Testo DDL 1602
Atto a cui si riferisce:
S.1602 Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2014
Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge reca la delega al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'obiettivo del conferimento della delega per il riordino degli enti vigilati è duplice: da un lato favorire una maggiore efficienza del sistema, quindi un miglior coordinamento tra gli enti, ai fini statistici e di programmazione, dall'altro quello di conseguire significativi risparmi di spesa dall'attuazione dei criteri direttivi previsti, in particolare, azzerando le spese relative agli organi di vertice, riducendo progressivamente il personale complessivamente impiegato e il ricorso a contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'amministrazione.
L'intervento è necessario per ottenere un contenimento ed una migliore razionalizzazione della spesa pubblica. La previsione nell'intervento regolatorio di delega di specifici criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione degli organi degli enti vuole risolvere la mancanza, nelle attuali disposizioni, di specifici requisiti di trasparenza e di merito. Anche l'ottimizzazione, nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte degli enti è legata ai principi della spending review, ed alla necessità di un'oculata gestione finanziaria che necessita di un più razionale utilizzo dei beni (ad esempio utilizzare, regolamentandone l'uso, gli immobili di proprietà evitando le locazioni passive), e di fare ricorso alle professionalità interne agli enti escludendo, come oggi spesso si verifica, assunzioni di personale fuori ruolo anche a tempo determinato ed il ricorso a consulenze esterne, che comporta un aumento indiscriminato della spesa pubblica.
Significativi risparmi potranno inoltre derivare sul fronte della logistica attraverso la riduzione della presenza sul territorio in particolare degli enti di ricerca, che potrà essere prevista almeno a livello interregionale.
Si prevede comunque che metà dei risparmi ottenuti potrà essere destinata ad attività necessarie al rilancio del comparto, al fine di produrre maggiore crescita economica.
Con riferimento ai criteri di delega sui singoli enti, la lettera d) del comma 2 dellarticolo 1 del disegno di legge stabilisce che il Governo proceda:
ad un ridimensionamento e ad una ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale;
alla creazione di un polo del controllo con funzioni del gestore del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della società Agecontrol Spa;
al riordino e alla razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di governance, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura;
alla soppressione di ISA Spa ed al conseguente trasferimento delle funzioni ad ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). Tale operazione comporterà, grazie alle economie derivanti dalla incorporazione in ISMEA, in prospettiva anche risparmi sulla spesa per il personale, che al 2013 era composto da trentacinque unità a tempo indeterminato. Tale spesa, su base annua, è pari a circa 1,5 milioni di euro. Immediatamente si conseguirebbe comunque l'azzeramento delle spese per la governance che ammontano a circa 330.000 euro annui;
alla soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico ed al conseguente trasferimento delle funzioni al polo del controllo di cui sopra. La struttura operativa interessata è UNIRELAB Srl, unipersonale (costituita nel 2003) che, a seguito della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -- ASSI (ex Unione nazionale per lincremento delle razze equine -- UNIRE) che ne deteneva l'intera partecipazione, allo stato, è a totale partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per conto del quale opera nell'ambito della medicina forense veterinaria, offrendo una serie di servizi diagnostici ai privati. Il numero dei dipendenti, stando ai dati del 2013, è pari a trentadue unità di cui ventinove a tempo indeterminato e tre a tempo determinato per una spesa totale annua pari a circa 1,7 milioni di euro. In ogni caso è previsto che il personale sarà inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza da definire in sede di emanazione dei decreti legislativi e comunque con la conservazione del solo trattamento economico fondamentale, mentre le voci accessorie saranno uniformate a quelle erogate per le corrispondenti figure del comparto ministeri. È quindi possibile prevedere, grazie alle economie di scala e di scopo derivanti dalla predetta incorporazione nelle strutture ministeriali, risparmi anche rispetto al costo del personale, nel breve periodo con particolare riferimento a quello a tempo determinato il cui costo è stato pari a 85.000 euro nel 2013. Dalla sua soppressione si conseguirebbe in ogni caso l'azzeramento delle spese per la governance che ammontano a circa 180.000 euro annui.
Il comma 3 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Il comma 4 stabilisce che a ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica e che, nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
Il comma 5 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestati da realizzare mediante:
1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale;
2) creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di quelle della società Agecontrol Spa, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti delle strutture interessate mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge;
3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di governance, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura;
4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, trasferendo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;
5) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico, anche attraverso la loro confluenza nel polo del controllo di cui al numero 2), previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti delle predette strutture mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere adottato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 2.
(Modifica del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «, con apposita piattaforma informatica gestita dalla Sogei Spa,».