• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02681/003 premesso che: l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/003presentato daGEBHARD Renatetesto diMercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», come modificato al Senato, regola le convenzioni di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, alla presenza di almeno un avvocato per parte;
nel caso, invece, che ci siano figli minori o figli maggiorenni incapaci portatori di handicap grave oppure figli economicamente non autosufficienti, la norma prevede che l'accordo raggiunto è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che autorizza tale accordo quando lo ritiene rispondente all'interesse dei figli, oppure lo trasmette al presidente del tribunale se non risponda all'interesse dei figli, che provvederà a fissare l'udienza;
si prevede poi che l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita davanti agli avvocati dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati stessi, nonché certificato ai sensi dell'articolo 2, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e nello stesso si farà menzione che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per la cui irrogazione è competente il comune dove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio, previste dall'articolo 69 dell'ordinamento dello stato civile;
tale sanzione, nonostante durante l'esame al Senato sia stata ridotta, risulta ancora troppo elevata soprattutto in considerazione dei termini stretti previsti e dell'aleatorietà dell'inizio della decorrenza di tali termini;
la negoziazione assistita nasce dall'esigenza di accelerare le cause di separazione e divorzio consensuale, anche e soprattutto in presenza di figli, per cui il ricorso al giudizio del procuratore della Repubblica sull'accordo raggiunto in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti, rischia di determinare una lungaggine procedurale, in luogo della competenza unica del presidente del tribunale,

impegna il Governo

a valutare, dopo un congruo periodo di sperimentazione, la necessità di interventi correttivi anche volti a modificare l'autorità competente alla valutazione dell'accordo di negoziazione assistita in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nel senso di prevedere la competenza unica del presidente del tribunale competente sia nel caso in cui l'accordo raggiunto tuteli l'interesse dei figli sia nel caso in cui non corrisponda all'interesse dei figli e si debba, dunque, fissare l'udienza per la comparizione delle parti, e a rivedere il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 6, comma 4.
9/2681/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.