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Atto a cui si riferisce:
S.1/00067 premesso che: in Italia, in ambito medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza è espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo: all'interruzione della gravidanza,...



Atto Senato

Mozione 1-00067 presentata da ALESSIA PETRAGLIA
giovedì 13 giugno 2013, seduta n.042

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MASTRANGELI - Il Senato,

premesso che:

in Italia, in ambito medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza è espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo: all'interruzione della gravidanza, laddove l'obiezione è riconosciuta dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978; alla sperimentazione animale, dove l'obiezione di coscienza è disciplinata dalla legge n. 413 del 1993; alla procreazione medicalmente assistita, dove l'obiezione di coscienza viene prevista e disciplinata dall'articolo 16 della legge n. 40 del 2004;

l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario in relazione all'interruzione volontaria di gravidanza riveste particolare importanza, per le sue ricadute socio-sanitarie sulle donne e sulla stessa funzionalità del servizio sanitario nazionale;

l'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 presentata al Parlamento dal Ministro della salute il 9 ottobre 2012 riporta - tra l'altro - i dati definitivi sull'obiezione di coscienza esercitata da ginecologi, anestesisti e personale non medico nel 2010. I dati che emergono sono molto eloquenti e impongono ancora una volta, e con forza, una seria riflessione sulla garanzia e la qualità del servizio per l'interruzione della gravidanza disciplinata dalla legge n. 194 del 1978;

la relazione dice che in Italia ben il 69,3 per cento dei ginecologi del servizio pubblico è obiettore di coscienza. In pratica quasi sette medici ginecologi su dieci sono obiettori. Se si analizzano i dati su base territoriale, emerge che, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove i ginecologi obiettori sono solamente il 16,7 per cento, le percentuali regionali non scendono mai al di sotto del 51,5 per cento. I dati medi aggregati per Nord, Centro, Sud e Isole indicano percentuali di ginecologi obiettori di coscienza pari rispettivamente al 65,4 per cento; 68,7 per cento; 76,9 per cento; 71,3 per cento. Il maggior numero di ginecologi obiettori si trova al Sud, con la punta più alta in Molise, dove si raggiunge l'85 per cento;

i dati della relazione al Parlamento in realtà non riescono a fotografare lo stato reale dell'applicazione della legge sul territorio nazionale, che risulta ben più grave di quello riferito dal Ministro pro tempore;

si ricordano, in tal senso, i dati resi noti da LAIGA (Libera associazione italiana dei ginecologi per l'applicazione della legge n. 194 del 1978) il 14 giugno 2012, e risultanti da un attento monitoraggio dello stato di attuazione della legge nella regione Lazio, dai quali emerge una situazione reale ben più grave di quanto riportato nella relazione del Ministro pro tempore: nel Lazio in 10 strutture pubbliche su 31 (esclusi gli ospedali religiosi, che invocano una obiezione «di struttura» e le cliniche accreditate, la maggior parte delle quali ignora semplicemente il problema) non si eseguono interruzioni di gravidanza. Nella medesima regione ha posto obiezione di coscienza il 91,3 per cento dei ginecologi ospedalieri. In 3 province su 5 (Frosinone, Rieti, Viterbo) non è possibile eseguire aborti terapeutici, il che costringe le donne alla triste migrazione verso i pochi centri della Capitale, sempre più congestionati, o in altre regioni, o all'estero;

molte strutture ospedaliere, per garantire l'applicazione della legge, ricorrono a specialisti esterni convenzionati con il sistema sanitario ed assunti esclusivamente per le interruzioni di gravidanza (medici appartenenti al Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana-SUMAI), o a medici «a gettone», con un significativo aggravio per il sistema sanitario nazionale;

a livello nazionale, la principale conseguenza di un numero così elevato di obiettori di coscienza è quella di rendere sempre più difficoltosa la stessa applicazione della legge n. 194 del 1978, con effetti negativi sia per la funzionalità dei vari enti ospedalieri e quindi del sistema sanitario nazionale, sia per le donne che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza;

la drammaticità dello stato di applicazione della legge comporta l'allungamento dei tempi di attesa, con maggiori rischi per la salute delle donne e maggiori rischi professionali per i pochi non obiettori, costretti loro malgrado ad una cattiva pratica clinica;

a fronte di questo stato di emergenza, le donne devono spesso migrare da una regione all'altra o addirittura all'estero, e, soprattutto tra le immigrate, risulta necessario il ricorso all'aborto clandestino;

molte donne, soprattutto immigrate e minorenni, respinte dagli ospedali, sono costrette a rivolgersi a strutture illegali con gravi rischi per la loro salute, e spesso finiscono nelle mani di veri e propri spacciatori di farmaci, che per la somma di 100 euro vendono al mercato nero pillole a base di misoprostolo, un farmaco per l'ulcera che, assunto in grandi dosi, provoca l'aborto;

si stima in 40.000 la cifra degli aborti clandestini;

il diritto all'obiezione di coscienza in materia di aborto per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie è sancito dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, che, allo stesso tempo, prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano «tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure» e gli «interventi di interruzione della gravidanza (...) La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale»;

la legge n. 194 del 1978 prevede quindi scelte individuali e responsabilità pubbliche: l'obiezione di coscienza è infatti un diritto della persona ma non della struttura;

al personale sanitario viene garantito di poter sollevare l'obiezione di coscienza. Ma quel che è un diritto del singolo non è diritto della struttura sanitaria nel suo complesso, che ha anzi l'obbligo di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie;

