• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/01350 AMATI, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FEDELI, GIACOBBE, GRANAIOLA, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MATTESINI, MORGONI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, VALENTINI,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01350 presentata da SILVANA AMATI
martedì 28 ottobre 2014, seduta n.340

AMATI, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FEDELI, GIACOBBE, GRANAIOLA, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MATTESINI, MORGONI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, FASIOLO - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

in base ai dati aggiornati al 30 settembre 2014, forniti dal rapporto pubblicato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, i minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia sono 12.164, un terzo dei quali, 3.163, risulta irreperibile;

sono scomparsi 2.961 maschi e 247 femmine dai 7 ai 17 anni di età, provenienti prevalentemente da Eritrea, Egitto, Somalia, Afghanistan, Siria, Marocco e Bosnia-Herzegovina;

quasi la metà dei 9.000 MSNA presenti (e reperibili) in Italia è affidata a strutture di accoglienza nella regione Sicilia, seguita dalla Puglia che ne accoglie 1.000, 800 la Lombardia, 626 la Calabria e da tutte le altre regioni in numero minore;

sono 1.784 i MSNA irreperibili in Sicilia, 348 in Puglia, 309 in Calabria e il fenomeno è presente in tutte le regioni; già lo scorso 18 settembre 2013 era stato segnalata ai Ministri competenti, in seguito alla nota prot. 340 del 13 settembre 2013 del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Calabria, la scomparsa di circa 20 minori dal CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (Crotone);

gli oltre 3.000 MSNA ad oggi irreperibili sono particolarmente vulnerabili al rischio di cadere vittime di varie forme di sfruttamento, come quello sessuale, lavorativo o l'accattonaggio forzato;

nel corso dell'audizione nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato dello scorso 17 luglio 2014, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli ha riferito che la concentrazione territoriale dei flussi e l'incremento numerico ha portato alla collocazione di un significativo numero di MSNA in strutture di accoglienza non accreditate/autorizzate, circostanza che aumenta le criticità nell'identificazione dei minori e, conseguentemente, nelle procedure di segnalazione della presenza e dell'irreperibilità;

rispetto a questo problema, il sottosegretario ha aggiunto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è attivato per richiedere l'incremento ad 80 milioni di euro della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA, istituito con decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, inizialmente fissata a 40 milioni di euro, giudicati insufficienti per garantire la copertura degli effettivi costi relativi ai programmi di accoglienza e protezione dei MSNA;

l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMFF), l'Associazione Agevolando, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), il Coordinamento nazionale comunità minori (CNCM), il Cismai, la Terra dei Piccoli onlus, la Consulta diocesana di Genova, Sos Villaggi dei Bambini onlus, il Coordinamento regionale comunità per minori Emilia-Romagna, il Coordinamento regionale comunità per minori delle Marche e Libera ci hanno manifestato la loro preoccupazione in merito alla sorte dei MSNA irreperibili, ed alcune delle organizzazioni attive nel settore segnalano la situazione critica della gestione dei MSNA in Italia a fronte di un incremento strutturale dei flussi migratori;

Save the Children, nel dossier "Piccoli schiavi invisibili", pubblicato ad agosto 2014 e frutto del contributo di diverse Ong attive nel settore, ha evidenziato che: "Tanto i minori eritrei quanto i minori afgani in Italia sono ad altissimo rischio di sfruttamento, anche sessuale, quando questo diventa l'unico modo per ottenere il denaro necessario a proseguire verso la loro meta finale" o ancora "I minori vengono sfruttati soprattutto in piccole attività commerciali e, a Roma, nei mercati generali o negli autolavaggi, dove lavorano anche per 12 ore continuative, ricevendo paghe irrisorie. Spesso il lavoro è così pesante da generare dolore fisico che i minori cercano di alleviare con l'assunzione di farmaci oppiacei antidolorifici";

il "Guardian", in un'inchiesta del giornalista Luca Muzi, pubblicata lo scorso 17 ottobre 2014 e ripresa da "il Post" il 18 ottobre, segnala, sulla base di interviste a diverse Ong che operano in Sicilia, carenze strutturali dei centri di accoglienza per i minori e l'impossibilità di assorbire adeguatamente i flussi in arrivo;

il "Guardian" riporta anche quanto affermato da Mariella Chiaramonte, capo della stazione di polizia di Tivoli, in riferimento allo sfruttamento del lavoro di MSNA nel mercato di Guidonia (Roma) dove, fino a poco tempo fa, il lavoro di portierato del mercato era svolto da bambini egiziani, per pochi centesimi: "Crediamo che ci sia un legame tra chi porta illegalmente i bambini in Italia e chi li sfrutta nei mercati, stiamo pianificando un'indagine per identificare questi legami";

