• C. 2521 EPUB Proposta di legge presentata l'8 luglio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2521 Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2521


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
QUINTARELLI, COPPOLA, BARGERO, BONACCORSI, CAPUA, CARROZZA, DALLAI, MARCO DI MAIO, GALGANO, MALPEZZI, RAMPI, TINAGLI, VARGIU, BALDUZZI, BOMBASSEI, CIMMINO, DAMBRUOSO, MATARRESE, MOLEA, VECCHIO, SOTTANELLI
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica
Presentata l'8 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge vuole adeguare ai tempi alcuni importanti aspetti della tutela del diritto d'autore.
      Non è certo un'esigenza dell'ultimo minuto quella di riformare in senso moderno ed efficace la legislazione sulla tutela delle opere dell'ingegno, ma questo è un momento delicato e speciale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato dal marzo di quest'anno la tutela on line del diritto d'autore attraverso un proprio regolamento.
      Quest'iniziativa ha dato adito a critiche, ma ci sprona, finalmente, ad accompagnare l'azione amministrativa con norme più moderne sul diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica.
      Ricordo che il presidente dell'Autorità, professor Cardani, ha più volte ribadito che «qualora il Parlamento intervenisse per adottare una riforma della legge che tutela il diritto d'autore per adeguarla alla nuova realtà tecnologica e di mercato, l'Autorità sarebbe lieta di cedere il passo, ed eventualmente conformare la propria azione alle previsioni del legislatore».
      La presente proposta di legge va in questo senso e tiene conto del nuovo contesto digitale in cui il diritto d'autore esplica oggi la sua azione: la realtà di internet ha cambiato il mondo e fatto nascere una terza rivoluzione industriale, ma ha anche offerto ampi spazi allo sfruttamento abusivo delle opere ed è necessario contemperare esigenze legittime, ma inevitabilmente divergenti in un quadro generale che vede mutamenti radicali dei meccanismi di circolazione; l'opera infatti non circola ormai più mediante consegna materiale di un supporto che la contiene e la individua nel mondo fisico.
      Da un lato, dunque, la normativa è chiamata alla tutela, con mezzi adeguati ai tempi, del diritto d'autore in internet e, dall'altro, occorre evitare che un eccesso di tutela del diritto d'autore si trasformi in una lesione del diritto alla libera espressione e all'informazione dei cittadini.
      Questa proposta di legge affronta il problema della pirateria informatica con misure pragmatiche ed efficaci: la possibilità di segnalazione e di rimozione volontaria puntando non alla repressione incondizionata ma a colpire soltanto i grossi profittatori di questo mercato e solo dove l'impatto può essere efficace, ovvero «seguire i soldi», «follow the money».
      Facciamo questo senza aggirare tutele costituzionali o conferire poteri speciali. Precisiamo quali siano gli strumenti a disposizione dell'autorità giudiziaria per combattere la pirateria on line, per sequestrare i guadagni illeciti e per indagare sulle transazioni sospette.
      Prevediamo una procedura presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per fornire alle parti che non intendano sottoporsi ai tempi e ai costi di un giudizio una valutazione preliminare rapida e, potenzialmente, esaustiva del loro contenzioso.
      E poi, in un'ottica di apertura e di fare quanto in nostro potere per «liberare il sapere» ed eliminare dal perimetro della pirateria fenomeni che sono invece pienamente legittimi, rendiamo liberi gli usi non commerciali – didattici, di ricerca, di critica o di discussione – di opere protette dal diritto d'autore.
      Scopo della proposta di legge è, infine, assicurare un ragionevole sistema di interoperabilità dei formati e sancire il legame tra uso dell'opera dell'ingegno e diritti dei consumatori. Questo significa garantire uno spazio di mercato agli intermediari delle filiere digitali non produttori di piattaforme hardware, iniziando a riequilibrare il mercato che vede oggi svantaggiate le industrie nazionali, nel contempo assicurando i diritti degli utenti sottratti loro dalla mutazione da beni fisici a servizi immateriali: il diritto a prestare, regalare o rivendere un'opera acquistata portando l'Italia tra i Paesi con la regolamentazione più innovativa di questo settore.
      È il momento giusto per adeguare una normativa che non è più al passo con i tempi ed è bene che a farlo sia il Parlamento, liberando il campo da ambiguità e investendo capitale politico in un nuovo quadro di regolamentazione che porti, tra le altre cose, a considerare internet non più come un nemico ostile ma come un enorme mercato, quale può essere e in parte già è.
      La proposta di legge è composta da cinque articoli.
