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Atto a cui si riferisce:
C.1/00661 premesso che: da alcuni anni la direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione del Ministero della salute autorizza, in «situazioni di emergenza sanitaria»,...



Atto Camera

Mozione 1-00661presentato daBENEDETTI Silviatesto diMartedì 11 novembre 2014, seduta n. 329

La Camera,
premesso che:
da alcuni anni la direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione del Ministero della salute autorizza, in «situazioni di emergenza sanitaria», alcuni prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 53 del regolamento (CE) 1107/2009; negli ultimi anni, il ricorso a questa procedura di autorizzazione speciale in Italia è stato esponenziale: secondo quanto indicato sul sito del Ministero della salute sono 17 le istanze di «autorizzazioni eccezionali», ma in alcuni casi si vedono reiterare, di anno in anno, le stesse richieste per gli stessi prodotti e le stesse colture;
la maggior parte di queste sostanze attive non sono più o non sono ancora autorizzate dall'Unione europea (dicloropropene, cloropicrina, propanile), e il meccanismo dell’«autorizzazione speciale» consente di non effettuare l’iter previsto dal sistema autorizzativo e la verifica dell'impatto (ambientale e sulla salute) non essendo, le richieste, corredate della documentazione necessaria a tali scopi;
il PAN (piano di azione nazionale per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari), entrato in vigore il 13 febbraio 2014, all'articolo 5.6.1 indica che in caso di deroga non si può ricorrere comunque all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta determinate frasi di rischio. All'articolo 5.6.2 indica che in ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta determinate frasi di rischio; queste sigle della classe di rischio si trovano nelle schede di sicurezza, e solo raramente si trovano nell'etichetta del prodotto, riportandone solo alcune per esteso;
le autorizzazioni eccezionali sono utilizzate, in particolare, per fitosanitari che nelle schede di sicurezza hanno principi attivi con classi di rischio nocive e tossiche per l'uomo e l'ambiente; tale rischio, molto spesso, è più che ridimensionato nelle etichette approvate con i decreti dirigenziali; l'atto 4/04948, ancora in attesa di risposta, riporta alcuni esempi di prodotti fitosanitari autorizzati nonostante il divieto del PAN; il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 all'articolo 30, comma 1, indica che «uno Stato Membro può dare un'autorizzazione provvisoria se la Commissione non è giunta a una decisione entro 30 mesi dalla accettazione del applicazione – L'autorizzazione provvisoria ha validità per tre anni»;
a parere dei presentatori i decreti non appaiono quindi conformi alla legge n. 150 del 2012 ed al PAN-2014, che proibisce l'utilizzo dei prodotti T+ (molto tossici), T (tossici) ed elenca le frasi di rischio per le quali vige il divieto di autorizzazione; inoltre l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato di fatto stravolto, visto che le autorizzazioni speciali si sono perpetuate ben oltre i 3 anni previsti; appare inoltre scorretto il reiterarsi annuale dell'emergenza che, diventando prassi, perde di fatto la sua caratteristica fondante, come pure rischia di diventare un abuso il ricorso, anno dopo anno, all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo a «situazioni di emergenza sanitaria»;
in alcune regioni d'Italia (Veneto, Piemonte, Lombardia) i prodotti Aviozolfo e Aviocaffaro vengono autorizzati ininterrottamente dal 2008 anno dopo anno per l'irrorazione aerea, nonostante l'articolo 9 della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, lo vieti; e limiti la deroga solo in condizioni estremamente circoscritte e controllate, per esempio nel caso in cui non ci fossero alternative praticabili rispetto all'uso degli elicotteri oppure in caso di evidenti vantaggi per la salute umana e l'ambiente rispetto all'applicazione dei fitosanitari da terra;
le autorizzazioni speciali annuali fanno riferimento al regolamento CE/1107/2009, che all'articolo 53 «situazioni di emergenza fitosanitaria» recita: «In deroga all'articolo 28, in circostanze particolari uno Stato membro può autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole»; a parere dei presentatori le deroghe si ispirano impropriamente a tale regolamento in quanto non sussisterebbero né tale emergenza fitosanitaria né la necessità del provvedimento di autorizzazione «a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole»;