Elvira Iovino, direttrice del Centro Astalli (un centro di accoglienza per gli immigrati a Catania) afferma: "Molti bambini eritrei si rifiutano di essere identificati dalle autorità al loro arrivo nel paese, perché la Convenzione di Dublino non permette loro di chiedere asilo in altri paesi una volta che si sono registrati in Italia. Mentre dormono alla stazione dei treni, vengono intercettati da reti di trafficanti che promettono loro un rifugio e un lavoro. Ma poi vengono chiusi nelle case, e se le famiglie non pagano per la loro liberazione vengono fatti lavorare vendendo droga, oppure prostituendosi o lavorando nei campi. Sono tutte attività molto redditizie per queste reti criminali";

considerato che:

la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, prevede precise garanzie per i diritti del fanciullo;

la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che l'Italia ha provveduto a ratificare e rendere esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77;

il codice penale, che contempla la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis), aggravata dalla minore età del soggetto;

la direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della giustizia, che rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, stabilendo, all'articolo 1, che all'arrivo siano subito date al minore tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti e che, dopo la presa in carico del giudice tutelare, il minore deve essere immediatamente affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo;

la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che all'articolo 2 (Reati relativi alla tratta di esseri umani) prevede: 1) gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento; 2) per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; 3) lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi; 4) il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 5) la condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 6) ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni;

l'apparato normativo nazionale in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, rafforzato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";

viste anche:

la legge n. 146 del 2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";

la legge n. 108 del 2010 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

la legge n. 172 del 2012 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

considerato che:

tutte le disposizioni devono essere applicate secondo il principio guida del "superiore interesse del minore" e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale (decreto legislativo n. 140 del 2005);

peculiari misure di accoglienza sono previste per i MSNA che, in considerazione di particolari vulnerabilità, necessitano di addizionali protezioni (richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta);

ritenuto che:

i fatti riportati configurano un inaccettabile contesto di violazione dei diritti dei MSNA;

l'attuale contesto genera una seconda vittimizzazione dei MSNA, particolarmente vulnerabili ed esposti al rischio di essere sfruttati da individui senza scrupoli e reti criminali;

alcuni importanti interventi per superare il problema della gestione "emergenziale" di un flusso ormai strutturale sono inclusi nella proposta di legge C 1658 "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", approvata dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera il 14 ottobre 2014,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per garantire la piena realizzazione dei diritti dei MSNA stabiliti dalla normativa nazionale, rafforzata dal recepimento delle convenzioni internazionali in materia e dagli obblighi in capo all'Italia come Stato membro dell'Unione europea;

quali misure siano state previste per monitorare l'adeguatezza del modello di integrazione attualmente esistente, nonché delle strutture di accoglienza per i MSNA, in particolare per quanto riguarda l'effettiva capacità di assorbire l'aumento strutturale dei flussi in arrivo e l'appropriatezza dei servizi rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale;

se siano stati previsti corsi di formazione specifici per il personale degli ispettorati del lavoro e per gli operatori che nello svolgimento del proprio lavoro possono entrare in contatto con MSNA vittime di sfruttamento per facilitare la tempestiva identificazione del minore, l'inserimento in programmi di protezione e assistenza;

se sia stato previsto un meccanismo di coordinamento e partnership fra ispettorati del lavoro, operatori delle Ong attive nel settore su base territoriale, forze dell'ordine e autorità giudiziarie per la tempestiva segnalazione di sospetti casi di sfruttamento del lavoro, sessuale, accattonaggio forzato, in particolare per quanto riguarda casi di vittime particolarmente vulnerabili e titolari di particolari diritti, come i MSNA;

se siano disponibili dati relativi al numero di procedimenti penali avviati su casi di sfruttamento di MSNA e al numero di sentenze comminate agli autori di questi odiosi reati;

se siano disponibili dati relativi al numero di MNSA irreperibili eventualmente ricondotti all'interno del Sistema nazionale di protezione;

quali misure di coordinamento e interventi siano stati elaborati dal Tavolo dedicato al tema dei MSNA convocato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui partecipano le amministrazioni competenti in materia;

se sia conclusa e con quali esiti la fase di sperimentazione del sistema informativo on line (SIM) che permette il monitoraggio del MSNA dal suo arrivo in Italia fino al raggiungimento della maggiore età;

se la richiesta di incremento della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA ad 80 milioni di euro abbia avuto esito positivo e se il Governo abbia dato seguito all'impegno di incrementare stabilmente la dotazione per garantire la piena copertura degli interventi;

se sia stato dato seguito all'impegno del Ministero dell'Interno ad aumentare in maniera congrua la capienza dei posti della rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) specificamente dedicati all'accoglienza dei MSNA;

quale sia lo stato di implementazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento all'individuazione di strutture di accoglienza temporanea dove trasferire in maniera tempestiva i MSNA, garantendone il collocamento in un luogo sicuro.

(3-01350)