• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02922 CHIAVAROLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che: l'articolo 125 della Costituzione prevede che...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02922 presentata da FEDERICA CHIAVAROLI
giovedì 30 ottobre 2014, seduta n.343

CHIAVAROLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

l'articolo 125 della Costituzione prevede che "Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione". La previsione costituzionale impone una riflessione un controllo più intenso sulla ragionevolezza delle scelte effettuate nell'ultimo periodo dal legislatore e dal Governo;

è evidente infatti che la possibilità di istituire sezioni distaccate dei Tar sia giustificata in funzione dell'esigenza di avvicinare la giustizia al cittadino, soprattutto in quelle realtà in cui vi sono città, diverse dal capoluogo, che in ambito regionale rappresentano il centro di un bacino demografico ed economico di livello pari se non superiore a quello del capoluogo stesso;

tale ragionamento viene confermato ed acquisisce forza quando lo si cala nel caso concreto della dicotomia fra Pescara e L'Aquila; l'Abruzzo, infatti, ha assistito a forti contrapposizioni e ad un aspro dibattito sulla scelta del capoluogo di regione: da un lato, ragioni storiche facevano propendere per L'Aquila, dall'altro motivazioni geografiche ed economiche spostavano obiettivamente l'ago della bilancia in favore di Pescara, il centro più popoloso ed economicamente più sviluppato dell'intero Abruzzo. La disputa si concluse con una soluzione di compromesso, chiaramente espressa nello statuto regionale del 1971, e poi confermata anche nel nuovo statuto approvato con legge regionale del 2006. Non a caso, l'articolo 1, comma 3, dello statuto prevede che "Capoluogo della Regione è la città di L'Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L'Aquila o a Pescara"; ai sensi dell'articolo 43, comma 2, inoltre "Le Direzioni della Giunta hanno sede a L'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione territoriale";

la sede staccata del TAR di Pescara è stata istituita con la legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, e da quanto precede si intuisce chiaramente quali siano state le ragioni di tale scelta, e come su di essa non pare opportuno incidere in modo superficiale, senza tener conto delle istanze, delle esigenze e delle caratteristiche peculiari del territorio abruzzese;

considerato che:

l'articolo 18, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, ha previsto che, entro il 31 dicembre 2014, il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, debba presentare alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprenda un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, unita ad un piano di riorganizzazione delle sedi dei Tar, che preveda misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Nel caso in cui non si proceda alla stesura della suddetta relazione e del relativo piano di riorganizzazione nei tempi stabiliti, la normativa prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2015 siano soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale stabilite in comuni che non sono sedi di corte d'appello, tra le quali rientra anche la sezione staccata di Pescara (comma 1);

dal tenore letterale della disposizione, appare chiaro che il Parlamento, in sede di conversione, abbia subordinato la soppressione delle sezioni staccate che non sono attualmente sedi di Corte d'appello alla duplice condizione sospensiva della mancata approvazione del piano di cui al comma 1-bis e, in caso invece di approvazione del piano, a quella della loro inclusione in esso come sedi da sopprimere;

il Parlamento ha disposto che nel piano organizzativo le sedi da sopprimere siano individuate tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Proprio sulla base di tali parametri normativi vi sono fondate ragioni per ritenere che la sede di Pescara non debba essere tra quelle meritevoli di soppressione;

infatti, quanto alla collocazione geografica, il Tar di Pescara è competente territorialmente per le Provincie di Chieti e Pescara che hanno sempre avuto un rilievo demografico ed economico maggiore rispetto a quelle di Teramo e L'Aquila. Inoltre, è noto che la sede de L'Aquila, per la sua collocazione geografica, presenta oggettive difficoltà di collegamento con gran parte dei territori regionali ed extraregionali, sicché il disagio per l'utenza, specie per imprese e investitori, provenienti anche da fuori Regione, così come parte degli studi legali incaricati delle controversie di maggiore specializzazione, sarebbe notevole; sotto questo aspetto, la soppressione porterebbe soltanto ad un ulteriore aumento di costi e sacrifici per la collettività senza alcun apprezzabile vantaggio. Peraltro, appare quantomeno singolare sopprimere la sezione staccata del Tar di Pescara per la semplice ragione che non v'è anche una sede staccata di Corte d'appello, quando proprio in questi giorni si sta discutendo su una complessiva riorganizzazione dei distretti di Corte d'appello, che tra l'altro non potrà che tenere conto anche delle condizioni geografiche, economiche e demografiche del territorio abruzzese;

