• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02629-AR/1 ... premesso che: con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 17 sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02629-AR/173presentato daSORIAL Girgis Giorgiotesto diMartedì 28 ottobre 2014, seduta n. 319

La Camera,
premesso che:
con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 17 sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001);
l'articolo 17, al comma 1 lettera q) prevede l'inserimento all'interno del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, dell'articolo 28-bis che introduce un nuovo titolo edilizio, il permesso di costruire convenzionato, da utilizzare qualora l'autorizzazione alla realizzazione di un intervento edilizio debba essere subordinata al perseguimento di un interesse pubblico che il soggetto richiedente il permesso si assume l'impegno di soddisfare;
allo scopo sopradescritto – in base al nuovo articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 – il titolare del permesso di costruire e l'amministrazione comunale sottoscrivono una convenzione che regola l'adempimento degli obblighi che le parti assumono, e in particolare quelli gravanti sull'operatore privato; ai sensi dell'articolo 28-bis, la convenzione disciplina:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia sociale;
all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, durante l'esame parlamentare del provvedimento, è stata apportata una modifica in base alla quale si precisa che la convenzione accessoria al permesso di costruire debba essere approvata dal consiglio comunale, salva diversa previsione regionale;
è necessario assicurare un'applicazione della norma univoca e omogenea, scongiurando il rischio che la sottoscrizione di convenzioni tra gli operatori e l'amministrazione comunale, approvate di volta in volta dai consigli comunali, possa consentire condotte elusive e/o derogatorie rispetto alla normativa vigente, a partire da quella relativa alla realizzazione delle opere pubbliche, a seconda della contingenza e della tipologia di intervento;
è, dunque, necessario che venga adottato uno schema tipo di convenzione, da utilizzare tutte le volte nelle quali il piano urbanistico consenta di realizzare in modalità diretta gli interventi ammessi, ma il titolo edilizio deve essere rilasciato subordinatamente alla stipula di un apposito atto convenzionale che regoli l'esecuzione di interventi ovvero la cessione di aree per il soddisfacimento dell'interesse pubblico,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze a dare istruzioni alle amministrazioni comunali – attraverso gli opportuni provvedimenti – affinché, con una deliberazione consiliare, approvino uno schema di convenzione tipo da adottare tutte le volte che è possibile procedere al rilascio del permesso di costruire convenzionato ex articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001;
a predisporre e trasmettere – con una apposita circolare – delle istruzioni con le quali precisare che nello schema di convenzione tipo, da approvare con delibera consiliare, debbano essere indicati, a seconda delle caratteristiche del territorio:
a) la tipologia e la soglia dimensionale massima degli interventi (estensione del lotto e metri quadri e/o metri cubi realizzabili) per i quali è ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato;
b) la tipologia e il valore economico massimo delle opere di urbanizzazione e/o pubbliche necessarie ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico – da calcolare sulla base dei quadri tecnico-economici approvati dall'amministrazione – per le quali è possibile procedere con il permesso di costruire convenzionato e non con il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;
c) la consistenza dimensionale e il relativo valore economico massimi delle aree, anche al fine di utilizzo di diritti edificatori, che è possibile cedere in forza della convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato, e non attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;
d) la tipologia e il valore economico massimo degli interventi di edilizia residenziale sociale, che è possibile realizzare sulla base della convenzione accessoria al permesso di costruire convenzionato, e non attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi;
affinché la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o pubbliche, oggetto della convenzione tra richiedente il permesso di costruire e l'amministrazione, ex articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, sia, inderogabilmente, assoggettata alle disposizioni del Codice dei Contratti sia per quel che riguarda l'affidamento dei contratti pubblici di lavori e la selezione dei soggetti esecutori, sia per le fasi di esecuzione dei lavori;
affinché negli schemi di convenzione tipo, venga stabilito che le aree oggetto di cessione, anche ai fini edificatori, debbano rientrare tra quelle che lo strumento urbanistico vigente al momento della stipula della convenzione classifica come edificabili.
9/2629-AR/173. Sorial.