• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00010 a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni, i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00010presentato daARLOTTI Tizianotesto diMartedì 26 marzo 2013, seduta n. 4

ARLOTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni, i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;
a seguito dell'abrogazione della lettera c) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti, a decorrere dall'anno 2000, ad imposizione in Italia su tali redditi;
a seguito di tale previsione è stata successivamente disposta una franchigia fiscale resasi necessaria al fine di mitigare l'imposizione fiscale su un reddito che subisce il prelievo anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente;
pertanto il lavoratore dipendente residente in Italia incorrerebbe in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito d'imposta per la parte pagata all'estero (riconosciuta fino a concorrenza della quota di imposta italiana) ai sensi dell'articolo n. 165 del testo unico sull'imposta sui redditi;
l'articolo 29, comma 16-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, novellando l'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008, fissa in 6.700 euro per il 2012 la franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera, che, pertanto, risulta ridotta rispetto all'esenzione pari ad euro 8.000 prevista negli anni precedenti (2008-2011);
la franchigia inoltre non è estesa agli ammortizzatori sociali, malattia maternità e ai redditi di pensione e pertanto sembrerebbe una misura equitaria l'assimilazione del trattamento di tali redditi a quelli da lavoro dipendente;
appare altresì prioritaria una proroga e un innalzamento della franchigia – che invece dal 2012 risulta essere stata decurtata da 8.000 a 6.700 euro – ormai inadeguata sia rispetto al progressivo aumento del costo della vita che al continuo inasprimento fiscale prodotto dalla doppia tassazione;
il citato comma 16-sexies prevede inoltre che ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tenga conto della suddetta franchigia di esenzione;
in sostanza, il lavoratore frontaliero deve calcolare l'imposta in acconto dovuta come se non fosse prevista alcuna esenzione dal reddito e dunque facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente;
l'articolo 1, comma 549, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), proroga anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale di 6.700 euro per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato e prevede che anche ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2014 non si tenga conto del citato beneficio fiscale;
i lavoratori frontalieri sono quindi costretti per gli anni 2013 e 2014 ad anticipare le imposte dovute attraverso il pagamento di acconti calcolati sul cento per cento del reddito senza tener conto in fase di anticipazione delle reali tasse dovute in relazione alla franchigia fiscale;
bisogna, inoltre, sottolineare la necessità di correggere la differenza di trattamento dell'indennità di fine rapporto per i lavoratori frontalieri: il fisco infatti tratta l'indennità di fine rapporto di tali soggetti come una normale mensilità, mentre per l'equivalente trattamento di fine rapporto italiano è prevista una diversa e più bassa tassazione;
i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, in quanto «importatori» di conoscenze in grado di produrre redditi assoggettabili a tassazione in Italia;
secondo la relazione tecnica allegata alla legge di stabilità, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato della Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è di circa 11.000 unità –:
se non ritenga utile prevedere una proroga ed un'estensione della franchigia fiscale per i lavoratori dipendenti frontalieri sia in termini di innalzamento del limite che di inclusione dei redditi da pensione e nei casi di malattia, maternità, cassa integrazione e disoccupazione, in considerazione del progressivo aumento del costo della vita e dell'inasprimento fiscale prodotto dalla doppia tassazione cui sono incorsi i soggetti interessati;
se non ritenga doveroso ristabilire una tassazione del trattamento di fine rapporto egualitaria tra i lavoratori frontalieri e i lavoratori italiani che sono assoggettati a una tassazione dell'indennità che risulta essere più bassa;
se non ritenga necessario applicare, anche nel computo dell'acconto Irpef dei lavoratori dipendenti frontalieri, la citata franchigia, al fine di evitare, soprattutto in questo difficile periodo di crisi finanziaria, che gli stessi debbano anticipare le imposte attraverso il pagamento dell'acconto calcolato sul cento per cento del reddito imponibile. (3-00010)