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Atto a cui si riferisce:
S.1/00320 premesso che: il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei...



Atto Senato

Mozione 1-00320 presentata da LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
giovedì 9 ottobre 2014, seduta n.328

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZUFFADA, D'ANNA, AIELLO, BILARDI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA - Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;

il decreto legislativo specifica anche la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione (articolo 35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di ciascuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e delle altre equipollenti è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 1° agosto 2005 ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

considerato che:

la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un percorso identico a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specializzazione accedono alle scuole di specializzazione di area sanitaria esclusivamente tramite concorso pubblico;

tuttavia i laureati specializzandi non medici che accedono alle scuole di specializzazione godono di uno status contrattuale ed economico differente rispetto a quello dei laureati in medicina;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché della copertura previdenziale e della maternità;

i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non hanno, al contrario, né la medesima posizione contrattuale né lo stesso trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

considerato, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo economico in favore della formazione medica post laurea (direttive75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);

considerato, tuttavia, che:

ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie dei medici e dei non medici, in quanto detti riferimenti non comportano in termini espressi ed inequivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di specializzazione ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch'essi ammessi ad un scuola di specializzazione;

la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole di specializzazione dovrebbe, invece, prevalere sulla disparità di trattamento tra le 2 categorie di specializzandi della medesima area sanitaria per i quali è previsto l'accesso alle scuole di specializzazione esclusivamente per concorso;

in tale prospettiva appare decisivo il riferimento alla normativa di riassetto delle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005 attraverso il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto seguire anche il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria con l'emanazione dei nuovi ordinamenti didattici;

considerato, infine che:

in data 8 settembre 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha depositato dinanzi al Tar Lazio la relazione illustrativa in adempimento all'ordinanza istruttoria n. 3381/2010 del Tar Lazio, sez. 3-bis;

tale ordinanza è stata resa sul ricorso prodotto da Codacons contro l'università di Roma "La Sapienza", registro generale n. 5393/2010;

ai sensi di detta ordinanza, il tribunale ritiene che: "ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione: relazione illustrativa, corredata di tutti gli atti procedimentali, con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti (al fine di accertare nella specie l'esatta linea di demarcazione tra le posizioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo) sull'esercizio del potere autoritativo ex D. M. 1° agosto 2005 nei confronti degli specializzandi in possesso di laurea in medicina con discrimine rispetto agli specializzandi in possesso di laurea diversa da medicina nei corsi del tirocinio di specializzazione";

preso atto che:

la ratio del citato decreto ministeriale 1° agosto 2005, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico;

il mancato riconoscimento di tale ratio rischia di consentire la specializzazione solo a pochi privilegiati e, in conseguenza, di limitare la libera scelta e le attitudini di ciascuno;

rilevato che:

l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato agli Stati il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla medesima ovvero per remunerare le attività di formazione dei medici specialistici;

lo Stato italiano ha recepito tale ultima direttiva con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ovvero con un decennio di ritardo e solo in seguito alla condanna della Corte di giustizia europea del luglio 1987;

lo Stato italiano, inoltre, aveva condizionato l'applicazione della citata normativa ai soli medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione a far data dall'anno accademico 1991/92; detta parziale e tardiva attuazione della direttiva in questione aveva causato la mancata remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni tra il 1982 e il 1991;

con la sentenza n. 17350/11 la Corte di cassazione ha stabilito il diritto al risarcimento di tutti quei medici specializzandi che, negli anni accademici dal 1983 al 1991, non avevano ricevuto il pagamento delle borse di studio stabilendo che il diritto al risarcimento resta in vita anche se lo Stato risulta inadempiente nel recepire una direttiva;

detta sentenza consente ai medici ex specializzandi di richiedere quanto loro spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della salute e a quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

nella sentenza si legge, in particolare, che l'Italia non ha mai dato applicazione integrale alle direttive comunitarie; tale inadempienza non dispensa, tuttavia, il nostro Paese dal provvedere alla questione poiché l'obbligo avrebbe potuto essere adempiuto integralmente soltanto se lo Stato italiano, nell'introdurre una disciplina attuativa della direttiva e conforme ad essa, avesse disposto non solo per l'avvenire, cioè in relazione alle situazioni dei singoli riconducibili ad essa dopo la sua entrata in vigore, ma anche prevedendo la retroattività di detta disciplina;

rilevato, infine, che:

la preparazione professionale per gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;

le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavorativa all'interno del Servizio sanitario nazionale sono obbligate, al pari delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione;

sarebbe opportuno evitare che il nostro Paese possa, in futuro, incorrere in nuove sanzioni in quanto inadempiente nel recepire le direttive comunitarie o nel trasporle tardivamente nell'ordinamento italiano,

impegna il Governo:

1) ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il trattamento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in discipline dell'area sanitaria in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;

2) a promuovere l'adeguamento della citata normativa agli articoli 3, 34, 35, 36, 97 e 117 della Costituzione.

(1-00320)