• Testo DDL 1645

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Atto a cui si riferisce:
S.1645 Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1645
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CASSON, AMATI, BERTUZZI, CIRINNÀ, COLLINA, D’ADDA, FILIPPI, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, GRANAIOLA, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, ORRÙ, PAGLIARI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ALBANO, BIGNAMI, CAMPANELLA, CONTE, DE PETRIS, DE PIN, LANIECE, MASTRANGELI, RAZZI, ROMANO, SCAVONE, GINETTI e DI GIORGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2014

Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, oltre a perseguire il tentativo di semplificare e accelerare l'approvazione di una nuova normativa a tutela delle vittime dell'amianto, ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni che negli anni successivi alla legge n. 257 del 1992 hanno modificato ed integrato la tematica della concessione dei benefici previdenziali a seguito del riconoscimento dell'esposizione certificata all'amianto per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

L'articolo 1 del disegno di legge dà una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto.

È importante infatti considerare persone a rischio anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi ambientali.

L'articolo 2 prevede per l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una serie di modifiche nella disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto, così suddivise:

il secondo periodo del comma 1 è modificato nel senso di prevedere che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore esposto o ex esposto, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche. Sul punto va ricordato che il comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione;

è introdotto il comma 1-bis, che consente l'estensione dei benefici previdenziali in questione anche ai lavoratori con una esposizione infra-decennale;

la lettera d) prevede che la facoltà di certificazione dell'esposizione sia estesa alla competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto;

la lettera e) prevede una riapertura dei termini per poter inoltrare all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, domanda di rilascio delle certificazioni di esposizione per l'accesso ai benefici previdenziali. Occorre ricordare, infatti, che oltre 228.000 erano le domande presentate all'INAIL alla data del 1° ottobre 2003, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria. Successivamente, anche a causa delle ulteriori modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326, alla data del 15 giugno 2005 sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte. Altre 94.199 domande sono state presentate dai lavoratori non assicurati INAIL e 48.972 domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati INAIL). Al riguardo si precisa che il totale delle domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno 2005 è pari a 607.764. Di queste, erano state evase fino al maggio 2007 con certificazioni positive o negative solo 253.258 domande. Risultavano pertanto ancora in trattazione 354.506 domande. È da ricordare però che, dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati INAIL circa altre 60.000 domande. Il predetto termine viene, dunque, qui prorogato ai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa;

la lettera f) disciplina le modalità di acceso ai benefici previdenziali anche per gli eredi degli aventi diritto;

l'introduzione della lettera g) ha funzione puramente interpretativa della norma di cui al comma 6-bis del suddetto articolo 47 al fine di evitare interpretazioni strumentali dello stesso;

sono poi aggiunti: il comma 6-sexies e il comma 6-septies, inerenti l'estensione dei benefici previdenziali al personale militare delle Forze armate, al personale civile dello Stato e agli addetti alla nautica da diporto;

il comma 6-octies, che prevede l'istituzione di un indennizzo da corrispondersi una tantum (700 euro) nei confronti di quei lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;

il comma 6-novies, relativo al regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali. Sul punto si prevede espressamente che l'eventuale maturarsi della decadenza dall'azione per il conseguimento dei benefici previdenziali abbia effetto solo con riferimento ai ratei pregressi, senza comportare la perdita del diritto e la riproponibilità della domanda per i ratei futuri;

il comma 6-decies, consente ai lavoratori esposti all'amianto di agire per il riconoscimento dei benefici previdenziali anche in costanza di rapporto di lavoro;

il comma 6-undecies estende l'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992 anche ai lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto;

il comma 6-duodecies, prevede l'estensione dei benefici previdenziali al personale marittimo della marina mercantile attraverso un emendamento chiarificatore dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 ottobre 2004, da tempo invocato dalla categoria.

L'articolo 3 prevede la non applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto.

L'applicazione della norma contenuta nel così detto «Decreto Salva Italia» (conosciuta anche come «Legge Fornero») anche a questi lavoratori, crea infatti una evidente crepa interpretativa, e si pone in netto contrasto con la ratio stessa della norma di cui alla legge n. 257 del 1992. Ratio che va infatti ravvisata nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che provocano una minore aspettativa di vita nella media di sette anni in meno, rispetto all'aspettativa di vita comune. La stessa normativa è stata scritta per garantire una più agevole fuoriuscita dal mondo del lavoro a quei soggetti che siano stati a contatto con l'amianto.

