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Atto a cui si riferisce:
S.1/00046 premesso che: la Costituzione repubblicana, ed i valori supremi ad essa sottesi, per come esplicitati nei principi fondamentali della stessa, rappresentano il presupposto e la sostanza...



Atto Senato

Mozione 1-00046 presentata da VITO CLAUDIO CRIMI
martedì 28 maggio 2013, seduta n.029

CRIMI, MORRA, CAMPANELLA, MANGILI, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, ROMANI Maurizio, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO - Il Senato,

premesso che:

la Costituzione repubblicana, ed i valori supremi ad essa sottesi, per come esplicitati nei principi fondamentali della stessa, rappresentano il presupposto e la sostanza della democrazia italiana, la fonte primigenia dei principi, dei valori e delle regole alla base dell'ordinamento statale;

tali principi sono identificabili nell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; nel pieno riconoscimento della reale dignità di tutti i cittadini, motivo per cui la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo sviluppo della persona e la reale partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; nel personalismo, inteso come attribuzione all'individuo della responsabilità etica, politica e giuridica per quanto egli faccia; nel pluralismo delle manifestazioni in cui si esplica la libertà del singolo, senza che queste possano pregiudicare l'egual diritto, possibile prima ancora che reale, di chiunque altro; nella giustizia sociale in virtù della quale l'appartenenza alla medesima comunità riconosce ed accetta i limiti al profitto ed alla proprietà privati; nell'organizzazione "diffusa" ed equilibrata dei poteri, nonché nel sistema di garanzie;

le Costituzioni, per definizione, sono dotate di senso unitario e coerente, e lo sono per il concetto stesso di Costituzione. Nella consapevolezza che la prima Parte della Carta costituzionale, contenente i principi fondamentali, non è affatto indipendente dalla seconda, risulta ormai evidente che singoli aspetti della Parte seconda possano certamente essere oggetto di un intervento riformatore, ferma restando la piena validità del suo impianto complessivo e dei principi ad esso sottesi, delineati con sapienza ed equilibrio dai nostri padri costituenti;

il dibattito culturale e politico del periodo più recente, compreso l'attuale, ha indebitamente "scaricato" sulla Costituzione il grave onere dell'inadeguatezza dell'ordinamento statale vigente, attribuendole una vetustà presunta per occultare responsabilità che ricadono invece sulla classe politica, rea, nella prassi quotidiana, di aver mortificato la Costituzione. La totale inefficienza del sistema istituzionale italiano, lungi dall'essere attribuibile alla nostra Carta fondamentale, trova origine nella caratterizzazione marcatamente castale del sistema partitocratico, segnato dalla sua assoluta autoreferenzialità, causa dell'enorme scollamento tra cittadini e politica;

norme sulla regolazione dei conflitti di interessi, sull'incandidabilità dei condannati e sulla lotta alla corruzione avrebbero già da tempo potuto cambiare il volto morale e politico del Paese, a costituzione vigente. Tali enormi questioni sono state invece, e dolosamente, lasciate immutate dal sistema dei partiti che oggi, indegnamente, propone di modificare la Carta costituzionale;

l'attuale «potere costituente», ovvero il Parlamento repubblicano, risulta essere stato eletto con legge costituzionalmente viziata, come sostenuto dallo stesso Presidente della Corte costituzionale. Tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e politica del riformatore costituzionale, non può che abilitare le Camere ad intervenire limitatamente su alcune significative questioni unanimemente sentite dal popolo italiano, senza però scardinare il sistema delle forme di Stato e di Governo vigenti;

la scelta di interventi limitati ad alcune emergenze critiche, anche se di notevole portata, appare conforme alla corretta lettura dell'art. 138 della Costituzione, che impone revisioni costituzionali circoscritte e fornite, comunque, di una matrice univoca ed omogenea; a tal riguardo, è ormai riconosciuto unanimemente dalla dottrina costituzionalistica che le leggi di riforma costituzionale debbano dotarsi di contenuto "specifico" ed "omogeneo", anche e soprattutto in forza del referendum confermativo previsto nell'ambito del procedimento vigente di revisione costituzionale;

sul piano del metodo, pertanto, la materia istituzionale e, conseguentemente, l'approvazione di leggi di revisione costituzionale, oltre a richiedere una larga condivisione, non possono che risolversi pienamente nella procedura di cui all'art. 138 della Costituzione. L'organismo abilitato per riformare la Costituzione è uno ed uno soltanto, scritto proprio nella stessa Carta, e cioè il Parlamento repubblicano, nelle sedi proprie, già disciplinate dai Regolamenti parlamentari, cui si aggiungono i cittadini elettori, in virtù della possibilità di referendum popolare confermativo;

vincolare le modifiche costituzionali a procedure istituzionalmente e temporalmente "aggravate", sottraendo determinati contenuti costituzionali al potere stesso di revisione, non può considerarsi in alcun modo una scelta antidemocratica, ma fa parte dell'essenza stessa della democrazia costituzionale, essendone, addirittura, il logico presupposto;

