• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02681/002 premesso che: nel provvedimento in esame sono previste misure per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; in particolare, tra le misure, all'articolo 1, si...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/002presentato daSANNICANDRO Arcangelotesto diMercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono previste misure per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
in particolare, tra le misure, all'articolo 1, si prevede la possibilità di trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, nonché all'articolo 2, il nuovo istituto della cosiddetta «negoziazione assistita»;
tali strumenti, che potenzialmente possono incidere in modo significativo sullo smaltimento dell'arretrato e sui tempi della giustizia, rischiano di non produrre gli effetti auspicati, in quanto rappresentano opzioni che si rivelerebbero maggiormente onerose per gli utenti della giustizia;
il trasferimento dalla causa pendente (purché non ancora «assunta in decisione») alla sede arbitrale, strumento alternativo alla prosecuzione del giudizio, dovrebbe anche rappresentare una via «appetibile» per il soggetto privato, che dovrebbe preferirla, considerandola più conveniente, alle vie giudiziali;
nella «negoziazione assistita», il singolo dovrebbe poter riconoscere una soluzione efficace e soprattutto conveniente rispetto all'instaurazione di un procedimento giurisdizionale: diversamente, infatti, l'esito «naturale» della tentata «composizione privata» della controversia sarà comunque l'incardinamento di un giudizio, cui semplicemente verrà a frapporsi un ulteriore «ostacolo» – costituito, appunto, da un obbligatorio, ma infruttuoso invito alla negoziazione – con duplicazione di costi e diluizione dei tempi;
al fine di evitare che i costi, prima sopportati dalla amministrazione della giustizia, vengano in definitiva a gravare sul privato, e che dunque venga vanificata la funzione deflattiva riconnessa a tali nuovi strumenti, è assolutamente necessario prevedere che tali misure siano economicamente convenienti per i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a livello normativo prevedendo che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale, di cui al provvedimento in esame, nonché alla «negoziazione assistita», siano esenti dall'imposta di bollo, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che – con particolare riguardo al nuovo istituto della negoziazione assistita – il verbale di accordo sia esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.
9/2681/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Sannicandro, Daniele Farina, Scotto.