      L'articolo 1 sostituisce il primo comma, lettera a-bis), dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con una versione aggiornata che ne adegua l'aspetto relativo alla fruizione dei contenuti.
      L'articolo 2, comma 1, definisce e limita i poteri concessi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di violazioni del diritto d'autore, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria al di fuori di quanto esplicitamente enunciato.
      La lettera a) conferisce all'Autorità il potere di definire proprie procedure in base alle quali i titolari di diritti possano inviare segnalazioni di presunte violazioni del proprio diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.
      Le lettere b), c) e d) definiscono le fasi successive alla segnalazione. L'Autorità, accertate la regolarità e completezza della segnalazione, invita alla rimozione del contenuto in questione.
      La rimozione sana la presunta violazione; in alternativa il soggetto autore dell’upload ha obbligo di replicare alla segnalazione con proprie deduzioni motivando la mancata rimozione. L'Autorità apre un procedimento nel merito della contestazione, assicurando il contraddittorio tra le parti. L'istruttoria non si conclude con sanzioni ma con una decisione motivata che conferma o no l'accoglimento delle controdeduzioni presentate e stabilisce se consentire il ripristino dell'opera, qualora nelle more rimossa, o se reiterare l'invito alla rimozione.
      La lettera e) prevede l'addebito delle spese e delle sanzioni per i casi di manifesta infondatezza di segnalazioni e deduzioni e in particolar modo nel caso di sottomissioni massive.
      La lettera f) dispone in merito al potere dell'Autorità di inibire in maniera generale e preventiva, nel limite di trenta giorni, l'accesso al sito o servizio che abbia motivo di ritenere svolga attività massiva e abituale di violazione del diritto d'autore.
      Le lettere g), h) e i) prevedono e disciplinano la creazione di meccanismi di autoregolamentazione da parte dei servizi on line per segnalazioni relative a presunte violazioni del diritto d'autore.
      L'Autorità interviene solo nel caso in cui le condizioni e le procedure previste dalle autoregolamentazioni approvate non siano rispettate dai soggetti interessati. Il titolare di un'autoregolamentazione approvata che non ne rispetti le condizioni si vede revocare la stessa ed è passibile di sanzioni per false informazioni all'Autorità.
      L'articolo 3 prevede, al comma 1, la possibilità di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria di somme sulla cui origine esistano presunzioni gravi circa l'origine derivante da violazioni dei diritti d'autore.
      Il comma 2 prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di ottenere (da titolari dei siti e da attori del sistema finanziario) informazioni e dettagli sulle transazioni finanziarie che si ritengano relative alla violazione di diritti d'autore.
      L'articolo 4 sostituisce l'articolo 70 della legge n. 633 del 1941. Il comma 1 rende libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico di materiali protetti da diritto d'autore per scopo non commerciale (didattico, di ricerca, di critica e di discussione), se non in concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
      La disposizione al comma 2 rende liberi il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere protette per finalità di critica o di rassegna. Il comma 3 definisce il caso della riproduzione nelle antologie ad uso scolastico. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 trattano le opere derivate. In particolare si consente l'uso – in misura non prevalente rispetto al complessivo contenuto dell'opera realizzata – di opere di architettura o di scultura e fotografiche realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici e per opere derivate senza finalità commerciali – con gli stessi limiti – di opere musicali, letterarie e audiovisive. In ogni caso le opere derivate citeranno l'opera utilizzata.
      Il comma 7 tutela chi in buona fede abbia riprodotto per fini non commerciali opere protette da diritti ma non debitamente indicate come tali.
      L'articolo 5 introduce l'11-bis della legge n. 633 del 1941. Al comma 1 si riconosce ed estende anche al contesto digitale la tutela del consumatore nella fruizione di opere protette da diritto d'autore.
      La disposizione del comma 2 specifica l'applicazione alle opere protette da diritto d'autore delle norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 per quanto riguarda pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie.
      Il comma 3 garantisce al consumatore che abbia acquistato opere protette da diritto d'autore in formato digitale con licenza a tempo indeterminato tutele sull'interoperabilità dei formati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Violazioni del diritto d'autore senza fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica).

