• C. 2657 EPUB Proposta di legge presentata l'8 ottobre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2657 Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2657


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
DAMBRUOSO, CAPUA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, D'AGOSTINO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, QUINTARELLI, RABINO, TINAGLI, VARGIU, VECCHIO, VEZZALI, VITELLI
Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari
Presentata l'8 ottobre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge costituzionale intende eliminare i tribunali militari attraverso l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione e istituire presso ogni organo giudiziario ordinario – con una modifica all'articolo 102 della Costituzione – una sezione specializzata per i reati militari.
      Sul punto è utile osservare come negli ultimi anni, con il superamento del servizio di leva obbligatorio, le Forze armate abbiano acquisito un livello di professionalità tale da ridurre notevolmente il numero di illeciti tipici del rapporto tra Stato e cittadino chiamato alle armi, con una conseguente diminuzione anche di processi penali militari. Per questo motivo il Legislatore, già con l'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (successivamente abrogati dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), aveva ridefinito la «geografia» dei tribunali militari mantenendo le sole sedi di Verona, Roma e Napoli e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare. Nonostante queste drastiche misure il costo dei tre tribunali militari risulta antieconomico e sproporzionato rispetto al carico di lavoro esistente soprattutto se si tiene conto delle numerose sentenze della Corte costituzionale che, di fatto, hanno sottratto alla giurisdizione militare molte materie oggi attribuite alla competenza della magistratura ordinaria.
      In questo periodo di spending review – applicata ormai a tutti i settori della pubblica amministrazione – il nostro Stato non può più permettersi di mantenere una giurisdizione autonoma per soli 300.000 militari italiani: occorre destinare le risorse e le unità lavorative, attualmente impiegate nei tribunali militari, agli uffici giudiziari ordinari – sempre più in sofferenza a causa dell'ingente carico di lavoro e della cronica carenza di personale – e ridistribuire il personale per un più veloce smaltimento dell'arretrato giudiziario.
      Si aggiunga, inoltre, che il nostro è uno dei pochi Stati dell'Unione europea che ancora conserva una distinzione tra magistratura ordinaria e magistratura militare e che le modifiche proposte porrebbero il nostro Paese in linea con la tendenza, ormai sempre più diffusa, all'unicità della giurisdizione.
      Per quanto concerne, infine, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'articolo 3, con una norma transitoria, delega il Governo a disciplinare, entro tre mesi, le modalità di attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, e a definire il nuovo inquadramento dei magistrati militari senza pregiudicare eventuali importanti indagini o processi non ancora conclusi, in particolare con riferimento a gravissimi reati come quello di strage.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 102 della Costituzione in materia di istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari).

      1. All'articolo 102, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso ogni organo giudiziario ordinario è istituita una sezione specializzata per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari).

      1. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.
(Norma finale).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e della difesa, presenta alle Camere un disegno di legge volto a conferire una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, che disciplini:

          a) le modalità per la soppressione dei tribunali militari e del Consiglio della magistratura militare;

          b) l'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, presso ogni organo giudiziario per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra nonché i criteri e le modalità di trasferimento dei magistrati militari nella magistratura ordinaria;

          c) il trasferimento dei magistrati militari in servizio, secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza, tra i magistrati ordinari e nelle qualifiche corrispondenti della magistratura amministrativa nonché del ruolo del pubblico ministero e degli avvocati e procuratori dello Stato;

          d) le modalità di trasferimento dei dirigenti e del personale civile impiegato negli uffici giudiziari militari nei ruoli del Ministero della giustizia, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa;

          e) la rimessione dei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al presente articolo all'autorità giudiziaria ordinaria, entro un termine che consenta la conclusione delle indagini o delle fasi dibattimentali pendenti, in particolare per i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo;

          f) l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.