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Atto a cui si riferisce:
C.1/00128 premesso che: il sistema dell'agroalimentare italiano rappresenta una componente economica fondamentale per il nostro Paese, in cui interagiscono varie attività che ne sono parte...



Atto Camera

Mozione 1-00128presentato daFAENZI Monicatesto diLunedì 1 luglio 2013, seduta n. 43

La Camera,
premesso che:
il sistema dell'agroalimentare italiano rappresenta una componente economica fondamentale per il nostro Paese, in cui interagiscono varie attività che ne sono parte integrante e di cui l'agricoltura rappresenta l'anello basilare; da essa dipendono una serie di altri settori economici, che concorrono, nel complesso, a rappresentare circa il 16 per cento del prodotto interno lordo;
gli indicatori numerici relativi alla negativa congiuntura economica – particolarmente grave e complessa per l'economia nazionale, determinata da una crisi economica e finanziaria probabilmente la peggiore del dopo guerra, che ha coinvolto ogni settore dell'economia reale – rilevano, tuttavia, che proprio il comparto agroalimentare costituisce uno dei segmenti strategici dell'economia interna che ha dimostrato una reazione migliore rispetto ad altri settori, attraverso l'innovazione e, soprattutto, la qualità dei prodotti;
un rafforzamento dell'azione a tutela della qualità e della sicurezza dell'intera filiera agroalimentare, a sostegno delle politiche che attribuiscono ai prodotti di qualità un'importanza strategica per accrescere la capacità di penetrazione nei mercati internazionali, rappresenta, pertanto, nell'ambito europeo e mondiale, un'esigenza prioritaria e fondamentale per il nostro Paese, anche al fine di garantire l'eccellenza e le peculiarità dei prodotti dell'agroalimentare del made in Italy, nonché di rinvigorire il legame con il territorio che rende unici e non riproducibili i prodotti stessi in altri luoghi;
la crescita delle esportazioni, il cui fatturato per l'anno 2012 risulta essere stato di circa 32 miliardi di euro (con un incremento del 5,4 per cento sul 2011) e un avvio incoraggiante per l'anno 2013, nonostante il livello dimensionale delle imprese agroalimentari riscontri ostacoli nel raggiungere mercati emergenti e veda l'avvicinarsi dell'evento universale Expo 2015, contribuiscono positivamente a sostenere ulteriormente l'impegno e l'applicazione delle imprese agroalimentari, in particolare nei riguardi della tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e in tema di etichettatura e di tracciabilità; grazie anche alle disposizioni promosse dal Governo Berlusconi di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, si sono raggiunti importanti risultati volti alla definizione di regole certe indirizzate, in particolare, alla lotta alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari;
la suddetta esposizione internazionale rappresenterà un'occasione per affrontare importanti argomenti legati alla scienza e alla tecnologia per la qualità e la sicurezza alimentare e all'agricoltura e alla biodiversità, nonché per accrescere i livelli di competitività del sistema agroalimentare europeo e, in particolare, di quello italiano;
nell'ambito dei suindicati argomenti, s'inseriscono ulteriori materie d'interesse rilevante per il sistema agroalimentare italiano che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'Expo 2015 e che riguardano aspetti scientifici e di sperimentazione legati al fabbisogno dell'innovazione nel settore agricolo, in particolare, rivolti alla diffusione degli organismi transgenici, diffusi sui mercati europei ed internazionali;
le caratteristiche qualitative che esaltano le peculiarità del modello agricolo e agroalimentare italiano, contribuendone a determinare un valore aggiunto, sono rappresentate dalla naturalità dei prodotti e dalle coltivazioni e produzioni non transgeniche;
gli elevati standard qualitativi dei prodotti tipici italiani e delle sue eccellenze uniche ed inimitabili rispetto a qualsiasi altro Paese continentale e mondiale, sostenuti e valorizzati attraverso i sistemi agricoli locali e rurali, i cui distretti hanno contribuito in modo determinante nel difendere il comparto agroalimentare, favorendo l'impulso per la crescita economica e sociale, hanno attribuito all'Italia il primato nella produzione di prodotti biologici a livello europeo, confermando un valore aggiunto unico sul quale investire, anche attraverso la creazione di sinergie con il settore turistico e agrituristico nell'attuale fase di crisi economica;
all'interno del suindicato quadro, il settore agricolo italiano svolge, pertanto, un ruolo fondamentale per la difesa integrata del territorio, attraverso gli strumenti della produzione integrata e della compatibilità ambientale, volta alla riduzione delle emissioni di gas serra, a una razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dello sviluppo di energie rinnovabili, con l'obiettivo di rinforzare le tutele e la salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali del territorio nazionale;
l'agricoltura geneticamente modificata, in considerazione del quadro complessivo precedentemente indicato, non corrisponde, pertanto, alle esigenze e alle caratteristiche del nostro Paese, nonostante l'utilizzazione degli organismi geneticamente modificati abbia assunto dimensioni sempre più considerevoli negli ultimi anni, con una dinamica molto evidente ed una diffusione di grande rapidità;
nel mese di aprile 2013, il Ministro della salute pro tempore, Renato Balduzzi, a seguito di un rapporto predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra), aveva sollecitato la Commissione europea affinché sospendesse, in via d'urgenza, l'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di mais geneticamente modificati della Monsanto Mon810, in Italia e nel resto d'Europa, al fine di definire, alla luce delle ultime linee guida, adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali organismi geneticamente modificati;
nella XVI legislatura occorre, inoltre, evidenziare come il Parlamento si sia, fra l'altro, espresso favorevolmente alla proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE, attualmente ancora all'esame presso le istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di criteri più ampi, oltre a quelli già previsti, di tutela della salute e dell'ambiente;
l'adozione della clausola di salvaguardia nei confronti del mais Mon810, già avvenuta in altri otto Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) per rafforzare e rendere più duratura la difesa dell'agricoltura di qualità e della biodiversità, era stata richiesta il 28 gennaio 2013 dal nostro Paese, attraverso il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, attraverso una formale comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore in qualità di autorità nazionale in materia, il quale aveva evidenziato la necessità di interventi rigorosi e di azioni volte ad approfondire con maggiore cautela la diffusione e il commercio di tali organismi;
l'utilizzazione di tali organismi geneticamente modificati in agricoltura, come precedentemente riportato, ha assunto, infatti, dimensioni sempre più consistenti negli ultimi anni; la costante crescita ha determinato, a sua volta, una crescita della superficie coltivata con organismi geneticamente modificati nel mondo stimata in oltre 130 milioni di ettari, pari a circa il 9 per cento dell'intera superficie;
tale aumento esponenziale desta particolare attenzione e stimola ulteriori riflessioni, se si valuta che la commercializzazione degli organismi geneticamente modificati e la sua espansione nei mercati hanno avuto un effettivo inizio a partire dal 1996;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza dell'8 maggio 2013, in riferimento alla causa C-542/12, ha, fra l'altro, stabilito che il diritto dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati, quali le varietà del mais Mon810, non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione, quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
la suddetta decisione dell'alta Corte europea ha, altresì, disposto che dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
l'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, ha, inoltre, chiarito che la norma va interpretata nel senso che non deve essere consentito ad uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture;
la pronuncia in via pregiudiziale (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) scaturisce da un procedimento penale nei riguardi del titolare di un'azienda agricola italiana, che aveva disposto la messa a coltura di sementi geneticamente modificati di mais Mon810, in assenza di una specifica autorizzazione, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 212 del 2001;
le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia dell'Unione europea appaiono, pertanto, controverse ed alimentano dubbi interpretativi, anche in considerazione del fatto che quanto disposto non contempla in modo contestuale l'adozione di provvedimenti prudenziali volti a tutelare la salute, l'ambiente e la qualità dei prodotti agroalimentari italiani;
le suindicate decisioni, inoltre, risultano, tra l'altro, in contraddizione con il principio di precauzione, peraltro contenuto nella normativa comunitaria, all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
misure cautelari o interventi in forza di clausole di salvaguardia sono stati già adottati da otto Paesi europei, come peraltro precedentemente riportato, che prevedono il divieto di coltivazioni di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori, e sono presenti ed operativi, a differenza di altri Stati europei (Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo e Slovacchia) e mondiali (India, Cina, Argentina, Brasile e Sud Africa) in cui la coltivazione di organismi geneticamente modificati è praticata senza norme preventive e di protezione;
il dibattito internazionale da parte della comunità scientifica e le iniziative del settore imprenditoriale e degli operatori sullo sviluppo e le problematiche connesse all'agricoltura transgenica, risultano, pertanto, in considerazione di quanto in precedenza evidenziato, attualmente molto accesi ed estesi in termini di partecipazione; si rileva come i nodi da sciogliere e le difficoltà da risolvere, connesse al settore transgenico, che riguardano la biodiversità e l'ambiente, siano ancora molto dibattuti e analizzati, come dimostrano anche le recenti manifestazioni, che hanno avuto luogo in Friuli Venezia Giulia, attraverso la semina di mais geneticamente modificato Mon810 in campo aperto; tali episodi costituiscono un grave attacco al patrimonio nazionale in termini di biodiversità, oltre a rappresentare un pericoloso precedente;
nell'ambito della valutazione del rischio derivante dall'impiego di organismi geneticamente modificati, nell'Unione europea, occorre inoltre rilevare che, se la competenza è attribuita all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), per gli Stati membri dell'Unione europea è invece prevista la partecipazione al processo di valutazione del rischio, oltre che la partecipazione per ogni singolo Paese a studi sul monitoraggio post immissione al fine di verificare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana;
la suddetta valutazione comporta, inoltre, che, per ottenere l'autorizzazione del prodotto geneticamente modificato, essa debba essere svolta in ambienti extra europei dove è importante evidenziare non si tiene conto della particolarità territoriale italiana;
avviare iniziative in sede europea, volte ad una prevalente osservanza dei principi di precauzione e di approfondimento sugli effetti derivanti dall'utilizzo, dalla coltivazione e dalla diffusione di mais geneticamente modificato Mon810, al fine di completare un quadro conoscitivo più sicuro e rigoroso per la salute e l'ambiente nonché per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, appare pertanto indispensabile e necessario anche in considerazione degli effetti economici negativi che deriverebbero dall'espansione degli organismi geneticamente modificati, a svantaggio dell'importanza costituita dai caratteri distintivi dell'agricoltura italiana, il cui settore rappresenta un segno d'eccellenza in termini di qualità dei prodotti dell'agroalimentare del made in Italy universalmente riconosciuti e apprezzati,

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente la procedura per l'adozione della misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
a dotare le autorità competenti, anche attraverso un'apposita iniziativa normativa urgente, di idonei strumenti per il controllo e il monitoraggio, provvedendo allo scopo a rafforzare, d'intesa con le regioni, l'apparato sanzionatorio utilizzabile per i produttori che coltivino, senza notifica preventiva e senza rispettare eventuali prescrizioni atte ad evitare la contaminazione delle altre colture, fermo restando quanto già previsto dal decreto legislativo n. 224 del 2003;
a sostenere e potenziare la ricerca scientifica e tecnologica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche internazionali e, in caso di organismi geneticamente modificati, nel pieno rispetto del principio di precauzione.
(1-00128) «Faenzi, Baldelli, Bosco, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Romele, Russo».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)