collegiale della didattica della rispettiva classe.
      8. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali.
Art. 6.
(Continuità didattica).

      1. Nelle more dell'inserimento nei ruoli per il sostegno didattico di cui all'articolo 4, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di chiedere il passaggio di cattedra su posto disciplinare, sono tenuti a coprire il posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno agli stessi alunni per la durata di un intero ordine o grado di istruzione.
      2. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati per il sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei

casi di mobilità e di incarichi a tempo determinato successivi all'inserimento dei docenti nei ruoli per il sostegno didattico di cui all'articolo 4.
Art. 7.
(Certificazione e iter diagnostico).

      1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è inserito il seguente:

          «4-ter. Al fine di ridurre e di rendere più celeri gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità in età scolare, i verbali rilasciati dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate ai sensi del comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dalla presente legge, recano le indicazioni previste dall’International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità. Ai soli fini dell'attivazione del percorso specifico di inclusione scolastica, il verbale attestante la condizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è rilasciato tempestivamente dalla segreteria della commissione preposta all'accertamento e ha validità immediata. Ai soli fini dell'attivazione del percorso specifico di inclusione scolastica sono considerati equipollenti anche i verbali rilasciati dalle citate commissioni attestanti lo stato di handicap. L'azienda sanitaria locale competente provvede a garantire il proprio supporto alle famiglie delle persone con disabilità in età scolare ai fini degli adempimenti di cui al presente comma».

      2. Qualora una persona manifesti problematiche legate alla disabilità durante il percorso di istruzione, su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il Servizio sanitario nazionale avvia una valutazione

da parte dell'unità multidisciplinare presente nei servizi specialistici per l'infanzia e l'adolescenza. La scuola, su richiesta del servizio specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L'unità multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, attiva la procedura per la redazione della certificazione formale secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui al comma 1. La certificazione è trasmessa alla famiglia che la invia alla scuola. La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione della scuola primaria, salvo situazioni sopraggiunte che devono essere opportunamente motivate.
      3. La diagnosi funzionale è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e di presa in carico per la piena integrazione scolastica e sociale. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare presente nei servizi specialistici per l'infanzia e l'adolescenza del territorio di competenza. La diagnosi funzionale è redatta secondo i criteri dell'ICF dell'OMS e si articola nelle seguenti parti:

          a) approfondimento anamnestico e clinico;

          b) descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;

          c) definizione degli obiettivi e delle idonee strategie di intervento in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi;

          d) individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse necessarie per l'inclusione scolastica e sociale.

      4. La diagnosi funzionale corrisponde, in coerenza con i criteri dell'ICF dell'OMS, al profilo di funzionamento della persona.
      5. Per le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, l'unità multidisciplinare è affiancata da un docente specializzato designato dalla scuola di appartenenza dell'alunno con disabilità certificata. La diagnosi funzionale è effettuata dall'unità multidisciplinare in collaborazione con la

scuola e con la famiglia nell'ambito del gruppo di lavoro per l’handicap operativo (GLHO) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dalla presente legge, ed è redatta in tempi utili per la predisposizione del piano educativo individualizzato in coerenza e in applicazione dei criteri dell'ICF dell'OMS.
      6. Il piano educativo individualizzato deve di norma essere compatibile con il curricolo di riferimento della classe di appartenenza dell'alunno con disabilità certificata, ferme restando, comunque, le modalità di cui all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; solo in casi eccezionali e motivati la famiglia può acconsentire, in sede di GLHO, allo svolgimento di un piano educativo individualizzato differenziato nelle scuole secondarie di secondo grado che dà diritto al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati, fermo restando il divieto di rilascio del titolo legale di studio.
      7. Al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute, la diagnosi funzionale è aggiornata in relazione all'evoluzione dello stesso dell'alunno con disabilità certificata. Conseguentemente, l'articolo 12, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

          «8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato in relazione all'evoluzione della persona con disabilità».

Art. 8.
(Assegnazione delle risorse professionali per l'inclusione scolastica. Organico funzionale di rete).

      1. L'assegnazione delle risorse professionali per il sostegno è determinata dalle effettive necessità educativo-didattiche dei singoli alunni con disabilità certificata, individuate nel profilo di funzionamento secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


      2. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione scolastica e in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito un sistema di rilevazione in tempo reale dei dati relativi agli alunni con disabilità, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento e agli alunni con bisogni educativi speciali, che è gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali sensibili prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati rilevati sono utilizzati dall'amministrazione scolastica per fini istituzionali allo scopo di garantire il pieno diritto allo studio degli alunni di cui al primo periodo. I dati possono essere trattati e diffusi solo a livello statistico.
      3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è garantito l'organico funzionale di rete previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 9.
(Assistenti per l'autonomia e per la comunicazione).

      1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti locali e gli enti con essi convenzionati sono tenuti a fornire assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.
      2. Gli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione di cui al comma 1 devono avere una formazione iniziale e obbligatoria in servizio idonea a svolgere proficuamente i loro compiti educativi secondo i diversi bisogni segnalati dalle famiglie e dai servizi socio-sanitari.