oltre a risultare non conforme al dettato costituzionale e allo spirito della stessa Carta, un qualsiasi iter di revisione della Costituzione al di fuori delle sedi parlamentari ordinarie, si dimostrerebbe del tutto inefficace (si ricordino le esperienze in tal senso nel corso della storia repubblicana più recente), in forza dell'inevitabile sovrapposizione di ruoli e di funzioni di nuovi organi rispetto a quelli già oggi esistenti ed operanti. Dunque, assurdo ed irragionevole risulterebbe intraprendere l'iter di una legge costituzionale volta all'introduzione di organi particolari, dotati di specifici poteri, poiché questa procedura rappresenterebbe una palese intenzione "gattopardesca", al di fuori sia della Costituzione che della razionale sensatezza;

del tutto improprio appare un coinvolgimento diretto, formale e sostanziale, del Governo nell'ambito della revisione costituzionale: materia, questa, che dovrebbe essere di appannaggio esclusivo del Parlamento e dei cittadini italiani;

considerato, inoltre, che:

nel contempo, appare altresì indispensabile ed urgentissima una revisione del sistema elettorale attraverso cui i cittadini possano scegliere in maniera diretta, e non esclusivamente "mediata" da partiti ed apparati politici, i propri rappresentanti in Parlamento, per come stabilito dagli articoli 56 e 58 della Carta;

risulta altresì indifferibile un coinvolgimento dei cittadini in ordine alla scelta della forma di Governo e di Stato, anche attraverso la previsione e l'indizione di un apposito referendum di indirizzo, nell'ambito di un deciso potenziamento degli istituti di democrazia diretta e di tutti gli strumenti di consultazione e di partecipazione popolare alle scelte afferenti alla vita pubblica. Il referendum dovrebbe essere preceduto da un ampio dibattito pubblico che consenta al Paese, attraverso una campagna di informazione puntuale e aperta a tutte le parti interessate, di conoscere le diverse opzioni ed istanze sulle quali pronunciarsi successivamente al fine di recuperare e ravvivare lo spirito del dettato costituzionale;

valutato pertanto che emerge l'assoluta necessità di riforme istituzionali che migliorino il funzionamento della struttura parlamentare e della vita politica, negli ultimi anni mortificata da bassissimi livelli di moralità registratisi al suo interno, e concorrano a determinare una drastica e celere riduzione dei costi della politica e delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso,

delibera:

1) di avviare preliminarmente un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'indizione di un referendum popolare di indirizzo, nel quale i cittadini siano chiamati ad esprimersi sull'opportunità di modificare, ed in quale modo, la forma di Governo e di Stato, tenendo conto delle risultanze emerse da un apposito dibattito pubblico approfondito ed aperto a tutte le istanze partecipative, condotto sulla base:

a) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione, di almeno sei mesi, ad opera dei Gruppi parlamentari presenti alla data dell'approvazione del presente atto di indirizzo, in condizione di parità tra i suddetti Gruppi, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;

b) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione e sulla rete internet, di almeno sei mesi, ad opera degli esperti nell'ambito costituzionalistico, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;

c) di un programma formativo, di almeno sei mesi, nell'ambito del percorso scolastico ed universitario, di ogni ordine e grado, diretto all'approfondimento degli argomenti oggetto del referendum di indirizzo;

d) di un diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto, alla data dello svolgimento del referendum, 16 anni di età;

2) di procedere verso un immediato percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, una limitata riforma della Parte seconda della Costituzione che, in particolare, preveda:

a) la riduzione del numero dei deputati e dei senatori;

b) la riduzione del numero dei consiglieri regionali;

c) la soppressione delle Province, al fine di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare le istituzioni amministrative locali, dando contemporaneamente un deciso impulso al processo di accorpamento dei Comuni, a cominciare da quelli che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

d) l'introduzione del referendum propositivo e consultivo senza quorum funzionale;

e) l'eliminazione di ogni quorum funzionale per il referendum abrogativo;

f) la fissazione del numero massimo di mandati elettorali a qualsiasi livello - pari a due - che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire;

g) la previsione dell'incandidabilità alla carica di deputato e senatore di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva superiore a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per delitto colposo, oltre che di coloro che ricoprono contemporaneamente altri incarichi elettivi;

h) l'incremento delle garanzie costituzionali a favore delle opposizioni parlamentari, anche con l'innalzamento del quorum necessario all'adozione ed alla modifica dei Regolamenti parlamentari;

i) con riferimento ai disegni di legge di iniziativa popolare, un termine perentorio entro cui il Parlamento abbia l'obbligo di esaminarle;

3) di affrontare la riforma di cui al punto 2) del presente dispositivo esclusivamente nelle sedi parlamentari proprie, in conformità agli articoli 72 e 138 della Costituzione.

(1-00046)