• Testo DDL 1530

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Atto a cui si riferisce:
S.1530 Modifiche al decreto legislativo 12 april 1996, n. 197, recante norme in materia di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali dei cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1530
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DI BIAGIO, COMPAGNONE, DALLA TOR, FISSORE, MASTRANGELI e SCAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2014

Modifiche al decreto legislativo n. 197 del 1996 e al decreto-legge n. 408 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1994, in materia di elettorato attivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

Onorevoli Senatori. -- Il decreto legislativo n. 197 del 1996, che ha recepito la direttiva 94/80/CE per le elezioni comunali, e il decreto-legge n. 408 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1994), che ha recepito la direttiva n. 93/109/CE per le elezioni del Parlamento europeo, hanno disciplinato l'elettorato attivo e passivo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Secondo le disposizioni di legge citate i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune, della circoscrizione o del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune ove sono residenti domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

Il cittadino dell’Unione europea alla domanda di iscrizione alle liste elettorali deve allegare la documentazione rilasciata dalle autorità del Paese da cui proviene, dimostrare di non aver perso nel Paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e resta iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato.

Tale procedura rende, di fatto, complesso per il cittadino comunitario, poter esercitare appieno i propri diritti e a nulla valgono a tale proposito le campagne informative messe in atto, in vista delle elezioni.

Infatti, in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, il Ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 2 del 17 gennaio 2014 avente ad oggetto «esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia» con la quale, tra le altre cose, si invitava, i sindaci a promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a «pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini dell'Unione di votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

All'atto pratico però questa opera di «pubblicizzazione» non è stata espletata in maniera soddisfacente e comunque non ha sortito gli effetti auspicati, tant'è che il numero dei cittadini europei che ha formulato la richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta risulta essere stato piuttosto esiguo.

Il presente disegno di legge ha quindi la finalità di rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel nostro Paese.

L'articolo 1 del presente disegno di legge apporta delle modifiche all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 197 del 1996 in materia di elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali e circoscrizionali.

L'articolo 2, invece, modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1994, che disciplina l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo.

Le disposizioni vigenti prevedono espressamente l'obbligo, per i cittadini dell’Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, e del Parlamento europeo, di presentare al sindaco la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

Attraverso, invece, le modifiche proposte si intende, in sostanza, limitare tale obbligo ai soli cittadini dell'Unione non ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, mentre, per quelli regolarmente iscritti alle anagrafi comunali, si prevede l'iscrizione d'ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune, previa apposita istruttoria svolta dagli uffici comunali al fine di verificare l'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

Tuttavia, se si vuole seriamente percorre la via di una reale ed effettiva integrazione europea, non si può prescindere da un pieno riconoscimento della «cittadinanza europea» che comprende la possibilità di partecipare complessivamente alla vita sociale e politica della Nazione che si è scelta per sé e per i propri figli. Sarebbe, inoltre, auspicabile che oltre che per le consultazioni comunali ed europee si incominci a ragionare sulla opportunità di abrogare le disposizioni in materia di elezioni regionali che riservano questo genere di consultazioni ai soli «cittadini italiani» estendendole anche ai cittadini dell’Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «in cui sono residenti,» sono inserite le seguenti: «ma che non sono ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune,»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «, sempreché non siano già iscritti» sono soppresse;

c ) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I cittadini dell'Unione iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune non devono presentare la domanda di cui al comma 1 ma, previa apposita istruttoria svolta ai sensi dell’articolo 2 al fine di verificare l'assenza di cause ostative, sono iscritti d'ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «residenti in Italia,» sono inserite le seguenti: «ma che non sono ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune,»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune non devono presentare la domanda di cui al comma 1 ma, previa apposita istruttoria svolta ai sensi del comma 3 al fine di verificare l'assenza di cause ostative, sono iscritti d'ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.