      1. La lettera a-bis) del primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

          «a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un server accessibile attraverso la rete internet con modalità che ne consentano la fruizione da parte di terzi non autorizzati dal titolare dei diritti o dalla legge, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; è fatto salvo il caricamento dell'opera in spazi virtuali personali nella rete internet (cloud) qualora gli stessi non siano in alcun modo condivisi con terzi e non ne siano rivelate le credenziali di accesso;».

Art. 2.
(Autorità amministrativa competente per le violazioni del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica).

      1. All'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria come definita dalla legge, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono attribuite in materia esclusiva le seguenti competenze, attribuzioni e funzioni per quanto riguarda la tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica:

          a) la definizione, con propria delibera, previa consultazione pubblica, di procedure in base alle quali i titolari di diritti su opere dell'ingegno possono inviare,

secondo appositi formulari e sotto la propria responsabilità, motivate segnalazioni delle presunte violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettronica da parte di soggetti che hanno effettuato a favore di terzi senza l'autorizzazione del titolare il caricamento e la comunicazione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore. Nella delibera è assicurata agli utenti delle reti di comunicazione elettronica la possibilità di chiedere la mediazione dell'Autorità in relazione a possibili abusi del diritto dei titolari di segnalare violazioni del diritto d'autore;

          b) in relazione alle presunte violazioni di cui alla lettera a), l'Autorità, accertate la regolarità e la completezza della segnalazione, ha competenza ad effettuare un invito al soggetto che ha diretto controllo del contenuto segnalato, alla rimozione del medesimo in accoglimento spontaneo della segnalazione;

          c) ove l'invito di cui alla lettera b) sia tempestivamente accolto dal soggetto destinatario, la rimozione estingue la violazione mentre, ove il destinatario ovvero il soggetto autore del caricamento non intenda accogliere la segnalazione, egli ha l'obbligo di replicare alla segnalazione con proprie deduzioni, motivando la mancata rimozione dell'opera segnalata. In tal caso l'Autorità provvede all'apertura di un'istruttoria procedimentale volta all'accertamento del merito della segnalazione, assicurando il contraddittorio tra le parti;

          d) fermo restando quanto previsto all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'istruttoria di cui alla lettera c) non determina sanzioni da parte dell'Autorità per violazioni dei diritti tutelati dalla presente legge. L'istruttoria si conclude con una decisione motivata dell'Autorità che conferma o no l'accoglimento delle deduzioni presentate avverso la notifica del titolare dei diritti e stabilisce se confermare in via definitiva l'invito alla rimozione di cui alla

lettera b) o, qualora l'opera sia stata nelle more rimossa, ne prevede il ripristino senza indugio sulle reti di comunicazione elettronica, nella collocazione originaria. Le parti sono libere di utilizzare il provvedimento finale dell'istruttoria come elemento probatorio in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria competente;

          e) qualora l'istruttoria di cui alla lettera c) accerti la manifesta infondatezza o la non veridicità della segnalazione o delle deduzioni presentate, l'Autorità addebita alla parte in questione il costo del procedimento e, in gravi casi di massive segnalazioni non veritiere o non fondate, valuta l'applicazione alla parte responsabile delle sanzioni per i casi di false informazioni all'Autorità;

          f) qualora nel corso del procedimento o a seguito di molteplici segnalazioni inerenti il medesimo sito o servizio, l'Autorità abbia motivo di ritenere che un determinato sito o servizio sulle reti telematiche compia attività massiva e abituale di violazione del diritto d'autore per via telematica, essa ha competenza ad applicare misure cautelari volte all'inibizione generale e preventiva dell'accesso agli utenti al sito o servizio per una durata massima di trenta giorni, rinnovabili solo tramite ricorso al giudice competente in sede civile o penale;

          g) l'Autorità, nella delibera di cui alla lettera a), assicura ai soggetti che gestiscono servizi on line, definiti dall'Autorità nella medesima delibera, la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione approvato dall'Autorità medesima che assicuri la possibilità di gestire le segnalazioni relative alle eventuali violazioni del diritto d'autore e le rimozioni conseguenti tramite autoregolamentazioni approvate dall'Autorità secondo quanto previsto nella delibera di cui alla lettera a). L'Autorità può in tale caso accettare segnalazioni dirette solo ove le condizioni e le procedure previste dalle autoregolamentazioni approvate per la segnalazione e rimozione non siano rispettate dai soggetti interessati;

          h) nessuna responsabilità può essere addebitata ai sensi della presente legge, al titolare del servizio online per avere ospitato l'opera in questione qualora questa sia stata tempestivamente rimossa secondo quanto previsto da una autoregolamentazione approvata dalla stessa Autorità;

          i) qualora un gestore di servizi on line, titolare di un'autoregolamentazione approvata ai sensi della lettera g), non gestisca la tutela del diritto d'autore sui propri servizi in maniera conforme all'autoregolamentazione stessa, l'Autorità ha facoltà di applicare le sanzioni per false informazioni all'Autorità e, in ogni caso, revoca con propria delibera l'autoregolamentazione in oggetto.

Art. 3.
(Attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica – «follow the money»).

