• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01422 BRUNI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01422 presentata da FRANCESCO BRUNI
giovedì 13 novembre 2014, seduta n.351

BRUNI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha ridisegnato il ruolo delle Province, quali enti di area vasta, prevedendo termini ben precisi per il riordino delle funzioni diverse da quelle fondamentali alle stesse assegnate;

il comma 89 dell'art. 1 stabilisce che: "Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale";

il comma 91 prevede che: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze";

il comma 92 stabilisce: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale";

il termine, quindi, per l'individuazione delle funzioni oggetto di riordino e dei criteri generali per il trasferimento dei relativi beni e delle connesse risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative agli enti subentranti alle Province scadeva il giorno 8 luglio 2014;

ben oltre tale scadenza, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 11 settembre, sono stati sanciti: 1) l'accordo di cui al comma 91 citato nella formulazione riportata nel relativo atto (atto rep. 106/CU dell'11 settembre 2014); 2) l'intesa di cui al richiamato comma 92 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, concernente i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli enti subentranti, nel testo allegato al relativo atto (atto rep. 107/CU dell'11 settembre);

a tutt'oggi, inspiegabilmente, non risulta ancora pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri necessario, nonostante lo Stato, al punto 10 dell'accordo, abbia assunto l'impegno ad adottarlo contestualmente alla sottoscrizione del medesimo accordo;

la mancata pubblicazione del decreto, in aggiunta alla circostanza che l'intesa e l'accordo, preliminari allo stesso decreto, erano stati sanciti in sede di Conferenza unificata già ad oltre due mesi di distanza dall'8 luglio 2014 (termine di scadenza per l'emanazione del decreto), sta comportando l'accumularsi di un notevole e dannoso ritardo rispetto ai termini prescritti dalla legge n. 56 del 2014, nella considerazione che l'inosservanza di questi ultimi determinerà con ogni probabilità il rischio che le province, già oggetto di tagli assai rilevanti anche per effetto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", si troveranno nell'impossibilità, sotto il profilo finanziario, di continuare ad esercitare le funzioni oggetto di riordino, con forte pregiudizio per le comunità amministrate,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Governo non abbia finora osservato i termini prescritti dalla legge n. 56 del 2014 e per i quali non è stato ancora pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 92;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare i danni ai cittadini che si prefigurano a motivo del mancato rispetto della tempistica prescritta dalla legge n. 56 del 2014.

(3-01422)