• C. 2593 EPUB Proposta di legge presentata il 31 luglio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2593 Modifica degli articoli 29 e 30 e abrogazione dell'articolo 31 della Costituzione in materia di famiglia e di rapporti tra i genitori e i figli, anche adottivi


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2593


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato LA RUSSA
Modifica degli articoli 29 e 30 e abrogazione dell'articolo 31 della Costituzione in materia di famiglia e di rapporti tra i genitori e i figli, anche adottivi
Presentata il 31 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge costituzionale reca alcune modifiche alla Costituzione e, in particolare, sostituisce gli articoli 29 e 30 e abroga l'articolo 31, compresi nel titolo dedicato ai rapporti etico-sociali ed espressamente riferiti alla famiglia e alla filiazione.
      Si è ritenuto di esplicitare nel dettato costituzionale alcuni elementi che caratterizzano e che devono continuare a caratterizzare innanzitutto l'istituto del matrimonio. Quest'ultimo, infatti, deve rimanere una possibilità riservata esclusivamente alle coppie eterosessuali. In secondo luogo, solo grazie a questa innovativa riformulazione dell'articolo 29 diventa possibile, al di fuori di ogni equivoco o strumentalizzazione, menzionare espressamente la necessità che la legge regolamenti i diritti e i doveri di coloro che pur senza contrarre matrimonio decidono di convivere stabilmente, fissando una riserva di legge in materia.
      Inoltre, con le modifiche apportate dalla presente proposta di legge costituzionale si intende circoscrivere la capacità di adottare minori alle sole coppie sposate (ovviamente, nel rispetto della nuova norma costituzionale sul matrimonio), al fine di garantire ai minori che si trovino nella condizione di adottabilità, ai sensi delle normative nazionali e internazionali, la collocazione in un ambiente familiare idoneo, che possa offrire loro le dovute tutele anche giuridiche.
      Infine, la presente proposta di legge costituzionale dispone l'abrogazione dell'articolo 31 della Costituzione, ritenendo più utile, a fini di coordinamento, ricondurre le norme da esso recate all'interno dei precedenti due articoli, dedicati ai rapporti matrimoniali, filiali e familiari in genere.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. L'articolo 29 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 29. – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio contratto da persone di sesso diverso e, salvo i casi stabiliti dalla legge, maggiori di età.
      Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
      La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
      Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
      L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio ed è disciplinata dalla legge.
      La legge stabilisce i reciproci diritti e doveri di coloro che, pur senza contrarre matrimonio, assumono l'impegno di convivere stabilmente, e disciplina altresì i casi e i limiti entro cui si applicano a tali unioni le medesime disposizioni previste nell'ordinamento per la tutela delle famiglie, a vantaggio delle stesse e dei loro componenti».

Art. 2.

      1. L'articolo 30 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 30. – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.


      Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
      La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio e a quelli adottati ogni tutela giuridica e sociale, non minore rispetto ai diritti dei membri della famiglia legittima.
      La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».
Art. 3

      1. L'articolo 31 della Costituzione è abrogato.