• C. 2659 EPUB Disegno di legge presentato il 9 ottobre 2014

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2659 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2659


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri
(MOGHERINI)
e dal ministro della difesa
(PINOTTI)
di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012
Presentato il 9 ottobre 2014


      

torna su
Onorevoli Deputati! Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica e di disporre l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

1. Finalità.

      L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni

assunti in ambito internazionale nella regione asiatica.

2. Contenuti.

      L'atto al quale si riferisce il presente disegno di legge è composto da 13 articoli.
      L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione nel settore militare, sulla base del principio di reciprocità e parità dei diritti tra le Parti, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
      L'articolo 2 elenca i campi della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

          1) politica di difesa;

          2) istruzione in campo militare;

          3) importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali;

          4) approvvigionamento logistico;

          5) legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze armate;

          6) medicina militare;

          7) attività internazionale di pacificazione;

          8) cultura e sport;

          9) altri campi d'interesse reciproco.

      L'articolo 3 espone le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole in visite ufficiali, incontri operativi tra le rispettive delegazioni, scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione, partecipazione a eventi sportivi e culturali e altre attività stabilite di comune accordo.
      L'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in accordo con i princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.
      L'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Viene, altresì, stabilito che, qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato. In proposito, si evidenzia che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 e ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA PfP) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.
      L'articolo 6 individua nei rispettivi Ministeri della difesa gli organi delegati dalle Parti ad attuare l'Accordo.
      L'articolo 7 precisa che l'attuazione dell'Accordo sarà concretizzata attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare, nel quale saranno riportati, con riferimento all'anno successivo a quello di approvazione, le attività di

cooperazione, le forme, i periodi e i luoghi del loro svolgimento, gli enti responsabili, le fonti di finanziamento e altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle singole attività.
      L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari della cooperazione affermando il principio generale della reciprocità, in base al quale ogni Paese sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo, e specificando altresì che l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.
      L'articolo 9 consente lo scambio di informazioni classificate solo dopo la stipulazione di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni.
      L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.
      L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni.
      L'articolo 12 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.
      L'articolo 13, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.
torna su
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

      L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 3, numero 1), dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Si prevede che tali incontri si terranno una volta all'anno, alternativamente in Kazakhstan e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio ad Astana di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o maggiore) con una permanenza di tre giorni nella città, le relative spese sono così quantificabili:

SPESE DI MISSIONE:

          Pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 2 notti) = euro 600.

      La diaria giornaliera per il dirigente, ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, pari a euro 83,15, viene ridotta di un terzo (euro 27,71) e determinata in euro 55,42. Sull'importo di euro 3,77, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58. Sulla quota lordizzata, pari a euro 5,96, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 1,95. Sommando tale importo di euro 1,95 alla diaria ridotta a due terzi, indicata in euro 55,42 si ottiene l'importo di euro 57,37 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 172 = euro 172.
      La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, pari a euro 77, viene ridotta di un terzo (euro 25) e determinata in euro 52. Non viene applicato alcun coefficiente di lordizzazione in quanto la diaria così determinata è pari alla quota esente. Pertanto, l'importo di euro 52, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere di euro 156 = euro 156.

TOTALE SPESE DI MISSIONE = euro 928.

SPESE DI VIAGGIO:

          Volo di andata e ritorno (pari a euro 2.000) per due persone maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 100), ai sensi della normativa vigente (euro 2.100 x 2) = euro 4.200.

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = euro 5.128.

      Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 3 verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, si precisa che:

          l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze [articolo 3, numero 2)] o nel campo degli eventi culturali e sportivi [articolo 3, numero 8)] sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

          l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione a conferenze e seminari [articolo 3, numero 3)], ad attività formative presso scuole militari italiane [articolo 3, numero 4)], a progetti addestrativi, tirocini e corsi [articolo 3, numero 5)], nonché di partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari [articolo 3, numero 6)] potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente: pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

          l'eventuale scambio di informazioni e documentazioni relative ai campi della cooperazione [articolo 3, numero 7)] avverrà esclusivamente per il tramite di strumentazioni telematiche;

          le previsioni relative alla promozione della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (articolo 4) costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di procurement con il Kazakhstan e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

          gli eventuali trattamenti medici di emergenza (articolo 8, paragrafo 2) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture;

          il trasferimento interno delle delegazioni del Paese inviante (articolo 8, paragrafo 2) sarà assicurato attraverso l'utilizzo dei mezzi militari appartenenti al Ministero della difesa;

          qualora, infine, vengano stipulati protocolli aggiuntivi e programmi di sviluppo o introdotti emendamenti (articolo 12), che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

