• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02681/072 premesso che: il Capo II del decreto contiene misure per la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati all'articolo 6 individua norme per la Convenzione di negoziazione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/072presentato daGAGNARLI Chiaratesto diMercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

La Camera,
premesso che:
il Capo II del decreto contiene misure per la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati all'articolo 6 individua norme per la Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
il Capo III del decreto contiene ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio e l'articolo 12 introduce norme per la «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile»;
entrambe le misure dedicate alla revisione del diritto matrimoniale in tema di separazione e di divorzio incidono esclusivamente sulla procedura, e non sui termini, degiurisdizionalizzando il procedimento e riducendo, di fatto, le tutele per la parte più debole e le garanzie di equità in capo agli accordi stabiliti, derivanti dal vaglio giudiziario degli stessi;
nella seduta 236 del 29 maggio 2014, la Camera ha approvato a larga maggioranza il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, teso a ridurre i tempi necessari per poter richiedere la presentazione dell'istanza di divorzio, da tre anni ad un anno in caso di separazione giudiziale, da tra anni a sei mesi in caso di separazione consensuale;
il decreto in esame, come detto, non contempla alcuna riduzione dei termini temporali per addivenire allo scioglimento del matrimonio – cosa peraltro fortemente caldeggiata dall'opinione pubblica – erodendo altresì significativamente le garanzie poste dall'ordinamento a tutela dell'equità delle decisioni assunte nei confronti della parte più debole in sede procedimentale in tema di separazione, divorzio e modifiche successive delle stesse decisioni,

impegna il Governo

nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 6 al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, debba essere presentato al Tribunale per l'omologazione e che, nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei predetti soggetti – esperito infruttuosamente il passaggio della convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modificazioni dell'accordo raggiunto –, il Tribunale possa rifiutare l'omologazione dell'accordo.

9/2681/72. Gagnarli.