      1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «3-bis. L'autorità giudiziaria competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettronica, in sede penale, può disporre, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il sequestro preventivo delle somme in relazione alle quali sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto che la disponibilità delle somme derivi da violazioni del diritto d'autore compiute attraverso le reti di comunicazione elettronica e vi sia pericolo della reiterazione delle violazioni medesime, fino al definitivo accertamento dell'eventuale violazione.
      3-ter. L'autorità giudiziaria competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore, che agisca sia in sede civile che penale, può chiedere, anche attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e ai sensi degli articoli 156-bis e 156-ter, le informazioni necessarie a ottenere il dettaglio di transazioni

finanziarie, incassi e pagamenti che si presumano, per giustificati motivi, relativi alla violazione dei diritti, attraverso richieste dirette ai titolari dei servizi online coinvolti ovvero tramite richiesta di informazioni agli istituti di credito, agli intermediari finanziari, agli istituti di moneta elettronica o agli istituti di pagamento con sede in Italia o all'estero, purché aventi un ufficio in Italia o nell'Unione europea, nonché a società che emettono o distribuiscono carte di credito, carte di debito o strumenti di pagamento utilizzabili in Italia o nell'Unione europea, inclusa la società Poste italiane spa».
Art. 4.
(Utilizzazioni libere per finalità didattiche, di critica o di discussione di opere protette dal diritto d'autore).

      1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. – 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore quando l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrative per uso didattico, o di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi in maniera non facilmente rimovibile e non facilmente alterabile la fonte, compreso il nome dell'autore, e si menzioni nell'opera o nel materiale diffuso, in maniera non facilmente rimovibile, il nome di chi compie la diffusione, la data in cui è compiuta la diffusione e, in caso di utilizzo didattico, si indichi il corso o l'istituto di istruzione al quale l'utilizzo è riservato e si specifichi il

fine non commerciale e che ogni diverso utilizzo è tutelato dal diritto d'autore.
      2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già liberamente e legittimamente disponibili al pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino nell'opera riprodotta.
      3. Per le antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.
      4. Nelle opere derivate è libera, salvo che in caso di espressa opposizione del titolare dei diritti d'autore per giustificati motivi legati alla salvaguardia della dignità e della natura della propria opera, l'utilizzazione, in misura non prevalente rispetto al complessivo contenuto dell'opera realizzata, di opere di architettura, di scultura o fotografiche realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici e che siano già state comunicate al pubblico dal titolare dei diritti.
      5. Qualora l'opera derivata creata ai sensi del comma 4 sia destinata esclusivamente a un'utilizzazione non commerciale o didattica, è libera anche l'utilizzazione, in misura non prevalente rispetto al complessivo contenuto dell'opera, di opere musicali, letterarie e audiovisive che siano già state oggetto di comunicazione al pubblico da parte dei rispettivi titolari dei diritti. Le opere realizzate ai sensi del presente comma devono essere diffuse specificando che si tratta di opere realizzate a fini non commerciali o didattici e che ogni diversa utilizzazione è tutelata dal diritto d'autore.
      6. Le opere derivate realizzate ai sensi dei commi 4 e 5 devono, in ogni caso, citare le opere utilizzate e i relativi titolari dei diritti. Gli autori della medesima devono incorporare nella stessa l'opera utilizzata in maniera che non possa essere separata dall'opera derivata realizzando riproduzioni non autorizzate in violazione dei diritti dei titolari.
      7. Il titolare dei diritti che comunica al pubblico su reti di comunicazione elettronica audiovisivi, brani musicali, immagini, programmi per elaboratore, banche dati e opere editoriali senza l'apposizione di appropriate informazioni sul regime dei diritti o senza ulteriori misure tecnologiche di protezione idonee ad affermare la titolarità dei diritti e a vietarne usi non autorizzati, perde, qualora non provi che sia pubblicamente noto tramite pubblici registri che egli è il titolare dei diritti su quell'opera, il diritto a contestare eventuali violazioni dei propri diritti nei confronti di terzi che hanno, in buona fede, riprodotto, integralmente o parzialmente, le suddette opere a fini non commerciali».
Art. 5.
(Diritti dei consumatori di opere protette dal diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica).

      1. Al capo II del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 11-bis.1. La presente legge riconosce e promuove i diritti dei consumatori alla corretta e libera fruizione delle opere protette dal diritto d'autore anche in ambito digitale.
      2. Ai consumatori utenti legittimi di opere protette da diritto d'autore si applicano integralmente, in via individuale e collettiva, le tutele previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie in relazione alle limitazioni e a perdite di fruizione delle opere protette

acquistate derivanti da cambiamenti nelle tecnologie di fruizione di cui non abbiano avuto chiaro e trasparente avvertimento preventivo.
      3. In particolare, la presente legge riconosce il diritto del consumatore che acquisti opere dell'ingegno in formato digitale e con licenza a tempo indeterminato a richiedere al titolare dei diritti metodi e sistemi per fruire delle stesse, in formato interoperabile, nei casi in cui il formato o il dispositivo originario non sia più commercializzato determinando l'impossibilità o la significativa difficoltà di fruire della licenza o qualora il consumatore abbia l'esigenza di trasferire i propri contenuti verso un'altra piattaforma dove esiste altra e diversa versione dei medesimi software di lettura».