L'articolo 4, con una nuova formulazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, mira ad estendere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, a tutti i lavoratori in possesso di una certificazione di esposizione d'amianto rilasciata dall'INAIL in ogni tempo o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica anche successivi al 1992 e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, indipendentemente dal fatto che si tratti di aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguenza di tale nuova formulazione è l'annullamento del decreto ministeriale 12 marzo 2008, nonché la previsione di un nuovo decreto ministeriale di attuazione del comma in questione.

Viene inoltre abrogato il comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, contenente una irragionevole limitazione rispetto ai lavoratori già in pensione alla data di entrata in vigore della legge medesima, in possesso di certificazione di esposizione rilasciata dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, che pure abbiano prestato attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio delle operazioni di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Viene infine abrogato il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, stante l'inserimento del comma 20-bis nell'articolo 1 della legge medesima.

La finalità del presente articolo va ravvisata nell'ottica di un risparmio di spesa al fine di evitare resistenze e ricorsi inutili da parte degli enti previdenziali.

L'articolo 5 introduce, per la decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita diretta o alla rendita del superstite, l'elemento della conoscibilità, già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché da quella europea. In proposito, la Corte di cassazione ha più volte affrontato e affermato il significato da attribuirsi alla frase «verificarsi del danno», specificando che il «danno», si manifesta all'esterno quando diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile.

La fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti si realizza in capo ai familiari del lavoratore assicurato non per il solo fatto della morte del congiunto, essendo altresì necessario che il decesso sia causalmente riconducibile ad una tecnopatia; il diritto, quindi, può essere fatto valere solo dal momento in cui è conosciuta, o è «oggettivamente conoscibile», da parte dei superstiti la causa lavorativa della morte; di conseguenza, sulla base del principio generale secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 del codice civile), il «dies a quo» del periodo prescrizionale per la rendita ai superstiti coincide con la data dalla quale la causa lavorativa della morte era conosciuta, o era «oggettivamente conoscibile».

«Contra non valentem agere non currit praescriptio». Non si può prescrivere un diritto prima che esista.

L'articolo 6 prevede la promozione di campagne informative sulle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) soggetti esposti all'amianto:

1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

b) soggetti ex esposti all'amianto:

1) i lavoratori e i cittadini che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1, nella misura di 1,25, si applica anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, che sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, avvalendosi di rilevazioni strumentali sui soggetti e relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, devono presentare domanda per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti senza aver presentato domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, o dopo aver iniziato un procedimento amministrativo, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'INPS competenti territorialmente»;

g) al comma 6-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i quali non hanno alcun obbligo di presentare domanda di certificazione di esposizione all'INAIL»;

h) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

«6-ter. Qualora i soggetti cui sono stati estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, questi sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei presetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

i) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e al personale civile dello Stato in servizio o in quiescienza senza limiti di tempo. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono attestate e certificate dal curriculum lavorativo rilasciato dai rispettivi enti di appartenenza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004. I predetti benefici sono cumulabili con gli altri benefici previdenziali che comportano l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, sono validi ai fini sia del diritto sia della misura della pensione e sono cumulabili con i benefici e le provvidenze previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, applicando i criteri medico-legali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura di 1,5, del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.

6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

6-octies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a euro 700 per ogni anno di esposizione.

6-novies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta sia stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. In materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto i termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, sono posti a pena di decadenza che determina l'estinzione del diritto ai soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali.

6-decies. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici spettanti agli esposti ed ex esposti all’amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.

6-undecies. Ai lavoratori ex esposti, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto, documentata dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

6-duodecies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori marittimi della marina mercantile. Ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento dell'esposizione ad amianto da parte dell'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava il naviglio che a qualunque tipo impiegava amianto, è valido, in tutti i casi e in sostituzione del curriculum lavorativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Il personale marittimo della marina mercantile può cumulare i benefici previsti dal presente comma con i benefici previdenziali, previsti dai regimi pensionistici di appartenenza».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 24, in materia di deroghe ai criteri di accesso al nuovo regime pensionistico)

1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non si applica ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto, di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007 in materia di certificazioni relative all’esposizione all’amianto)

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è sostituito dal seguente:

«20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate in ogni tempo dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003».

2. All'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Le modalità di attuazione del comma 20 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

3. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 sono abrogati.

4. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

1. Al primo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «o da quello della manifestazione della malattia professionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla conoscibilità da parte dell'assicurato o dei suoi aventi causa dell'eziologia professionale».

Art. 6.

(Campagne informative)

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute promuovono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2014 e 2015.