      3. Gli enti che forniscono gli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione ai sensi del comma 1 sono tenuti a garantirne la continuità educativa per la durata del grado di istruzione frequentata dall'alunno con disabilità. L'individuazione degli assistenti è concordata con le famiglie anche avvalendosi delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è sancito, in sede di Conferenza unificata, un accordo per disciplinare il profilo professionale e lo stato giuridico degli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione.
Art. 10.
(Conciliazione pregiudiziale obbligatoria).

      1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e di assistenti per la comunicazione, di trasporto gratuito e, comunque, concernenti il diritto allo studio di tali alunni, prima di avviare un'azione giurisdizionale la famiglia deve chiedere l'intervento di un collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto.
      2. Il collegio di conciliazione di cui al comma 1 è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata dotato di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione delle persone con disabilità e dei loro familiari indicata dalla famiglia stessa e dal dirigente scolastico della scuola interessata, che la presiede.
      3. Il collegio di conciliazione si riunisce presso la scuola dell'alunno entro dieci giorni dalla richiesta della famiglia.


      4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro quindici giorni dal primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione che deve essere consegnato entro lo stesso termine, può direttamente avviare le azioni giudiziali.
      5. Per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.
Art. 11.
(Gruppi di lavoro interistituzionali).

      1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce un comitato interassessorile con il compito di formulare le politiche regionali di inclusione scolastica, avvalendosi anche delle proposte del gruppo di lavoro cui al comma 2.
      2. Presso ogni ufficio scolastico regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano è istituito un gruppo di lavoro interistituzionale (GLIR) composto da un docente esperto negli aspetti dell'inclusione scolastica nominato dal direttore generale regionale, da quattro esperti, designati dalle consulte o dai coordinamenti regionali o delle province autonome delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché da un numero variabile di esperti nominati dal presidente della giunta regionale o della giunta delle province autonome, con il compito di consulenza e di proposta alle istituzioni competenti in materia di inclusione scolastica. I GLIR svolgono i compiti già attribuiti ai gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, di cui all'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sono soppressi e le cui risorse umane e finanziarie sono trasferite ai GLIR. Il citato articolo 15 della legge n. 104 del 1992 è abrogato. I GLIR curano il funzionamento dei centri territoriali di supporto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 12 luglio 2011 nonché dei gruppi territoriali di reti di scuole operanti per l'inclusione degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali e favorisce la formazione e il coordinamento di analoghi gruppi di lavoro a livello di ambito territoriale, anche tramite la stipulazione di accordi di programma di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      3. Gli uffici scolastici regionali, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituiscono, a livello provinciale, i centri territoriali di supporto (CTS), con compiti di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche. I CTS sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell'istituzione scolastica che li accoglie e sono affiancati, a livello distrettuale, dai centri territoriali per l'inclusione (CTI). I CTS e i CTI provvedono, anche sulla base di specifici accordi territoriali, alla concessione in comodato d'uso di ausili, hardware e software per la disabilità e per i bisogni educativi speciali.
      4. Le risorse finanziarie ed umane legislativamente previste per il funzionamento dei GLIP sono destinate al funzionamento dei GLIR e dei CTS.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare le norme relative all'istituzione, alla composizione e al funzionamento dei GLIR.
Art. 12.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per disciplinare a livello regionale le attività diagnostiche e certificatorie finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti dei ruoli di cui all'articolo 4, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, emana un decreto recante norme per l'individuazione dei soggetti responsabili a provvedere all'alimentazione di alunni che necessitano di imboccamento o di sonda gastrica o naso-gastrica e di quelli che necessitano di cateterizzazione o di assistenza igienica specifica in quanto stomizzati, nonché di quelli che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
      4. Il Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 4, della Convenzione ONU e dell'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che i capitolati di affidamento di lavori per la realizzazione di prodotti informativi ad uso gestionale o didattico o per il loro acquisto debbano contenere un esplicito richiamo al rispetto delle norme sull'accessibilità, pena la nullità del contratto, e che non possano essere adottati libri di testo digitali dei quali l'editore non garantisca la conformità alle citate norme sull'accessibilità.
Art. 13.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 14.
(Risorse finanziarie).

      1. I fondi stanziati annualmente per la formazione del personale del compatto scuola sono destinati, nella misura determinata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, ai corsi di formazione di cui all'articolo 5, al funzionamento dei centri territoriali di supporto di cui all'articolo 11, nonché a misure incentivanti per il personale della scuola impegnato nell'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. Le modalità organizzative sono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali.
      2. Per gli anni 2014 e 2015, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e per la gestione della classe e la conseguente

capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede utilizzando quota parte del Fondo previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
      3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi previsti per l'inclusione scolastica dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 22 marzo 2000, n. 69.
Art. 15.
(Modifiche di norme).

      1. Al comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «diagnosi funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione di disabilità».
      2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «, nell'interesse dell'alunno» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.