• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02981 CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, TAVERNA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 recante "Attuazione della delega...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02981 presentata da GIANLUCA CASTALDI
martedì 11 novembre 2014, seduta n.348

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, TAVERNA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione" prevede all'articolo 3 con riferimento all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. 2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro ne incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore";

la facoltà può altresì essere esercitata per le indennità ed emolumenti corrisposti dalle organizzazioni sindacali ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio ente datore di lavoro (art. 3, comma 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564);

con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 1998 n. 278, all'articolo 3, lettera c), modificativo del decreto legislativo n. 564 del 1996 si precisava che la contribuzione aggiuntiva versata per emolumenti corrisposti ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento;

un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene" del 17 settembre 2014 ha rilevato che " un'ex professoressa, in pensione dal 2011, oltre al suo legittimo assegno Inps riceve una pensione integrativa da sindacalista Snals senza però aver mai svolto l'attività di sindacalista. A confermare i sospetti che l'ex insegnante non sia mai stata nemmeno vista nella sede dell'ente presso il quale avrebbe dovuto prestare servizio sono stati innanzitutto gli attuali dipendenti. «Non c'è e non c'è mai stata», «Qua non ha mai lavorato», «In 5 o 6 anni non l'ho mai sentita nominare», hanno risposto le persone intervistate da "Le Iene" nella segreteria generale dello Snals davanti ad una telecamera nascosta. E risposte identiche gli inviati di Italiauno hanno ricevuto anche dai dipendenti della segreteria provinciale di Roma e in quella di Brescia, dove la signora risiede" del sito online di "Giornalettismo" del 18 settembre 2014);

si apprende da "il Fatto Quotidiano" del 30 ottobre 2014 che anche la pensione percepita dal sindacalista della CISL Raffaele Bonanni è "fatta di un aumento vertiginoso dello stipendio dell'ex segretario proprio a ridosso dell'anno in cui, il 2011, decide di andare in pensione. Beneficiando così a pieno del sistema retributivo ed evitando di finire nelle maglie della imminente riforma Fornero. Il dato sulla pensione di Bonanni è stato già reso noto. L'ex sindacalista, infatti, percepisce dal marzo 2012 la pensione (numero 36026124) dall'importo lordo di 8.593 euro al mese. Al netto delle trattenute si tratta di 5.391,50 euro mensili. Qualcosa che nessun lavoratore medio si può permettere",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di carattere normativo al fine di rivedere i contenuti dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 anche alla luce dei comportamenti ed effetti distorsivi che ne sono derivati;

se risulti a quanto ammontino i beneficiari di una pensione integrativa in conseguenza della applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

(4-02981)