per ciò che riguarda il secondo parametro, il carico di lavoro delle sedi, i dati dei ricorsi depositati presso la sede capoluogo de L'Aquila e quella staccata di Pescara, dal 1989 ad oggi, dimostrano come fino al 2009 siano maggiori gli anni in cui i ricorsi depositati a Pescara hanno superato quelli depositati a L'Aquila; solo dal 2009 in poi il dato è costantemente a favore del capoluogo: ma, evidentemente, la coincidenza temporale rivela come questo trend abbia carattere contingente e non strutturale, in quanto effetto del maggior contenzioso instauratosi a seguito dell'evento sismico che ha colpito L'Aquila;

in merito all'organizzazione, infine, va sottolineato come, dal 2007 ad oggi, la sezione staccata del Tar di Pescara ha smaltito tutto l'arretrato, per cui attualmente i ricorsi pendenti più risalenti nel tempo sono quelli introitati nel 2012, la durata media dei ricorsi ordinari è di un anno, mentre quelli con rito abbreviato, oltre ai riti speciali camerali, hanno una durata ancora inferiore, venendo definiti nel termine di 3 mesi circa dal deposito: si tratta di dati che rappresentano un'eccellenza a livello nazionale e pertanto neanche sotto tale aspetto si ravvisano motivi ragionevoli per la sua soppressione;

la sede di Pescara si trova all'interno del moderno polo giudiziario ed il canone annuale di locazione è corrisposto al Comune, sicché nessun risparmio o maggior introito è ipotizzabile per la finanza pubblica globalmente intesa, poiché la sede lasciata libera dal Tar, trovandosi appunto nel polo giudiziario, non potrebbe essere destinata ad altro che ad uffici giudiziari; a tal proposito, si è appreso che il Comune di Pescara sarebbe disponibile a rinunciare al canone al fine di scongiurare la soppressione;

viceversa i costi del trasferimento dei fascicoli, dei materiali e del personale non sono stati ancora esattamente quantificati, così come non è dato aprioristicamente sapere se la sede ospitante sarà del tutto idonea e capiente; in ogni caso, essi rappresentano certamente un inutile aggravio per la finanza pubblica, poiché non sono previste riduzioni di personale; pertanto, quello a cui si assiste è semplicemente il trasloco della sezione staccata da Pescara a L'Aquila, ove probabilmente lo stesso personale amministrativo e di magistratura si occuperà del medesimo contenzioso, costringendo soltanto i cittadini e gli avvocati a periodici trasferimenti per gli adempimenti di segreteria e per assistere alle udienze e alle camere di consiglio;

l'unica ragione per cui oggi la sede staccata di Pescara del Tar per l'Abruzzo rischia di essere definitivamente soppressa potrebbe risiedere pertanto nell'inerzia del Governo e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel preparare e sottoporre al Parlamento il piano organizzativo di cui all'articolo 18, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare o favorire la predisposizione tempestiva della relazione e del piano di riorganizzazione, scongiurando così la soppressione del Tar Pescara per ragioni che all'interrogante appaiono di mera inerzia burocratica;

se, nell'ambito del relativo procedimento, intenda attivarsi al fine di sollecitare il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa a fornire tutti i dati necessari ed il proprio parere, in modo da poter rispettare il termine del 31 dicembre 2014 per la presentazione della relazione e del piano alle Camere;

se intenda rappresentare nella relazione la necessità di non procedere alla soppressione della sezione staccata del Tar di Pescara, alla luce dei richiamati parametri di valutazione indicati tassativamente dall'articolo 18, comma 1-bis, e delle altre ragioni esposte.

(4-02922)