• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03791 con il decreto ministeriale del 15 novembre 2000, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica, è stata modificata la struttura della convenzione originaria con riferimento al meccanismo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03791presentato daPAGLIA Giovannitesto diMartedì 14 ottobre 2014, seduta n. 309

PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
con il decreto ministeriale del 15 novembre 2000, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica, è stata modificata la struttura della convenzione originaria con riferimento al meccanismo degli aggi spettanti alla società concessionaria, trasferendo contemporaneamente alla stessa gli oneri derivanti dagli investimenti pubblicitari; inoltre, la convenzione fa salva la facoltà del concessionario di effettuare spese pubblicitarie ulteriori rispetto a quelle minime, essendo lo stesso chiamato a svolgere «un'azione propulsiva e di sostegno del concorso attraverso un adeguato piano pubblicitario mettendo in opera al riguardo tutti i mezzi ritenuti adatti allo scopo»;
infatti l'articolo 8, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, stabilisce che «la società Lottomatica sostiene gli investimenti per promozione e pubblicità del gioco del Lotto, sottoponendo preventivamente, per l'approvazione, all'Amministrazione dei Monopoli di stato, il piano annuale per la promozione e pubblicità, in misura non inferiore al 7 per cento del compenso percepito dal concessionario per l'anno precedente, trasferendo in tal modo alla società concessionaria buona parte degli oneri derivanti dagli investimenti pubblicitari, e pur introducendo margini di discrezionalità, ne impone alla stessa una percentuale minima;
pertanto gli investimenti pubblicitari rappresentano un obbligo imposto dallo stesso Stato nel momento in cui affida la concessione di giochi come Lotto, lotterie istantanee, bingo, e altro, ai concessionari che, per contratto, devono destinare una quota dell'aggio sulle somme riscosse e calcolato in misura percentuale sul volume delle giocate, per pubblicizzare il gioco stesso;
nel solo anno 2013, la suddetta quota ammontava a 50 milioni, il 52 per cento dei quali investito in televisione, il 26 per cento sul web, 1'8 per cento su quotidiani e periodici, il 7 per cento in radio ed il restante 7 per cento su altri mezzi;
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle ludopatie condotta dalla Commissione Affari sociali della Camera, il direttore pro-tempore delle strategie e dei giochi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ha depositato un documento nel quale si legge testualmente che «i messaggi – istituzionali utilizzati dall'Amministrazione sono stati, diretti unicamente alla sensibilizzazione sul gioco responsabile, legale, sulla tutela dei giovani ed in particolare sul divieto di gioco ai minori. Le campagne informative sono sempre state affidate ad esperti del settore educativo, con l'intento di far penetrare un messaggio di responsabilità e di cautela e che l'Amministrazione, in ogni caso, per evitare qualunque equivoco, ha richiesto recentemente ai concessionari di eliminare dai loro messaggi pubblicitari i loghi di Amministrazione dei Monopoli di Stato e sostituirli con il numero di concessione ministeriale, per consentire comunque ai consumatori di riconoscere e distinguere i prodotti di gioco legale da quelli che non lo sono, mentre il logo istituzionale dell'Amministrazione e quello del gioco legale e responsabile possono rimanere sulla comunicazione istituzionale a carattere sociale, nonché sulle schedine di gioco»;
in merito alle misure finalizzate ad impedire o disincentivare forme di pubblicità sui giochi, lo stesso il documento precisa che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, al fine di disincentivare qualsiasi manifestazione di gioco eccessivo e/o patologico, ha raccomandato ai concessionari di assicurare che i messaggi promozionali all'utenza includessero sempre un diretto ed esplicito riferimento al giocare in modo responsabile non compulsivo;
lo stesso documento sottolinea, inoltre, che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, a legislazione vigente, non ha poteri di intervento diretto, né di tipo censorio né di carattere sanzionatorio, sulla pubblicità dei prodotti di gioco; eventuali modifiche legislative concernenti il comparto non rientrano nella competenza di Amministrazione dei Monopoli di Stato e dovrebbero, comunque, essere attentamente ponderate, in quanto un divieto generalizzato di pubblicità – come avviene, ad esempio, per il settore dei tabacchi – potrebbe essere considerato lesivo della libertà d'impresa dalle aziende del settore (specialmente considerando che negli altri Paesi europei tale divieto non esiste, come invece è per i prodotti da fumo); peraltro, una, sia pure ridotta e controllata, forma pubblicitaria dei giochi è ritenuta utile al fine di consentire ai consumatori di poter distinguere l'offerta di giochi legali da quella di giochi illegali e alle aziende che operano legalmente nel settore di farsi conoscere e presentarsi alla luce del sole, a differenza degli operatori del mercato nero –:
alla luce della normativa vigente, che secondo l'interrogante contrasta palesemente con quanto dichiarato dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato presso la Commissione Affari sociali, se non ritenga di dover, assumere iniziative per modificare quanto previsto in termini di investimenti pubblicitari di promozione del gioco dal citato decreto ministeriale del 15 novembre 2000, prevedendo, al contrario, l'obbligo in capo al concessionario di investire parte dell'aggio riscosso in messaggi pubblicitari che, richiamando al senso di responsabilità e cautela, scoraggino le pratiche di gioco. (5-03791)