• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01637/015/ ... esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1637/15/0102 presentato da RAFFAELA BELLOT
martedì 14 ottobre 2014, seduta n. 017

Il Senato,
esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno";
rilevato che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica in materia di immigrazione e protezione internazionale;
considerato che:
la protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo
status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
detta forma di protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale;
la disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione e pertanto si presta a maggior utilizzo, costituendo la forma di protezione più riconosciuta ai richiedenti asilo;
la normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo: l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una vasta categoria di fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione internazionale;
la mancanza assoluta di una disciplina normativa che definisca il contenuto del titolo di soggiorno per motivi umanitari, i diritti a esso connessi e le modalità di rilascio e rinnovo del titolo stesso, ha causato l'adozione di prassi del tutto difformi da territorio a territorio;
valutato che la protezione umanitaria non rientra nella nozione di protezione internazionale ed altresì va ad aggiungersi ad altre forme di protezione già previste dal nostro ordinamento;
impegna il Governo:
ad assumere le più opportune iniziative, anche di urgenza, al fine di razionalizzare i sistemi di protezione già disposti dal nostro ordinamento, mediante l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
(0/1637/15/0102)
BELLOT, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI