• Testo DDL 1596

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Atto a cui si riferisce:
S.1596 Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1596
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, CAPPELLETTI, CRIMI, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2014

Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie

Onorevoli Senatori. -- Il 30 aprile scorso il Senato francese ha approvato definitivamente una legge che permette ai lavoratori di cedere parte delle proprie ferie ai colleghi che hanno bisogno di stare accanto ai figli malati. È stata chiamata «legge Mathys», dal nome del bambino di dieci anni scomparso nel 2012 a causa di un tumore al fegato e la cui storia di solidarietà ha dato il via all'iter legislativo. Nel 2008 al bambino è diagnosticato il male e nel giro di poco tempo il padre, Christophe Germain, dipendente dello stabilimento Badoit Saint Galmier, una cittadina nella regione della Loira, ha esaurito i permessi per stare accanto a suo figlio. Così i colleghi hanno deciso di rinunciare alle ferie che ciascuno aveva in «portafoglio», riuscendo a cedergli ben 170 giorni di RTT (reduction du temps de travail), che hanno consentito a Christophe di rimanere vicino al figlio fino al giorno della sua morte. Lo stesso Christophe si è poi battuto per rendere legale questa semplice pratica di solidarietà e ora la legislazione francese riconosce il gesto di solidarietà tra colleghi di cedere giorni di riposo a beneficio sia dei lavoratori del settore pubblico che di quelli del settore privato, purché il collega che ne beneficerà li utilizzi per accudire un figlio minore colpito da malattia grave o vittima di un grave incidente.

Ad oggi, in Italia la madre o il padre di un figlio che versi in tali condizioni può fruire soltanto per una volta del congedo straordinario della durata di due anni di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Questo strumento si rivela del tutto insufficiente in tutte le ipotesi di recidiva; come nel caso di Riccardo Pizzuto, un bambino di 11 anni che sta attraversando una recidiva tumorale. La malattia ha deciso un'altra volta per lui; questa volta, però, purtroppo deve fare spesso a meno della mamma, che non può più fruire di permessi dal lavoro, in un momento così tragico e doloroso. È nostro dovere farci carico di colmare questa gravissima lacuna e di dare una mano ai tanti lavoratori con figli affetti da patologie gravi.

Nel rispetto del terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore «al riposo settimanale e a ferie annuali», l'articolo unico del presente disegno di legge intende riconoscere al dipendente la facoltà di cedere in forma anonima e previo accordo con il datore di lavoro, fino al 50 per cento dei giorni di riposo maturati in favore del collega con un figlio di età inferiore a venti anni affetto da malattia o disabilità grave ovvero vittima di un grave incidente. Convinti dell'importanza che tale disegno di legge riveste, ne auspichiamo una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel rispetto dei limiti al diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite di cui al terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, un dipendente può, su sua richiesta e in accordo con il datore di lavoro, cedere anonimamente e senza contropartita fino al 50 per cento dei giorni di riposo maturati e non utilizzati, in favore di un collega con un figlio di età inferiore a venti anni, affetto da grave malattia, o da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero vittima di un incidente di gravità tale da rendere indispensabile una presenza e cure costanti.