• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02629-AR/2 ... premesso che: l'articolo 43 del decreto-legge 133 del 2014 reca misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02629-AR/223presentato daZARDINI Diegotesto diMartedì 28 ottobre 2014, seduta n. 319

La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 del decreto-legge 133 del 2014 reca misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà nazionale;
nel corso dell'esame parlamentare, nel citato articolo 43, è stato introdotto uno specifico comma 3-bis il quale reca disposizioni volte a limitare, per l'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 da parte degli enti locali;
in particolare il comma 3-bis prevede che, per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo del patto, sia ridotta l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra il risultato e l'obiettivo programmatico;
tale disposizione prevede altresì che, su richiesta dei comuni che hanno attivato nel 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché dei comuni che nel 2014 hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione possa essere rateizzato in 10 anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno sulla base della premialità;
analoghe esigenze vengono manifestate da numerose Amministrazioni Provinciali di tutto il territorio nazionale, le quali si trovano nella impossibilità finanziaria di poter assicurare l'erogazione di servizi minimi ed essenziali di propria pertinenza alla cittadinanza quali la sicurezza stradale e viabilistica, la pulizia della neve dalle arterie stradali di propria competenza, il riscaldamento delle scuole di propria competenza,

impegna il Governo

ad estendere, partendo dalla legge di stabilità, le previsioni di cui all'articolo 43 comma 3-bis anche alle Province che si presentano in analoghe condizioni, valutando altresì per le medesime la possibilità di prevedere un rinvio di cinque anni nel pagamento delle rate dei mutui contratti ed un esonero degli enti provinciali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nonché di dissesto finanziario dagli effetti di riduzione dei trasferimenti.
9/2629-AR/223. Zardini, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna.