• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01167/003 in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto" (Atto Senato 1167-A); premesso che: la maggior parte delle sanzioni...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1167/3 presentato da ANDREA CIOFFI
martedì 11 novembre 2014, seduta n. 348

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto" (Atto Senato 1167-A);
premesso che:
la maggior parte delle sanzioni comminate dalla Guardia Costiera nella stagione estiva 2014 sono state elevate ad unità nautiche a motore, le quali rappresentano 1'85 per cento del parco nautico, mentre un 15 per cento è relativo ad unità a vela;
il parco nautico italiano è costituito da circa 46.000 imbarcazioni (superiori ai 10 metri di lunghezza), di cui circa 16.000 a vela e 30.000 a motore, e da 350.000 natanti (inferiori ai 10 metri di lunghezza) per lo più a motore;
ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Codice della nautica da diporto, la patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv;
il comma 3 dell'articolo 39 del Codice prevede che per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate alla lettera b) del comma 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa;
gran parte dei 350.000 natanti possono quindi essere condotti senza obbligo di patente qualora siano muniti di un motore di potenza inferiore a 40,8 cv, potenza più che sufficiente a raggiungere velocità superiori ai 20 nodi. La totale mancanza di cultura nautica richiesta per la conduzione di queste unità le rendono responsabili della maggior parte delle infrazioni, lesioni ai subacquei, richieste di soccorso e navigazione in prossimità della costa;
considerato che:
l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone, alla lettera s), che il legislatore delegato rispetti tra principi e criteri direttivi quello dell'inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa vigente;
come indicato in precedenza è possibile condurre natanti già all'età di 16 anni, sembrerebbe di primaria utilità, oltre ad un'adeguata formazione nautica presso le scuole, l'istituzione di un patentino nautico, sulla falsa riga di quello per i ciclomotori,
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre un patentino, sulla falsa riga di quello per la conduzione di ciclomotori e quadricicli leggeri, per coloro i quali, non essendo in possesso di patente nautica, conduce unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle previste all'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
(numerazione resoconto Senato G3)
(9/1167/3)
CIOFFI, SCIBONA