• Relazione 1070, 315 e 374-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1070 [Responsabilità Civile dei Magistrati] Disciplina della responsabilità civile dei magistrati


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1070, 315 E 374-A

Relazione Orale

Relatore Buemi

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (n. 1070)

d'iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013

E PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 315)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n.117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 374)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1070

NONCHÉ PER LA
PETIZIONE

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 53)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2013

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Palermo)

19 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che il testo sia reso coerente con il principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura, requisiti fondamentali per l'esercizio imparziale delle funzioni giurisdizionali, a garanzia dell'uguaglianza davanti alla legge.

su emendamenti

(Estensore: Finocchiaro)

27 marzo 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

24 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Finocchiaro)

21 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

4 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Broglia)

su disegno di legge ed emendamenti

2 aprile 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.107, 1.6 e 6.0.1.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

su ulteriori emendamenti

17 giugno 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8, 2.1002/9 e 2.1002/10.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1070

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 1.Soppresso
(Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni)

1. L'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 65 -- Attribuzioni della Corte suprema di cassazione. -- 1. La Corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

2. La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia:

a) assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge;

b) assicura l'unità del diritto oggettivo nazionale;

c) assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;

d) regola i conflitti di competenza e di attribuzioni;

e) adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

3. La Corte suprema di cassazione espleta le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 mediante le attribuzioni decisorie, conferitele dai codici di procedura civile e di procedura penale, in ordine ai giudizi che le sono sottoposti. Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria. In tal caso:

a) la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;

b) si applica il comma 2 dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige altresì parere scritto in ordine a qualsiasi richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea avanzata, ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, negli atti introduttivi di una causa pendente in Corte di cassazione. Le previsioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 si applicano ai magistrati autori degli atti e dei provvedimenti giudiziari che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Art. 2.Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 della legge
13 aprile 1988, n. 117)
(Modifiche all'articolo 2 della legge
13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

«2. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis e salvi i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»;

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al di fuori dei casi di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la manifesta violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché se abbia correttamente applicato il diritto dell'Unione europea».

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione europea, nonché della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

Art. 3.Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117)(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.

Art. 4.Art. 4.
(Modifica all'articolo 6 della legge
13 aprile 1988, n. 117)
(Modifica all'articolo 6 della legge
13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, è sostituito dal seguente:

Identico

«2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa, anche se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio, e nel procedimento disciplinare, in ordine all'accertamento dei fatti contenuto in sentenza.».

Art. 5.Art. 5.
(Modifiche all'articolo 7 della legge
13 aprile 1988, n. 117)
(Modifica dell'articolo 7 della legge
13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, al comma 1, le parole: «stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5,» sono soppresse.

2. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.».

1. L’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 9 della
legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5,» sono soppresse.

Art. 6.Art. 8.
(Modifica all'articolo 13 della legge
13 aprile 1988, n. 117)
(Modifica all'articolo 13 della legge
13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

Identico

«2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».

DISEGNO DI LEGGE N. 315

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 374

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 4:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'azione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«2. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».

PETIZIONE N. 53

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Il signor Fabio Ratto Trabucco da Chiavari (GE) chiede nuove disposizioni in materia di responsabilità civile del giudice.