Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00033 MANCONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e della salute - Premesso che:
l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00033 presentata da LUIGI MANCONI
mercoledì 24 aprile 2013, seduta n.015
MANCONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e della salute - Premesso che:
l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha individuato nel 31 marzo 2013 il termine entro il quale le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (opg) e dell'assegnazione a casa di cura e custodia avrebbero dovuto essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie a tal fine destinate, completando così il percorso - già avviato con l'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 - di progressivo trasferimento al Sevizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie inerenti alla medicina penitenziaria;
nell'ambito del previsto processo di riordino della medicina penitenziaria, il superamento degli opg rappresenta una delle misure più urgenti, in quanto volta a conformare - sia pure dopo decenni - la disciplina dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive ai principi costituzionali, in particolare al favor libertatis e al principio di minimizzazione delle misure limitative della libertà personale, nonché alla tutela del diritto alla salute e della dignità personale. La realtà degli opg - anche alla luce degli accertamenti svolti, nella XVI Legislatura, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale - si è dimostrata infatti incompatibile con gli standard minimi di garanzia dei diritti fondamentali della persona, in ragione non solo delle gravi carenze che caratterizzano le strutture e l'assistenza ivi prestata, ma soprattutto delle stesse modalità di esecuzione delle misure, tra le quali, in particolare, il ricorso (ingiustificato, abusato e spesso neppure documentato) alla contenzione;
rilevato che:
nonostante l'urgenza del definitivo superamento degli opg, il previsto termine del 31 marzo 2013 è stato tuttavia differito di un anno dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, attualmente all'esame della Camera dei deputati ai fini della conversione, in ragione della attuale dichiarata indisponibilità delle strutture a vocazione prevalentemente terapeutica e a gestione interna esclusivamente sanitaria che avrebbero dovuto sostituire gli opg;
a giudizio dell'interrogante, pur essendo condivisibile l'esigenza - dichiaratamente perseguita dal decreto-legge n. 24 del 2013 - di evitare di trasferire i soggetti attualmente internati, di cui permanga la pericolosità sociale, in strutture prive dei necessari requisiti, con evidenti rischi per la salute e la sicurezza degli stessi, è necessario evitare ulteriori differimenti e quindi garantire, entro il termine del 1° aprile 2014, anche l'effettiva sostituzione degli opg con le previste strutture a gestione interna esclusivamente sanitaria, rendendo disponibili adeguati programmi terapeutico-riabilitativi per i soggetti internati. È parimenti necessario, del resto, garantire un sostegno adeguato ai soggetti attualmente internati i quali verranno dimessi, essendone cessata la pericolosità sociale,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - al fine di impedire un ulteriore differimento del termine di effettivo superamento degli opg, garantendo la disponibilità delle strutture a gestione interna esclusivamente sanitaria e l'attuazione di adeguati programmi riabilitativi, idonei al reinserimento sociale degli internati, al momento della dimissione;
se non si ritenga, in particolare, opportuno, nelle more della realizzazione delle nuove strutture, trasformare provvisoriamente una o più sezioni degli attuali opg in sezioni a valenza esclusivamente sanitaria, al fine di realizzare programmi terapeutico-riabilitativi individuali, come peraltro proposto nell'ambito del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, con il compito di coordinare, monitorare e valutare le attività da porre in essere per la presa in carico dei soggetti affetti da disturbi mentali che si trovano nel circuito penale, sia sottoposti a misura detentiva, sia destinatari di misure alternative nel territorio;
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - al fine di garantire l'effettiva presa in carico e cure adeguate ai soggetti i quali verranno dimessi ai sensi dell'art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge n. 211 del 2011, in quanto avranno cessato di essere socialmente pericolosi;
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno integrare il contenuto della comunicazione e della relazione di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera d-bis), e 2 del decreto-legge n. 24 del 2013, anche con riferimento alle iniziative e agli accordi con le Prefetture che le regioni e le province autonome intendono adottare - ai sensi del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2012 - al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nell'attività di vigilanza esterna degli istituti prevista dall'art. 3-ter, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 211 del 2011.
(3-00033)