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Atto a cui si riferisce:
C.2650 Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2650


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SISTO, BRUNETTA
Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali
Presentata il 29 settembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira a disciplinare il divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo in generale, dei soggetti riconosciuti responsabili dei reati di consumo o di cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno dei locali stessi e delle loro pertinenze.
      Al fine di garantire ai giovani un divertimento sano, lontano da sostanze stupefacenti o psicotrope, e quindi evitare tutte le conseguenze che l'assunzione di tali sostanze comporta, sia sul piano fisico che comportamentale, i proprietari e i gestori di discoteche e di locali da ballo prevedono una collaborazione sinergica con l'autorità di pubblica sicurezza finalizzata a incrementare i controlli all'interno dei locali stessi.
      In particolare, si vuole lanciare un chiaro messaggio di «tolleranza zero» contro chi contamina il sano divertimento con consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.
      La proposta di legge si compone di due articoli.
      L'articolo 1 prevede che ai consumatori, ai detentori e agli spacciatori di sostanze stupefacenti o psicotrope, il questore, previo accertamento delle condotte illegittime, possa comminare il divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo, nonché nelle zone specificamente indicate di sosta, transito o trasporto.
      Il divieto può essere, altresì, comminato ai soggetti che risultano denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per un reato o un illecito amministrativo specificamente indicato.
      In questo contesto diviene irrilevante il concetto di modica quantità e della detenzione per uso esclusivamente personale (così come previsto all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), in quanto ciò che rileva non è la punibilità o no del reato di detenzione o spaccio, ma l'intento di proibire ex lege all'interno delle discoteche e dei locali da ballo l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e il relativo consumo.
      Il divieto di accesso può, inoltre, essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 2, previo accertamento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno del locale nell'atto di commettere un reato o un illecito amministrativo specificamente individuato.
      La questura invia a tutti i locali di competenza territoriale del questore, nonché alle questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento interdittivo.
      Si prevede, poi, che il divieto di accesso possa essere disposto anche nei confronti di soggetti che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.
      L'articolo 1 prevede, in fine, adeguate sanzioni in caso di violazione delle norme, nonché la possibilità di ricorso, per il contravventore della disposizione del comma 1, avverso il provvedimento che irroga il divieto di accesso innanzi al giudice di pace.
      L'articolo 2 prevede che i proprietari di discoteche e di locali da ballo nominano un responsabile della sicurezza, che svolge attività di prevenzione, osservazione e controllo del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze di stupefacenti o psicotrope e di altri comportamenti illeciti all'interno del locale, collaborando con le Forze di polizia.
      In particolare, il comma 3 stabilisce che il responsabile della sicurezza sia nominato nell'ambito di specifiche figure riconosciute dall'ordinamento giuridico.
      I commi 4, 5 e 6 prevedono, rispettivamente, che i proprietari di discoteche comunichino alla questura competente i dati identificativi dei responsabili della sicurezza, che questi possano indossare segni distintivi e che, nell'esercizio dell'attività, venga loro attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
      Secondo quanto stabilito nel comma 7, i responsabili della sicurezza agiscono quali ausiliari delle Forze di polizia, svolgono attività di controllo e, qualora riscontrino comportamenti illeciti possono intimare al contravventore di abbandonare il locale e, accertatane l'identità, segnalarlo alla pubblica autorità.
      Di rilievo la previsione del comma 8, sfondo la quale, sempre al fine di prevenire comportamenti illeciti, nei locali da ballo possono essere installate telecamere a circuito chiuso. Viene poi specificato che le registrazioni, nel caso non si rivelino utili alle indagini, dovranno essere distrutte entro trenta giorni.
      Infine, con il comma 9 viene previsto che le regioni possano promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento destinati ai responsabili della sicurezza, anche con riferimento ai profili sociali e sanitari del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo).

      1. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.
      2. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali.
      3. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può, altresì, essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 2, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto

all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai citati commi 1 e 2.
      4. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
      5. Nel caso in cui i responsabili della sicurezza di cui all'articolo 2, nell'ambito dell'attività di controllo, constatino il verificarsi di atti illeciti o la presenza di soggetti interdetti all'interno del locale, ne danno notizia all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.
      6. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
      7. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 1 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
      8. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
      9. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      10. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
Art. 2.
(Responsabile della sicurezza).

      1. I proprietari di discoteche e di locali da ballo nominano un responsabile della sicurezza che svolge attività di prevenzione, osservazione e controllo del fenomeno

dello spaccio e del consumo di sostanze di stupefacenti o psicotrope e di altri comportamenti illeciti all'interno del locale.
      2. Il responsabile della sicurezza collabora con le Forze di polizia segnalando, in particolare, all'autorità di pubblica sicurezza i nominativi degli autori dei comportamenti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      3. I responsabili della sicurezza devono essere individuati nell'ambito di figure riconosciute dall'ordinamento giuridico, quali le guardie giurate, formate e aggiornate, dipendenti da istituti di vigilanza o dai proprietari di discoteche e di locali da ballo, anche tra loro consorziati, munite della licenza prevista dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che devono esercitare le proprie attività nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni loro riconosciute dalla legislazione vigente.
      4. I proprietari di discoteche e locali da ballo comunicano alla questura competente per territorio i dati identificativi dei responsabili della sicurezza nominati ai sensi del presente articolo.
      5. I responsabili della sicurezza possono indossare segni distintivi, conformi al modello approvato dal questore competente per territorio.
      6. I responsabili della sicurezza, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
      7. Durante l'espletamento delle loro funzioni, i responsabili della sicurezza agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia di Stato; redigono verbali dell'attività svolta; svolgono attività di controllo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, al fine di prevenire lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope e ogni altro comportamento illecito; qualora riscontrino comportamenti illeciti o trasgressioni alle norme che disciplinano l'accesso e la permanenza all'interno della discoteca o del locale da ballo, intimano al trasgressore di lasciare il locale; in caso di inottemperanza all'intimazione, accertano l'identità del trasgressore attraverso un valido documento d'identità e provvedono alla successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali e agli agenti competenti a norma dell'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; possono inibire l'accesso al locale a persone che, sulla scorta di fatti accaduti, risulta che possano creare situazioni di pericolo per la sicurezza.
      8. Le discoteche e i locali da ballo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di sistemi di telecamere a circuito chiuso, poste all'interno e all'esterno dei locali, ai fini della prevenzione e della repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope e di altri comportamenti illeciti, anche attraverso un controllo a distanza effettuato dalle Forze di polizia. Le registrazioni, ove non utili alle indagini, devono essere distrutte decorsi trenta giorni dalla loro effettuazione.
      9. Le regioni, sulla base di apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono promuovere l'attivazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento destinati ai responsabili della sicurezza, anche con particolare riferimento ai profili sociali e sanitari del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      10. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009.