• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/06618 l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza nella pubblica amministrazione istituendo una apposita area separata...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06618presentato daDI MAIO Luigitesto diMartedì 28 ottobre 2014, seduta n. 319

LUIGI DI MAIO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza nella pubblica amministrazione istituendo una apposita area separata della vicedirigenza stessa nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;
il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n. 15 del 2009 relativa al pubblico impiego pertanto l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è rimasto invariato; con la riforma della dirigenza-attuata dalla legge 15 luglio 2002 n. 145 si introduce l'area separata della vicedirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, prima della introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti in unico sistema di contrattazione collettiva;
l'introduzione del termine «separata» per l'area della vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questi dipendenti nel contratto di comparto bensì in una contrattazione specifica in considerazione di una categoria intermedia tra quella dirigenziale e quella impiegatizia;
la ratio della norma consiste nella impossibilità di definire il rapporto di lavoro con gli stessi strumenti utilizzati dal contratto di comparto in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli dei dirigenti piuttosto che a quelli degli impiegati; la figura del vicedirigente, indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe in altre parole rappresentare l'area dei quadri direttivi della pubblica amministrazione;
tuttavia, a dispetto della legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica amministrazione ha sempre ignorato quanto previsto dalla legge, nonostante sentenze favorevoli, preferendo non parlare più di vicedirigenza. Fu tanto grave la penalizzazione scaturitane che gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con la sentenza del TAR Lazio 10 maggio 2007 n. 4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo. Ciò non fu sufficiente, tant’è che si rese necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che, con sentenza n. 4391 del 16 maggio 2012 del TAR del Lazio, nominò un commissario ad acta per dare pieno adempimento alla sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007;
successivamente, il giudizio di ottemperanza fu bloccato da un intervento legislativo: il comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso la vicedirigenza, di fatto caducando l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vanificando quindi gli effetti del terzo comma dell'articolo della legge n. 145 del 2002;
tuttavia, il contenzioso è proseguito fino a che il 16 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n. 4211/2013 con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che aveva previsto l'istituzione previa contrattazione collettiva della vicedirigenza;
in detta ordinanza, il Consiglio di Stato massimo organo della giurisdizione amministrativa ha fatto uso di parole così forti nei confronti di una simile metodica politica ormai divenuta prassi corrente, ma che, nel caso di specie, aveva un unico obiettivo: impedire la effettiva ottemperanza ad una sentenza passata in giudicato –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se non ritenga per motivi di opportunità amministrativa e politica di promuovere, una modifica normativa nel senso auspicato prima che si pronunci la Corte costituzionale. (4-06618)