• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/06774 con la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06774presentato daCARRESCIA Piergiorgiotesto diGiovedì 6 novembre 2014, seduta n. 326

CARRESCIA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
con la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Parlamento ha delegato al Governo la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
il Consiglio dei ministri n. 7 del 16 dicembre 2011 ha approvato in prima lettura lo schema del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, riferito agli uffici dei giudici di pace, che sarà trasmesso alle Camere per i relativi pareri;
il 12 settembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 recante «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», entrato in vigore il 13 settembre 2012;
l'articolo 1 del suddetto schema di decreto legislativo relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei giudici di pace ha previsto la soppressione degli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al decreto;
ricompreso nella tabella A vi è anche l'ufficio del giudice di pace di Osimo;
il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha previsto, all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2 che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario ed i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate;
al successivo articolo 3, comma 2, è previsto che entro 60 giorni dalla pubblicazione della tabella gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;
il comma 3 dell'articolo di cui sopra ha stabilito che entro il termine di 12 mesi successivi ai 60 giorni dalla pubblicazione, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti, può apportare con proprio decreto le conseguenti modifiche alla tabella;
nel caso di mantenimento dell'ufficio rimarrebbe a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva;
il comune di Osimo, per le note difficoltà in cui versano le finanze degli enti locali e stante la necessità di definire accordi con quelli limitrofi della Valmusone per la condivisione delle spese, pur avendo già sostenuto i costi per l'acquisto e la sistemazione della sede per gli uffici del giudice di pace, non aveva inoltrato, in un primo momento, la domanda per il mantenimento della sede per l'impossibilità di sostenerne da solo gli oneri;
con decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati individuati gli uffici definitivamente soppressi fra i quali quello di Osimo e i 285 che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali che se ne sono assunti l'onere vengono mantenuti;
né il decreto legislativo n. 156 del 2012 né il citato decreto ministeriale disciplinano l'ipotesi della richiesta da parte degli enti locali, originariamente indisponibili, di ripristino della sede del giudice di pace assumendone gli oneri a proprio carico;
questo vuoto legislativo appare incoerente e non ragionevole con la ratio legis, tenuto conto che, in tale ipotesi, i costi degli uffici sarebbero trasferito agli enti locali con il contenimento della spesa per lo Stato centrale;
la chiusura dell'ufficio giudiziario sta privando la città di Osimo di un importante presidio di legalità e di sicurezza su un vasto territorio, quella della Valmusone; infatti l'ufficio del giudice di pace di Osimo esplicava la propria competenza territoriale, oltre che per l'intero territorio Osimano (33.500 abitanti) anche per i comuni di Agugliano (4.300 abitanti), Castelfidardo (18.600 abitanti), Filottrano (9.745 abitanti), Loreto (12.325 abitanti), Offagna (1.857 abitanti) e Polverigi (4.035 abitanti);
la soppressione del medesimo ufficio comporta inesorabilmente un forte disagio ai cittadini di Osimo ed a quelli delle città ricomprese nella competenza del soppresso giudice di pace di Osimo, il trasferimento degli studi di molti professionisti, minori incassi per tutte le attività commerciali durante i giorni dedicati alle udienze, fattori che hanno indotto i comuni della Valmusone ad avanzare il 3 ottobre 2014 richiesta al Ministro della giustizia di riapertura dei termini per consentire il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Osimo, a servizio dei comuni della Valmusone, anche eventualmente come sede distaccata di quello di Ancona –:
se il Governo intenda disciplinare l'ipotesi della sopravvenuta disponibilità degli enti locali a sostenere le spese per il ripristino di sedi soppresse del giudice di pace e comunque adottare, nelle more della definizione di norme per il ripristino di sedi soppresse delle quali si assumano gli oneri gli enti locali, tutti gli atti necessari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 156 del 2012, per la riapertura della sede del giudice di pace di Osimo, quale sede distaccata di quello di Ancona, con spese a carico dei comuni della Valmusone.
(4-06774)