• C. 2653 EPUB Proposta di legge presentata il 2 ottobre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2653 Misure per favorire la competitività delle startup innovative


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2653


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DELLA VALLE, BALDASSARRE, MUCCI, ALBERTI, RUOCCO, VILLAROSA, SORIAL, BECHIS, TONINELLI, LUIGI DI MAIO, D'INCÀ, CRIPPA, FANTINATI, DA VILLA, L'ABBATE, SIMONE VALENTE, SEGONI, MANLIO DI STEFANO, ARTINI, SPADONI, VALLASCAS, PARENTELA, BRESCIA, BARBANTI, TERZONI, ZOLEZZI, SIBILIA, MANTERO, SCAGLIUSI, TOFALO, D'UVA, DE LORENZIS, NUTI, NESCI, GRILLO, LIUZZI, DI VITA, DELL'ORCO
Misure per favorire la competitività delle startup innovative
Presentata il 2 ottobre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto una disciplina organica regolamentando startup innovative e incubatori certificati, fornendo quindi strumenti per agevolare la nascita e lo sviluppo di queste imprese.
      Al 1 ottobre 2014 in Italia si contano 2.655 startup innovative e 31 incubatori certificati; il tasso di crescita di questo ecosistema è tra i pochi a risultare positivo e oscilla tra le 30 e le 40 unità per settimana per quanto concerne le startup innovative.
      I principali attori sulla scena italiana dell'innovazione segnalano la difficoltà nel fare impresa, in particolar modo in settori che richiedono un'elevata specializzazione tecnica; un grave problema è la scarsa intenzione degli investitori privati di elargire finanziamenti, questo a causa della scarsa credibilità del sistema Paese che trova le sue radici profonde nell'eccessivo costo del lavoro e nell'elevata tassazione, nell'incertezza del diritto e della giustizia e nell'insormontabile burocrazia.
      I risultati sono chiari ed evidenti: eccellenti imprenditori, tecnici e ricercatori, tutti giovanissimi, scelgono l'estero per tentare di raggiungere il successo, come ci mostra lo studio «Foreign Born Scientists: Mobility Patterns for Sixteen Countries» (Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato, Paula Stephan), che riporta dati allarmanti: in Italia i ricercatori in ingresso sono il 3 per cento e quelli che fuggono sono il 16 per cento, portando dunque a un bilancio tragico del -13 per cento.
      In Paesi vicini come la Francia e il Regno Unito questo dato diventa invece rispettivamente del 4 per cento e del 8 per cento, sino ad arrivare a casi di successi come la Svizzera e la Svezia che superano il 20 per cento.
      In una situazione così grave per l'economia italiana è fondamentale riconoscerne le cause e, quindi, proporre soluzioni per ripartire. Con questa proposta di legge intendiamo lanciare un grande segnale al Paese, ai nostri giovani all'estero e agli investitori: in Italia sarà più facile e più conveniente fare innovazione.
      La proposta di legge, al capo I, definisce un regime fiscale agevolato per le startup innovative e in particolare prevede:

          1) l'abolizione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

          2) l'abolizione del contributo minimale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i soci; questo contributo viene calcolato su un'ipotesi di reddito minimo che un'attività commerciale o artigianale dovrebbe generare e, ad oggi, si attesta ad oltre 3.000 euro l'anno;

          3) l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, prevede, per quanto riguarda gli investimenti nel capitale sociale di startup innovative, detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche al 19 per cento e deduzioni sull'imposta sul reddito delle società pari al 20 per cento, fatto salvo per investimenti nel capitale sociale di startup innovative a vocazione sociale o che operano nel settore energetico, la cui corrispettiva deduzione è pari al 25 per cento per persone fisiche e pari al 27 per cento per persone giuridiche. Il periodo entro il quale insistono le agevolazioni è limitato al 2016, non possono inoltre giovare di queste agevolazioni i fondi di investimento collettivo. La proposta di legge interviene quindi:

              a) elevando la quota di detrazione e deduzione fiscale per investimento in capitale sociale al 30 per cento;

              b) estendendo il periodo dell'agevolazione sino al 2020;

              c) estendendo l'agevolazione anche ai fondi di investimento collettivo;

          4) deduzioni fiscali al 50 per cento per l'acquisto di nuovi beni strumentali.

      È interessante sottolineare come, registrando un numero decisamente limitato di imprese (al 1 ottobre 2014 sotto le 3.000 unità), le coperture per poter stimolare il settore, anche in maniera sostanziosa, non risultino ingenti.
      Per l'abolizione dell'IRAP dal 2015 la copertura individuata è pari a 300 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
      Si precisa che per l'aumento della quota di detrazione e deduzione fiscali sugli investimenti in capitale sociale e per le deduzioni sull'acquisto di nuovi beni strumentali non sono previste coperture in quanto le stesse misure genereranno un aumento dei consumi e quindi un maggiore gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
      Il costo del lavoro e l'elevata tassazione rappresentano un grave problema, dello stesso ordine di grandezza della macchinosa burocrazia tutta italiana.
      Il solo atto di aprire una startup innovativa presuppone la costituzione di un'impresa di tipo società a responsabilità limitata (SRL) o SRL semplificata (SRLS) o altre e dunque la compilazione di un modulo di autocertificazione da trasmettere al registro delle imprese; il tutto deve

essere vidimato da un notaio con relativi costi per la prestazione.
      Oneri burocratici non indifferenti si individuano poi nell'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi, strumenti finanziari che l'impresa sfrutta per potere remunerare i propri soci, dipendenti e collaboratori. Nel caso di soci e dipendenti si parla di stock option, nel caso di collaboratori esterni si parla di work for equity. La fondamentale utilità di questi strumenti si evince in due principali situazioni:

          1) nella fase iniziale di una startup innovativa la liquidità scarseggia e dunque remunerare le risorse professionali tramite quote rappresenta una valida soluzione;

          2) disporre di quote dell'impresa nella quale lavorano è, per le figure professionali ad essa collegate, stimolo per lavorare per il successo dell'impresa stessa in quanto, in futuro, parteciperanno poi ai guadagni.

      In Italia oggi è possibile utilizzare questi strumenti ma, per poterlo fare, occorre avvalersi delle prestazioni di un notaio o di un commercialista, con relativi oneri economici.
      La proposta di legge, con l'articolo 5, introduce norme per semplificare alcuni passaggi burocratici, in particolare:

          1) impone al Governo di definire un modello unico e quindi una procedura unica per la costituzione di una SRL o SRLS startup innovativa;

          2) impone al Governo di definire un modello standard per l'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi per una SRL o SRLS;

          3) assegna anche al segretario comunale la competenza di vidimare e trasmettere agli uffici competenti gli atti legati alla costituzione e all'utilizzo di strumenti finanziari partecipativi per startup innovative.

      In tema di competitività, di cui al capo II, l'articolo 6 proroga la vita di una startup innovativa da quattro a cinque anni, questo provvedimento è utile a sanare quel gap di inerzia del sistema Paese relativo all'attrazione di investimenti esteri.
      L'articolo 7 destina una quota pari a 5 milioni di euro l'anno del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese all'attrazione degli investimenti esteri in startup innovative italiane.
      Il capo III riguarda il crowdfunding; con crowdfunding intendiamo quelle operazioni di raccolta di capitale per un progetto tramite una rete come, ad esempio, internet.
      Parliamo di equity crowdfunding quando le operazioni di investimento in un'impresa hanno, come corrisposto, la partecipazione, tramite quote, all'impresa stessa.
      Con la delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) l'Italia, prima in Europa, ha regolamentato l’equity crowdfunding. Purtroppo questa delibera risulta molto limitante, sia per quanto riguarda il tetto massimo per operazione (attualmente il limite è 500 euro per operazione e a 1.000 euro per anno per le persone fisiche e a 5.000 euro per operazione e a 10.000 euro per anno per le persone giuridiche) che per quanto riguarda la possibilità di investimento che non è estesa ai fondi di investimento ma riguarda solo le singole startup innovative.
      I fondi di investimento raccolgono capitali che quindi investiranno in un certo numero di startup innovative, aspettandosi un certo guadagno derivante dalle imprese che, tra le altre, avranno più successo. Investire nei fondi significa avere un intermediario che sceglie e verifica la qualità delle imprese nelle quali investire. È dunque importante potere investire in fondi di investimento anche tramite portali di crowdfunding.
      La proposta di legge interviene:

          1) innalzando le soglie a 5.000 euro per operazione e a 10.000 euro per anno per le persone fisiche e a 50.000 euro per operazione e a 100.000 euro per anno per le persone giuridiche;

          2) consentendo operazioni di equity crowdfunding nei confronti dei fondi di investimento.

      L'articolo 10 prevede l'accesso prioritario al Fondo di garanzia centrale per le piccole e medie imprese titolari di brevetti che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti e ricevuto una valutazione positiva.
      L'articolo 11 sostituisce la parola «start-up» con la parola «startup» nella normativa vigente: questo intervento è necessario dal momento che quest'ultima risulta essere la parola utilizzata a livello internazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE STARTUP INNOVATIVE
Art. 1.
(Esenzione del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per le startup innovative).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 2.
(Abolizione del contributo minimale INPS per i soci di startup innovative).

      1. Ai i soci delle imprese di startup innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.


      2. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Art. 3.
(Detrazioni fiscali sugli investimenti in startup innovative).

      1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;

              2) le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

          b) al comma 4:

              1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;

              2) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali»;

          d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 4.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali di startup innovative).

      1. In caso di startup innovative è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa

il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2020.
      2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
      3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se la startup innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
      4. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Art. 5.
(Riduzione degli oneri amministrativi per startup innovative).

      1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
      «Art. 27-ter. – (Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per startup innovative). – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese startup innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità

limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le startup innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.
      3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo statuto di cui al comma 1 e l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 2 e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese».
Art. 6.
(Proroga della vita di una startup innovativa).

      1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 25:

              1) alla lettera b) del comma 2, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

              2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di tre anni se è stata costituita entro i cinque anni precedenti»;

          b) all'articolo 28:

              1) al comma 1, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;

              2) ai commi 3 e 4, la parola: «trentasei», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quarantotto».

Art. 7.
(Misure per l'internazionalizzazione delle startup innovative).

      1. All'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «8-bis. Alle finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è destinata una quota pari a 5 milioni di euro annui, dal 2015 al 2020, della dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUITY CROWDFUNDING
Art. 8.
(Innalzamento dei limiti relativi alle operazioni di equity crowdfunding).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
      «5-bis. La Consob stabilisce, altresì, il valore massimo di 5.000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine a di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche».

Art. 9.
(Operazioni di equity crowdfunding per fondi di investimento in startup innovative).

      1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5-novies dell'articolo 1, dopo le parole: «a vocazione sociale» sono aggiunte le seguenti: «e dei fondi di investimento in startup innovative»;

          b) al capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le startup innovative e per fondi di investimento in startup innovative»;

          c) alla rubrica dell'articolo 100-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le startup innovative».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BREVETTI
Art. 10.
(Accesso prioritario al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese delle startup innovative titolari di brevetti innovativi).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
      «6-bis. L'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è garantito in via prioritaria per le startup innovative

di cui al comma 2 dell'articolo 25 del presente decreto titolari di brevetti che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto una valutazione positiva ai sensi della normativa vigente».
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
(Adeguamento alla terminologia internazionale).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legislazione vigente la parola: «start-up» è sostituita dalla seguente: «startup».