• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01568/009/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"; premesso che: l'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1568/9/09 presentato da DANIELA DONNO
martedì 21 ottobre 2014, seduta n. 082

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
premesso che:
l'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono tali le attività svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:
a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
considerato che:
l'agricoltura sociale deve essere anche agricoltura sostenibile: consentire che i prodotti utilizzati nell'ambito dell'agricoltura sociale siano prodotti consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica dovrebbe essere una naturale conseguenza;
risulta da molti studi che la categoria professionale degli agricoltori sia una delle più soggette a malattie professionali: sono segnalate patologie neurologiche importanti, correlate all'utilizzo di fitofarmaci e concimi chimici di notevole potenza ed importanza, tanto che, addirittura, l'utilizzo di queste sostanze porterebbe, in alcuni casi, a malattie invalidanti,
impegna il Governo:
a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di prevedere che le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame:
a) debbano prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica;
b) possano utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della stessa attività, ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla qualità dell'ammendante utilizzato.
(0/1568/9/9)
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA