• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02681/107 premesso che: l'articolo 19, come modificato nel testo approvato dal Senato della Repubblica, disciplina al comma 1, lettera d-ter), le modalità di trascrizione del pignoramento di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/107presentato daRIZZO Gianlucatesto diMercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

La Camera,
premesso che:
l'articolo 19, come modificato nel testo approvato dal Senato della Repubblica, disciplina al comma 1, lettera d-ter), le modalità di trascrizione del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
i natanti rappresentano un altro importante cespite a potenziale garanzia dei creditori, ma non risulta ancora disciplinata nel dettaglio la loro pignorabilità e, soprattutto, le forme di conoscibilità per i terzi della loro eventuale indisponibilità;
appare paradossale che, attraverso il PRA, pubblico registro vigilato dal Ministero della Giustizia, tramite le Corti d'Appello, vi sia un sistema completo e delineato sulle modalità di pignoramento dei veicoli semplici, mentre altrettanto non si può dire di cespiti di ben maggiore valore economico, quali i natanti, si pensi anche alle grandi navi da crociera dal valore di diversi miliardi di euro,

impegna il Governo

a porre in essere qualsiasi tipo di attività, anche di tipo normativo, per garantire anche per i natanti, nell'interesse dei creditori e dei terzi, un sistema di trascrizione degli atti di pignoramento che fornisca, almeno, le stesse garanzie di certezza del diritto assicurate dal PRA per i veicoli terrestri e che sia vigilato dal Ministero della giustizia.
9/2681/107. Rizzo.