i dati suindicati sulle percentuali molto elevate di obiettori comportano, oltre che evidenti ricadute negative sulla stessa effettiva attuazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza e quindi sulle donne che rivendicano la libera scelta a farvi ricorso, anche conseguenze oggettivamente pesanti sui sempre più pochi medici non obiettori, che spesso si ritrovano relegati a occuparsi quasi esclusivamente di interruzioni di gravidanza con il rischio più che concreto di una dequalificazione professionale, e conseguenti effetti penalizzanti sulle loro stesse possibilità di carriera;

il diritto della donna ad interrompere una gravidanza indesiderata e quello del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza dovrebbero poter convivere affinché nessun soggetto veda negata la propria libertà. Di fatto, tale ipotesi trova estrema difficoltà nel realizzarsi per i numeri esorbitanti dei medici obiettori, che spesso si rifiutano anche di segnalare alle pazienti un medico non obiettore o un'altra struttura sanitaria autorizzata alla interruzione volontaria di gravidanza;

dal 2009 l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato l'immissione in commercio del mifepristone, o Ru486, per l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 194 del 1978; tale articolo prevede che l'interruzione volontaria di gravidanza possa essere praticata in ospedali pubblici generali e specializzati, «case di cura autorizzate» e «presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati»;

l'articolo 8 non precisa il regime in cui deve essere praticata l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica (ricovero ordinario, DH, prestazione ambulatoriale). Il Ministro della salute pro tempore, in data 24 novembre 2010, ha chiesto in proposito il parere del Consiglio superiore di sanità; il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 marzo, ha individuato il ricovero ordinario come il regime più idoneo per l'interruzione volontaria della gravidanza farmacologica;

a differenza degli altri Paesi europei, nei quali l'aborto farmacologico può essere praticato fino al 63° giorno di amenorrea, l'Aifa ne limita comunque l'utilizzo in Italia al 49° giorno di amenorrea: molti, nel nostro Paese, hanno temuto che l'accesso all'aborto farmacologico, considerato aborto facile, avrebbe portato un incremento alle interruzioni di gravidanza;

dati riportati dalla letteratura internazionale, nonché i dati della regione Emilia-Romagna, che ha adottato il regime di day hospital, non confermerebbero la scelta e le raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità; gli stessi dati del Ministero della salute sull'interruzione volontaria di gravidanza medica dicono che dal 2005 al 2011 circa 15.000 donne hanno scelto il metodo farmacologico, e che il 76 per cento delle pazienti ha scelto la dimissione volontaria dopo la somministrazione del mifepristone, senza che vi siano state complicazioni maggiori rispetto alle donne che sono state ricoverate fino all'espulsione;

risulta improrogabile la necessità di valorizzare e ridare piena centralità ai consultori, quale servizio per la rete di sostegno alla sessualità libera e alla procreazione responsabile. Come conferma anche l'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, «nel tempo i Consultori familiari non sono stati, nella maggior parte dei casi, potenziati né adeguatamente valorizzati. In diversi casi l'interesse intorno al loro operato è stato scarso ed ha avuto come conseguenza il mancato adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi»,

impegna il Governo:

1) a garantire il rispetto e la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale nel pieno riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate all'assunzione di personale non obiettore al fine di garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza;

2) ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare, come prevede la legge, il reale ed efficiente espletamento, da parte di tutti gli enti ospedalieri e delle strutture private accreditate, delle procedure e degli interventi di interruzione della gravidanza chirurgica e farmacologica;

3) a garantire il pieno rispetto della legge da parte di ogni struttura pubblica o privata accreditata (sia essa un ospedale o un consultorio), posto che solo a fronte di questo impegno può essere concesso l'accreditamento;

4) ad attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia offerta come opzione a tutte le donne che, entro i limiti di età gestazionale imposti dalla metodica, devono poter scegliere;

5) ad attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza medica possa essere praticata in regime di day hospital, che non comporta, come evidenziato dalla letteratura scientifica internazionale e dalla stessa relazione del Ministero della salute pro tempore, maggiori rischi per la salute, e risulta costare meno, considerato che l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica viene da tempo praticata in regime ambulatoriale o di day hospital negli altri Paesi europei e nella stessa regione Emilia-Romagna;

6) ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché la gestione organizzativa del personale delle strutture ospedaliere sia realizzata in modo da evitare che vi siano presìdi con oltre il 30 per cento di obiettori di coscienza, anche attraverso un controllo più stringente sull'attuazione delle previste procedure di mobilità del personale sanitario;

7) ad assumere iniziative per prevedere che il requisito della non obiezione sia introdotto per chi deve essere assunto o trasferito in presidi, fissando la percentuale di personale sanitario non obiettore al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978;

8) ad assumere iniziative finalizzate a prevedere che il requisito della non obiezione sia condizione per l'espletamento delle funzioni apicali nelle strutture di ostetricia e ginecologia dei presidi ospedalieri;

9) ad assumere iniziative volte a prevedere - anche ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e medici di base - che i medici di famiglia siano tenuti a comunicare agli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri ai quali sono iscritti, se intendono esercitare il loro diritto all'obiezione di coscienza, facendo sì che da dette comunicazioni gli ordini ricavino un apposito elenco pubblico;

10) ad assumere iniziative per valorizzare e ridare piena centralità ai consultori familiari, quale servizio fondamentale nell'attivare la rete di sostegno per la sessualità libera e la procreazione responsabile, nonché strutture essenziali per l'attivazione del percorso per l'interruzione volontaria di gravidanza;

11) a confermare e diffondere la conoscenza dei diritti in tema di contraccezione di emergenza, anche tramite adeguate azioni informative sull'esclusione del diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti.

(1-00067)