• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01864-B/033 premesso che: la legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01864-B/033presentato daL'ABBATE Giuseppetesto diMartedì 21 ottobre 2014, seduta n. 314

La Camera,
premesso che:
la legge europea 2013-bis, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, è stata modificata nel corso dell'esame presso il Senato in quanto alcuni articoli sono stati modificati, alcuni soppressi e altri aggiunti ex novo e si compone, nell'attuale testo, di 34 articoli;
in particolare, l'articolo 17 interviene sulla disciplina in materia di bevande a base di succo di frutta di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 così come modificata dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;
la disciplina in questione introduce una significativa innovazione disponendo che le bibite analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 cc dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;
tale previsione normativa è tuttavia ancora inapplicata poiché si ravvisano profili di incompatibilità con la normativa europea;
l'articolo 17 del provvedimento in titolo dispone, al fine di sanare il caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR, che l'obbligo del contenuto minimo di succo di arancia sia previsto esclusivamente per la produzione destinata alla commercializzazione nazionale, e dispone altresì che tale obbligo si applichi solo a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,

impegna il Governo

al fine di sanare il citato caso Eu Pilot, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, e ad individuare ogni altra utile iniziativa, attraverso futuri interventi normativi che non sia quella di limitare alle sole produzioni destinate alla commercializzazione interna l'obbligo del 20 per cento di contenuto minimo di succo naturale, posto che una simile previsione appare impraticabile, nonché antieconomica, per le aziende di produzione.
9/1864-B/33. L'Abbate.