la normativa vigente, tra cui il PAN, indica una serie di misure di gestione dei rischi che i soggetti autorizzati e le autorità competenti devono attuare a tutela dell'ambiente e della popolazione, come per esempio l'obbligo di avviso preventivo dei residenti e le prescrizioni per la riduzione dell'effetto deriva; Il PAN esclude l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici e/o che riportano in etichetta determinate frasi di rischio, presenti anche nei prodotti Aviozolfo e Aviocaffaro;
con atto n. 4/04886, ancora in attesa di risposta, si portava a conoscenza del Ministro la situazione della provincia di Treviso, dimostrando l'assenza delle condizioni che consentono la deroga in quanto vi sarebbero alternative praticabili, rispetto all'uso degli elicotteri, e inoltre l'irrorazione aerea non comporterebbe alcun vantaggio per la salute umana e l'ambiente, rispetto all'applicazione dei fitosanitari da terra;
l'utilizzo dell'elicottero sarebbe giustificato dal fatto che la pendenza delle colline non consentirebbe i trattamenti da terra; ciononostante avvengono regolarmente (in stagione) tutti i trattamenti da terra raccomandati con cadenza quindicinale, come per esempio gli interventi antiperonosporici o acaricidi; l'irrorazione aerea sarebbe quindi l'alternativa praticabile, facendo quindi decadere la condizione che giustifica la deroga; a dimostrazione che le alternative sono possibili, 9 dei 15 comuni del consorzio DOCG Prosecco hanno vietato i trattamenti aerei sull'intera area comunale;
nella provincia di Treviso, in alcuni comuni del consorzio DOCG Prosecco, zona nella quale avvengono spesso le irrorazioni aeree in deroga, le case, le scuole, gli orti privati, le strade, sono confinanti con i vigneti e pare che siano molte le segnalazioni di residenti e turisti che lamentano di essere stati «irrorati» insieme ai vigneti, di non essere stati avvisati preventivamente e di non essere mai stati informati del tempo di carenza di 48 ore, prima di poter accedere alla zona irrorata dall'elicottero; inoltre, nelle aree trattate non è mai stata posta adeguata e visibile segnalazione;
considerando che la deriva della nuvola irrorata dai trattamenti a terra non è controllabile, a maggior ragione la deriva risulta ancor più incontrollabile, quando l'irrorazione avviene a 40 e più metri da terra e con correnti d'aria non misurabili; l'irrorazione aerea amplifica i rischi per la salute umana e l'ambiente in quanto le irrorazioni dall'elicottero ovviamente sono molto più invasive; la deriva dell'elicottero si estende oltre i limiti del vigneto in trattamento; grazie all'azione del vento le gocce più piccole vengono trasportate molto più lontano; quindi, a parere dei presentatori, l'irrorazione aerea non può rappresentare alcun vantaggio per la salute umana e l'ambiente rispetto all'applicazione di pesticidi a terra, facendo decadere la condizione che giustifica la deroga;
a parere dei presentatori appare estremamente difficoltoso il rispetto delle prescrizioni specifiche di cui all'articolo A.4.5 del PAN, soprattutto per quanto riguarda il controllo del diametro medio delle gocce delle miscele irrorate e l'applicazione della scala di Beaufort, essendo prevista per misurazioni in pianura e non per le misurazioni in collina;
i due prodotti Aviozolfo e Aviocaffaro hanno una composizione che è nota solo in parte: l'85 per cento dell'Aviozolfo e il 20 per cento dell'Aviocaffaro; le percentuali sconosciute sono coformulanti, che la dottoressa Maristella Rubbiani, dell'ISS – Istituto superiore di sanità – definisce come «spesso più pericolosi dei principi attivi». A volte i principi attivi vengono registrati come coformulanti, e quindi sfuggono al controllo rendendo difficile la correlazione causa effetto, in caso d'intossicazione, non potendo sapere cosa fa più male, se il principio attivo studiato o il coformulante di cui non si conosce la natura ed il pericolo; entrambe i prodotti hanno frasi di rischio vietate dal PAN;
con atto 4/05099 in attesa di risposta, si portava a conoscenza del Ministro una iniziativa dell'associazione WWF AltaMarca che ha proposto ai cittadini dei comuni dell'area DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene di chiedere ai propri sindaci i dati relativi agli erbicidi utilizzati nelle aree urbane; dalle risposte ottenute dalle amministrazioni risulta che, come documentato nell'interrogazione citata, alcuni comuni abbiano utilizzato prodotti che il PAN vieta all'articolo A.5.6.1; lo stesso articolo prevede inoltre, nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, il divieto dei trattamenti diserbanti, da sostituire con metodi alternativi;
