• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00017 BLUNDO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SANTANGELO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: l'articolo 35 del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00017 presentata da ROSETTA ENZA BLUNDO
martedì 2 aprile 2013, seduta n.007

BLUNDO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SANTANGELO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, reca, al comma 1, modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, fissando un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare, e, al comma 2, dispone in ordine all'individuazione delle soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle forze armate;

in particolare, il comma 1 sostituisce l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, codice dell'ambiente, che disciplina le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. La principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste nella fissazione di un'unica, per olio e per gas, fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane invece immutato il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;

viene altresì confermata la disposizione inserita nel testo del comma 17, precedentemente citato, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo", con la quale resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data (cioè al 26 agosto 2010), anche ai fini delle eventuali relative proroghe. Anzi, come si legge nel dossier predisposto dal Servizio studi della Camera n. 660/3 del 10 ottobre 2012 relativo al disegno di legge n. 5312, "tale disposizione sembra venire ampliata, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa al ddl di conversione, ove si legge che il comma in esame chiarisce che nell'ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi";

quanto appena riportato è suscettibile di consentire a chiunque fosse già in possesso di una licenza di ricerca o di prospezione prima dell'agosto 2010 non solo di riprendere l'attività, ma addirittura svolgerne di nuove, eccependo che queste siano parte di un progetto già esistente;

per effetto di tali ultime disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali;

il dossier di Legambiente "Un mare di trivelle", pubblicato nel 2012, riferisce che «nello specchio d'acqua antistante la costa abruzzese e molisana sono attivi 2 permessi di ricerca». Il primo è stato rilasciato alla Petroceltic Italia/Vega Oil (127 chilometri quadrati) e alla Medoilgas (271 chilometri quadrati);

la zona marina antistante alla costa di san Vito Chietino è attualmente interessata dall'istanza di concessione di coltivazione «d.30B.C-MD» presentata dalla società Medoilgas Italia a seguito del rinvenimento di una mineralizzazione ad idrocarburi liquidi avvenuto mediante la perforazione del sondaggio esplorativo denominato «Ombrina Mare 2dir». Il sondaggio è stato eseguito nell'ambito del permesso di ricerca «B.R269.GC», conferito dal Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale 5 maggio 2005;

il pozzo è stato perforato nel periodo 31 marzo 2008-3 giugno 2008 e, successivamente, dopo l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza dello stesso, è stata installata la "piattaforma" di protezione della testa pozzo. La ricerca della Medoilgas, andata a buon fine, ha portato la società a presentare l'istanza per la concessione di coltivazione, ma dopo aver ottenuto l'approvazione tecnica del piano di sviluppo, rilasciata nel giugno 2008 dalla Commissione Cirm (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie) del Ministero dello sviluppo economico, ed aver presentato poco dopo la valutazione di impatto ambientale, il 12 marzo 2010, la Medoilgas ha chiesto allo stesso Ministero la sospensione della procedura di coltivazione in mare;

il resoconto della seduta del 5 marzo 2013 del Consiglio regionale dell'Abruzzo riferisce che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2010, con cui si stabiliva il divieto per le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rilasciava parere negativo al progetto;

prima l'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai sensi del quale resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati anche ai fini delle eventuali relative proroghe, e successivamente l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, nel far salvi, rispetto al divieto anzidetto, i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, hanno fatto sì che presso il Ministero dell'ambiente potesse essere riattivato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di messa in coltivazione;

si apprende dallo stesso resoconto precedentemente citato del Consiglio regionale dell'Abruzzo che la Commissione Tecnica VIA-VAS, in data 25 gennaio 2013, abbia reso un parere favorevole con prescrizioni e che, ad oggi, sia in corso di adozione il decreto interministeriale (Ministero dell'Ambiente e Ministero per i beni e le attività culturali) di VIA;

il 7 marzo 2013, presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuto un incontro sul progetto Ombrina Mare. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario De Vincenti e il Presidente della Regione Abruzzo. Nel corso dell'incontro, il presidente Chiodi, anche alla luce della presa di posizione del Consiglio regionale, ha comunicato formalmente che la Regione Abruzzo esprime parere negativo sulla procedura di VIA relativa all'impianto ed ha esplicitato, insieme agli esponenti degli enti locali interessati, le problematiche che la piattaforma solleva nella zona. Il sottosegretario De Vincenti ha registrato le istanze rappresentate ed ha assicurato che il Governo le considererà con grande attenzione;

i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente hanno quindi deciso di procedere ad un approfondimento del progetto e del suo impatto sul territorio e sull'economia dell'area chietina;

considerato che:

il progetto Ombrina Mare interessa il litorale fra Ortona, San Vito, Rocca san Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro e prevede la costruzione di una piattaforma per estrazione di petrolio con annessa nave FPSO (floating production storage offloading), un vero e proprio centro oli galleggiante lungo 350 metri per la desolforazione sul posto del petrolio e del gas estratti dai fondali marini a soli 9 chilometri dalla riva;

la zona, oltre ad avere una forte vocazione turistica, è stata classificata ad alto valore paesaggistico ed ambientale (si pensi alla Costa dei trabocchi) e il via libera al progetto risulta dunque incompatibile con la presenza sul territorio di numerosi siti di interesse comunitario, quali Fosso delle farfalle (a soli 6 chilometri di distanza dalla piattaforma), Lecceta litoranea Torino di Sangro, punta Aderci e punta Penna. La realizzazione della piattaforma avrebbe come conseguenza immediata il depauperamento del patrimonio naturalistico e paesaggistico con pesanti ricadute sull'economia dell'intera regione;

l'area marina e costiera su cui insiste il progetto è parte del parco nazionale "Costa teatina", su cui è intervenuta recentemente la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che all'articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27, ha stabilito l'ennesima proroga, al 30 giugno 2013, del termine per l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, precedentemente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 225 del 2010. Tale disposizione ha previsto l'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» mediante l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente e d'intesa con la Regione Abruzzo,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di approfondire gli aspetti ambientali, adottando le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a modificare la legislazione vigente nel senso di limitare la possibilità di eseguire prospezioni in area marina;

se non si intenda assicurare la necessaria trasparenza del procedimento in corso, a cominciare dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle eventuali modifiche apportate dal proponente agli elaborati del progetto e delle relative osservazioni e controdeduzioni.

(3-00017)