Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00111 MORGONI, GHEDINI Rita, AMATI, CANTINI, CERONI, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, GATTI, LEPRI, ROSSI Gianluca, VERDUCCI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
il...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00111 presentata da MARIO MORGONI
mercoledì 5 giugno 2013, seduta n.034
MORGONI, GHEDINI Rita, AMATI, CANTINI, CERONI, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, GATTI, LEPRI, ROSSI Gianluca, VERDUCCI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" prevedeva all'art. 4, comma 1, la possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupassero anche meno di 15 dipendenti l'iscrizione nella lista di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
l'iscrizione permetteva ai lavoratori licenziati da aziende al di sotto dei 15 dipendenti di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 2, e all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, consentendo ai lavoratori iscritti alla liste della "mobilità non indennizzata" di usufruire dello stesso regime incentivante per le assunzioni previsto per i lavoratori in mobilità provenienti da aziende con più di 15 dipendenti;
i combinati disposti di tali normative autorizzavano un forte sgravio fiscale per il datore di lavoro che avesse riassunto lavoratori licenziati da imprese al di sotto dei 15 dipendenti, permettendo un pagamento dei contributi Inps, versati dal datore di lavoro, nella misura del 10 per cento della retribuzione;
questa misura era poi stata prorogata, con una serie di successivi provvedimenti, anche dall'art. 33, comma 23, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), insieme ad altre agevolazioni, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012 e prevedendone il finanziamento fino al 30 dicembre 2012;
nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), non è stata inserita la proroga annuale della previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, provocando difficoltà nel reinserimento di lavoratori licenziati da imprese al di sotto della soglia di 15 dipendenti e forti proteste;
per risolvere la situazione di disagio dei lavoratori con un recente decreto direttoriale del 19 aprile 2013, di cui il Ministero del lavoro e politiche sociali ha nel proprio sito annunciato a giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prevista la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o in somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l'assunzione;
l'art. 1, comma 1, del citato decreto direttoriale, prevede un incentivo di 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o per un massimo di 6 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, e limita il finanziamento per questo tipo d'incentivazione a 20 milioni di euro per l'anno 2013;
considerato che:
la "piccola mobilità" di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993, oggi sostituita con i finanziamenti di cui al decreto direttoriale del 19 aprile 2013, è stata finanziata dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, con 60,4 milioni di euro per l'anno 2002, con 45 milioni di euro per ciascuno degli anni che vanno dal 2003 al 2009;
il tessuto produttivo delle regioni italiane è composto in misura considerevole, e talvolta esclusivo, da microimprese, le quali soffrono attualmente l'aggravarsi della crisi in misura maggiore rispetto agli anni precedenti;
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, i lavoratori licenziati dalle microimprese non godono di altri incentivi all'occupazione, se non dopo 24 mesi di disoccupazione in presenza di un contratto a tempo indeterminato;
considerato inoltre che, secondo quanto emerge da un articolo de "Il Sole-24 ore" pubblicato il 24 maggio 2013, stanno emergendo difficoltà interpretative del decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 19 aprile 2013, in quanto tra i requisiti richiesti alle aziende per accedere ai benefici sono previsti interventi formativi da parte del datore di lavoro, senza che ne siano specificate le modalità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda chiarire le modalità applicative del decreto direttoriale 19 aprile 2013 adoperandosi affinché esse non rappresentino un ulteriore gravoso onere burocratico per le aziende;
se intenda monitorare e con quali strumenti gli effetti dei previsti nuovi incentivi per le assunzioni considerata la riduzione in termini di finanziamento dell'incentivazione stessa;
se intenda intervenire, anche in via normativa, per ripristinare gli sgravi contributivi precedentemente stabiliti a favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e attivare ogni iniziativa utile ad ampliare le agevolazioni previste al fine di facilitare le assunzioni da parte delle aziende e il reinserimento dei lavoratori.
(3-00111)