      L'onere complessivamente derivante dalla ratifica dell'Accordo è valutato in euro 5.128. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: missione «Difesa e sicurezza del territorio» – programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari».


torna su
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo in titolo. Tale documento negoziale costituisce un impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Kazakhstan in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi relativamente al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità con le rispettive legislazioni interne e con gli obblighi internazionali assunti dalle Parti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che la ratifica degli accordi internazionali sia autorizzata mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 5, l'Accordo incide sulla legge penale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali. Esso risulta altresì compatibile con i princìpi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione, in considerazione degli accordi internazionali in materia ratificati dal Kazakhstan [Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA

PfP) e Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti].

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può essere autorizzata solo per via legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Allo stato non risultano esistere progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia dagli accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali, la cui vincolatività è espressamente richiamata dal preambolo dell'Accordo.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

      Il provvedimento non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

      I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

      Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

      La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.


torna su
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

      L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con il Kazakhstan e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, importante per l'Italia in quanto il Kazakhstan, grazie al suo crescente sviluppo economico ed industriale, è al momento l'unico Paese del centro Asia in grado di sostenere un reale sforzo di ammodernamento della proprie Forze armate, ed è inoltre politicamente capace di avere contatti con più interlocutori, siano essi asiatici, europei o di oltre oceano. Infine, va considerato il rilevante ruolo del Kazakhstan ai fini delle operazioni di redeployment del contingente italiano dall'Afghanistan, posto che il trasporto dei materiali, dei mezzi e del personale avverrà attraverso tale Paese.
b) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      Il provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un quadro giuridico appropriato di riferimento, cui ricondurre la creazione e il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, analiticamente delineati nella relazione illustrativa, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra i due Paesi.
      Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli impegni internazionali del nostro Paese, un valore strategico assoluto e una peculiare valenza politica.
      Dall'esecuzione dell'Accordo, oltre a quanto rappresentato al punto a) della presente sezione, potranno infine, sempre nel medio-lungo periodo, derivare benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo e in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.


c) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

      Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
      Un altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di difesa, istruzione militare, approvvigionamento logistico, legislazione e medicina militare, attività di peacekeeping, cultura e sport).
d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

      La negoziazione dell'Accordo è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero della difesa (in particolare lo Stato maggiore della difesa), in collaborazione con il Ministero degli affari esteri.
      La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece avvenuta a seguito di alcune riunioni di coordinamento interministeriale tra i rappresentanti delle amministrazioni nazionali che potrebbero essere chiamate ad intervenire durante lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo (in particolare, oltre al Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia), con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Tali riunioni sono state incentrate essenzialmente sulla verifica della compatibilità della clausola sulla giurisdizione contenuta nell'Accordo ai princìpi della Carta costituzionale, verifica che ha avuto infine esito positivo in considerazione degli altri accordi internazionali sottoscritti, sulla specifica materia, dal Kazakhstan.

SEZIONE III. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

      L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione

politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Kazakhstan che, oltre a poter incidere sfavorevolmente sul buon esito delle menzionate operazioni di redeployment dall'Afghanistan, avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

      Non sono state valutate opzioni alternative considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la Controparte, analogo a quello di precedenti accordi con altri Paesi che hanno già dimostrato la loro efficacia.

SEZIONE V. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

      Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche a una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefìci sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.
b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

      Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.
c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

    L'attuazione dell'Accordo non comporta oneri informativi a carico di imprese e cittadini e pertanto non crea costi amministrativi.
d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

      Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta un'apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

      L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo a un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della prevista attività di promozione di esportazione e importazione di tali materiali, compresi i relativi componenti, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.
a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

      Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.
b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

      All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero della difesa.
c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      Il Ministero della difesa è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

      L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti, che costituiranno norme integranti dell'Accordo stesso.
e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

      Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.


torna su
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia

e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2014. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su