in alcuni comuni dell'area DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, come per esempio il comune di Farra di Soligo, le abitazioni sono confinanti con i vigneti irrorati con erbicidi e fungicidi vietati dal PAN; anche il traffico pedonale e automobilistico è a diretto contatto con i vigneti irrorati; trattasi quindi di zone costantemente frequentate dalla popolazione e gruppi vulnerabili, come citati nel PAN all'articolo A.5.6; allo stesso articolo vengono indicate le misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, conferendo alle autorità locali competenti il potere di determinare misure più restrittive;
a parere dei presentatori è evidente la mancanza di un controllo efficace sulle aree nelle quali il mezzo chimico può essere usato, che garantisca il rispetto della normativa vigente a tutela della salute dei cittadini e del loro ambiente; l'estrema vicinanza uomo-vigneti di fatto annulla la distinzione tra ambiente urbano e ambiente agricolo, che il PAN distingue; trattasi infatti di un unico ambiente nel quale le due entità coesistono, richiedendo, per questo, attenzioni particolari che, a parere degli interroganti, si traducono nell'utilizzo di mezzi non chimici e controllo biologico; anche a livello terminologico manca una adeguata definizione degli ambienti in cui è assente il confine agricolo/urbano; per esempio non è chiaro se i casi di vigneti a ridosso delle abitazioni siano da considerarsi ambiente urbano o agricolo; è altresì necessario definire in modo univoco chi siano concretamente le autorità locali competenti, che dovranno disporre del personale e dei mezzi di controllo del territorio; il cittadino infatti ha necessità di rivolgersi ad un'unica autorità ben definita, per sollecitare controlli puntuali ed eventualmente per segnalare infrazioni alla normativa vigente, con la certezza di avere risposte adeguate;
il PAN, nell'indicare i divieti o le prescrizioni, fa più volte riferimento alle frasi di rischio indicate in etichetta, per esempio agli articoli A.5.6, A.5.6.1, A.5.6.2; anche le autorizzazioni in deroga dei prodotti fitosanitari, disposte dall'articolo 53 del regolamento (CE) 1107/2009, fanno riferimento alle etichette dei prodotti, che si trovano nel database dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute e vengono allegate ai decreti dirigenziali;
a parere dei presentatori il riferimento alle etichette è pericoloso e fuorviante, per l'utilizzatore e per il cittadino che volesse informarsi correttamente, in quanto le informazioni sono incomplete e quindi scorrette. Per esempio, riportano una parziale composizione dei prodotti (tralasciando spesso proprio i principi attivi maggiormente presenti nel preparato e i coformulanti) e solo alcune frasi di rischio, tralasciando inoltre le frasi R;
con atto 4-05077, ancora in attesa di risposta, si riportavano alcuni esempi di dati riportati nelle etichette di alcuni prodotti, confrontati con i dati dette corrispettive schede di sicurezza del medesimo prodotto; dall'osservazione di numerose etichette messe a confronto con le schede di sicurezza si nota che le etichette indicano normalmente un solo componente della miscela e non sempre il più rappresentativo della tossicità o quello presente in maggior percentuale; inoltre le frasi di rischio sono riferite al componente dichiarato, mentre quelle relative ai componenti non citati (spesso i più pericolosi e/o maggiormente presenti nella miscela) sono tralasciate; in alcuni casi viene riportata una sola frase di rischio nonostante il prodotto ne abbia più di una; questo fatto appare più evidente in alcune etichette autorizzate in deroga con decreto dirigenziale; spesso le frasi di rischio mancanti in etichetta rientrano tra quelle vietate dal PAN; di fatto queste etichette ridimensionano la classe di rischio ben evidenziata, invece, nelle schede di sicurezza che riportano anche istruzioni dettagliate; informazioni che ogni utilizzatore deve assolutamente conoscere;
a parere dei presentatori è di fondamentale importanza che, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, i riferimenti informativi a disposizione degli utilizzatori dei prodotti e dei cittadini, cui fa riferimento il Ministero e il PAN, siano affidabili e contengano tutte le informazioni complete e corrette sui prodotti fitosanitari;
lo studio della dottoressa Maristella Rubbiani, primo ricercatore dell'istituto superiore di sanità, dal titolo «La problematica relativa alla presenza di coformulanti pericolosi nei preparati antiparassitari di uso agricolo o domestico», spiega come questi coformulanti, spesso più pericolosi della sostanza attiva autorizzata, vengano utilizzati come solventi, adesivanti, bagnanti, tensioattivi ed altro, nei preparati antiparassitari di uso agricolo, domestico o civile;
