C. 2644 EPUB Proposta di legge presentata il 24 settembre 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2644 Soppressione dei consorzi di bonifica
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2644 |
L'intervento proposto riguarda in particolare i consorzi di bonifica, disciplinati dalle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Tali enti, che in passato hanno avuto un ruolo importante per la bonifica di vaste aree del territorio nazionale, hanno conosciuto, negli ultimi anni, un progressivo deterioramento rispetto alle attese dei proprietari immobiliari, che vi partecipano e che sono stati soggetti a una contribuzione crescente e spesso difficilmente giustificabile, soprattutto nei confronti di coloro che non esercitano attività agricola. La partecipazione all'elezione degli organi consortili è peraltro andata progressivamente diminuendo, evidenziando un crescente malcontento nei confronti degli enti in questione.
Date queste premesse, l'articolo 1 prevede la soppressione dei consorzi di bonifica, mentre l'articolo 2 demanda alle regioni e alle province autonome le scelte in ordine al trasferimento delle funzioni dei soppressi consorzi di bonifica a enti di diritto pubblico già costituiti alla data di entrata in vigore della legge, con adeguati conferimenti di risorse. Viene confermata la potestà, per gli enti subentranti, di imporre contributi alle proprietà consorziate, ma esclusivamente nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività e con criteri di proporzionalità rispetto ai benefìci ottenuti, da parte delle differenti categorie di proprietari immobiliari, in ragione dell'attività svolta dagli enti subentranti. L'articolo 3 affida alle regioni il compito di approvare disposizioni per il coordinamento dell'attività degli enti che operano nella tutela del suolo. L'articolo 4 prevede l'approvazione di decreti attuativi per disciplinare la potestà, attribuita agli enti subentranti, di imporre contributi alle proprietà immobiliari, nel rispetto del vincolo della sola copertura dei costi effettivamente sostenuti e documentati a bilancio. L'articolo 5 tutela i diritti dei lavoratori dei consorzi di bonifica, mentre l'articolo 6 prevede che dalla soppressione dei consorzi stessi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7, infine, demanda alle regioni la definizione delle modalità e delle procedure di liquidazione degli attuali consorzi di bonifica.
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con lo Stato, procedono con propri provvedimenti alla soppressione dei consorzi di bonifica, istituiti ai sensi del capo I del titolo V delle norme per la bonifica integrale, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, con propri provvedimenti, entro il termine di cui all'articolo 1, le funzioni e i compiti svolti dai consorzi di bonifica a enti associativi di enti locali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Con i provvedimenti di trasferimento delle funzioni, si provvede altresì al conferimento agli enti subentranti delle relative risorse e all'attribuzione ai medesimi enti di qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Per l'adempimento dei fini istituzionali, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta ai consorzi di bonifica dall'articolo 59 delle norme per la bonifica integrale, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà immobiliari che rientrano nel loro ambito di competenza, nel limite dei costi sostenuti
per lo svolgimento delle loro attività e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto ai benefìci ottenuti dalle diverse tipologie di proprietari immobiliari, in ragione dell'attività svolta dagli enti subentranti, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee a garantire che i compiti concernenti la difesa del suolo siano attuati in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro degli enti individuati ai sensi dell'articolo 2 in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai soppressi consorzi di bonifica.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di proporzionalità da osservare in relazione ai contributi imposti alle proprietà immobiliari ai sensi dell'articolo 2, fermo restando il limite massimo complessivo della copertura dei costi effettivamente sostenuti e documentati a bilancio per lo svolgimento delle attività concernenti le competenze trasferite ai sensi del medesimo articolo.
1. Il personale che, all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi della presente legge, lavora alle dipendenze dei medesimi consorzi può optare per il trasferimento nei ruoli delle regioni, delle unioni dei comuni o dei comuni, secondo modalità definite dalle regioni o delle province autonome competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunque garantendo la conservazione del trattamento economico in godimento, anche a seguito del reinquadramento nei ruoli dell'ente di destinazione.
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, la soppressione dei consorzi di bonifica i cui bilanci presentano situazioni di squilibrio non ripianabili con le riserve esistenti o esposizioni debitorie prive di copertura è subordinata alla definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative e indica gli enti di destinazione delle funzioni a carico dei quali tali misure sono poste, ferme restando le eventuali responsabilità derivanti dagli atti che vi hanno dato causa.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, con i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, le procedure e le modalità delle operazioni di liquidazione dei consorzi di bonifica.