• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01612/007 in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1612/7 presentato da ENRICO BUEMI
giovedì 23 ottobre 2014, seduta n. 338

Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,
premesso che:
occorre dar seguito all'impegno, più volte assunto dal Governo ma finora mai adempiuto, di adottare un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156. Ciò può avvenire riaprendo la delega (entrata in vigore il 17 settembre 2011, con scadenza originaria ad un anno), al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri. Il criterio dettato (tratto dall'ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia l'anno scorso in tema di revisione della geografia giudiziaria) si sostituisce a quello dei tre tribunali per Corte d'appello; si estende altresì la delega all'accorpamento delle Corti d'appello;
considerato che ai fini dell'eliminazione dell'arretrato civile, scopo del decreto-legge in esame la riapertura di alcuni tribunali offre uno strumento alternativo al trasferimento alla sede arbitrale (Capo I) ovvero alla frequente dilatazione dei tempi processuali (che oramai consegue all'accorpamento, nelle sedi maggiori, delle cause dei tribunali soppressi),
impegna il Governo:
ad assumere iniziative di proposta; nell'ambito dei suoi poteri, affinché la delega di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148:
- sia nuovamente conferita, con una disposizione, fino al 30 ottobre 2015
- includa la riduzione degli uffici giudiziari di secondo grado, accorpando quelli della medesima regione e quelli delle regioni limitrofe;
- elimini il requisito per cui ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprende non meno di tre tribunali con relative procure della Repubblica;
- garantisca che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, non risultino soppressi i tribunali che abbiano un bacino di utenza superiore ai 100,000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze;
- preveda che, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici dei tribunali da sopprimere con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente l'organico del personale di magistratura professionale.
(numerazione resoconto Senato G21.1)
(9/1612/7)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FILIPPIN, MANASSERO, CAPACCHIONE, ZANONI