la normativa vigente non prevede, per alcuni di questi agenti, l'obbligatorietà della dichiarazione in etichetta relativamente alla identità ed alla concentrazione della sostanza utilizzata come coformulante all'interno del preparato; infatti, mentre per legge solo l'ingrediente attivo deve essere specificato in etichetta con nome e percentuale in peso presente nel prodotto finito, per i coformulanti è sufficiente il nome collettivo («coformulanti e solventi») e la percentuale cumulativa presente nel prodotto, senza l'identificazione specifica di ogni sostanza;
talvolta, in caso di intossicazione ad esempio, risulta estremamente difficoltoso risalire alla vera causa del danno tossicologico; alcune sostanze possono essere utilizzate come ingredienti attivi in certi prodotti specifici, ma fungere da solventi, ed essere quindi considerati coformulanti, in altri preparati,

impegna il Governo:

a interrompere immediatamente le autorizzazioni eccezionali dei prodotti fitosanitari vietati dal PAN;
a riconsiderare le classi di rischio assegnate alle etichette, autorizzate con decreto dirigenziale, adeguandole alle classi di rischio indicate dalle schede di sicurezza;
a ripensare l’iter di autorizzazione dei prodotti, sia in relazione ai criteri in base ai quali vengono emanate tali autorizzazioni e quindi alla relativa situazione di emergenza sanitaria, sia all'assunzione delle eventuali responsabilità, valutando di prediligere, in ogni caso, soluzioni alternative a quella dell'autorizzazione eccezionale che dovrebbe essere considerata l'ultima possibilità;
ad integrare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'unione europea, il piano di azione nazionale nelle parti in cui si fa riferimento alle frasi di rischio riportate in etichetta, aggiungendo il riferimento alle schede di sicurezza;
a promuovere la revisione delle etichette dei prodotti fitosanitari, completando le parti relative alla composizione e alle frasi di rischio;
ad allegare ai decreti dirigenziali, che autorizzano in deroga i prodotti fitosanitari, anche le schede di sicurezza, inserendole inoltre nel database ministeriale dei prodotti fitosanitari;
a verificare la corretta e completa composizione dei prodotti fitosanitari e delle corrispondenti frasi di rischio, visibili nelle schede di sicurezza, preliminarmente all'eventuale autorizzazione in deroga dei prodotti;
a interrompere le autorizzazioni dei prodotti Aviozolfo e Aviocaffaro per l'irrorazione aerea nonché a verificare la reale sussistenza delle condizioni che, ad oggi, hanno consentito le deroghe per tali autorizzazioni;
a valutare la possibilità di rendere maggiormente stringente il ricorso a tali deroghe così da non alterare il vero significato di emergenza sanitaria che, a causa del continuo ricorso allo strumento della deroga, rischia di perdere completamente il suo significato e il suo scopo;
a riconsiderare le prescrizioni specifiche di cui all'articolo A.4.5 del PAN, soprattutto per quanto riguarda il controllo del diametro medio delle gocce delle miscele irrorate e l'applicazione della scala di Beaufort, essendo prevista per misurazioni in pianura e non per le misurazioni in collina;
a promuovere ed attuare tutte le misure affinché nei territori avvengano tutti i controlli necessari a garanzia del rispetto della normativa vigente e dell'attivazione di tutte le misure previste per la gestione dei rischi, a salvaguardia della salute umana e dell'ambiente;
ad attuare tutte le azioni affinché le leggi attualmente in vigore in materia di prodotti fitosanitari siano rispettate in tutte le loro parti e indicare con maggior chiarezza chi siano le autorità preposte al controllo sulle sostanze utilizzate e al rispetto della normativa vigente, nonché i relativi ruoli e responsabilità;
ad assumere iniziative anche normative dirette a definire un'unica autorità che sia di riferimento per i cittadini, con funzione di coordinamento di tutte le autorità di controllo previste nonché prevedere un'implementazione del sistema di verifica sulla effettiva attività svolta dalle autorità locali competenti;
ad attuare le misure di tutela a salvaguardia dell'uomo e del suo ambiente, nei territori in cui ambiente agricolo e urbano non abbiano confini definiti ma siano integrati, dando nuova definizione a questi ambienti;
ad assumere iniziative normative per rendere obbligatoria l'indicazione della dichiarazione in etichetta relativamente alla identità ed alla concentrazione della sostanza utilizzata come coformulante all'interno del preparato.
(1-00661) «Benedetti, Basilio, Massimiliano Bernini, Businarolo, Busto, Ciprini, Daga, Da Villa, Terzoni, Ferraresi».